Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1478 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1478 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18656/2020 R.G. proposto da COGNOME, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
DCOGNOMEEMILIA ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2379/2019 del TRIBUNALE DI VELLETRI, depositata il giorno 23 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di determinazione del credito resa ex art. 495 cod.
proc. civ. sull’istanza di conversione del pignoramento formulata dalla esecutata Italia D’Emilia nell’àmbito di procedura di espropriazione immobiliare in danno di quest’ultima intrapresa dal COGNOME.
Con decreto inaudita altera parte, il Giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione del provvedimento opposto e fissò termine per l’introduzione del giudizio di merito .
A tanto adempì l’opponente notificando l’atto introduttivo della causa di merito presso l’AVV_NOTAIO, quale difensore della debitrice esecutata; quest’ultima, nel costituirsi in lite, eccepì la nullità della notifica, a suo dire da eseguirsi alla parte personalmente.
La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, in ragione della notifica dell’atto introduttivo della fase di merito a difensore non munito di procura per detta fase valida; ha ritenuto comunque la correttezza dell’importo determinato dal giudice dell’esecuzione ai fini della conversione del pignoramento.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, Italia D’Emilia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo prospetta, quale ragione di nullità della sentenza impugnata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 618 cod. proc. civ. e dell’ art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dell’ art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., dell’ art. 168, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 73 disp. att. cod. proc. civ. nonché dell’ art. 2697 cod. civ..
Si assume che erroneamente il giudice territoriale ha ritenuto non riferita anche alla fase di merito dell’opposizione la procura ad litem conferita per l’istanza di conversione dall ‘esecutata al proprio difensore , gravando su quest’ultimo l’onere di provare, con la relativa produzione, la limitazione della procura alla sola fase sommaria.
1.1. La doglianza è inammissibile.
r.g. n. 18656/2020 Cons. est. Raffaele AVV_NOTAIO
La dichiarata inammissibilità dell’opposizione riposa, nel percorso argomentativo seguito dal giudice territoriale, sull’accertamento della mancanza di una « idonea procura anche per la fase di merito eventualmente instauranda » in favore del difensore costituito nel procedimento di espropriazione forzata per il debitore esecutato.
Siffatto accertamento non risulta attinto in maniera idonea dal ricorrente: questi, invero, ha omesso di trascrivere in ricorso il tenore testuale (quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti ai fini della decisione) ovvero di allegare o di indicare la sedes di ubicazione nel fascicolo del processo della procura alle liti conferita dalla debitrice all’AVV_NOTAIO, cui l’impugnante attribuisce valenza non limitata all’esecuzione ma estesa anche al giudizio di merito sull’opposizione.
Tanto rende la doglianza inadeguata a sollecitare correttamente l’apprezzamento della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza e omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del giusto processo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non aver il Tribunale rilevato, anche di ufficio, la sanatoria della nullità della notifica dell’atto introduttivo del merito per effetto ed in conseguenza della costituzione della parte opposta.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, per ragioni analoghe a quelle illustrate poc’anzi: la mancata trascrizione (seppur per sintesi o nei punti fondamentali) del contenuto della comparsa di costituzione depositata da parte opposta nel giudizio di merito sull’opposizione non consente a questa Corte di valutare se dalla stessa potesse farsi discendere l’effetto di sanatoria rivendicato dall’odierno ricorrente, vieppiù alla luce della contestazione al riguardo mossa in controricorso (in cui si è sostenuto che la costituzione nella causa di merito era « avvenu ta al solo fine di eccepire l’inammissibilità dell’azione »).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dell a legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut o
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione