Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19709 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 200/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
BANCA NUOVA SPA, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 940/2018, depositata il 16/05/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito i l pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare euro 391.896,76 in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. quale cessionaria di crediti per l’erogazione di farmaci maturati in capo alla RAGIONE_SOCIALE. L’opponente eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e nel merito deduceva che controparte chiedeva il pagamento di una somma che essa aveva già pagato. In sede di memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l’opponente chiariva di avere subito due pignoramenti, rendendo la dichiarazione di terzo, in cui si era fatto espresso riferimento alla cessione del credito, notificatale da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma di essere stata destinataria di una ordinanza di assegnazione di somme da parte del giudice dell’esecuzione, in adempimento della quale aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Con sentenza n. 74/2017, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dato atto dell’avvenuto versamento da parte dell’opponente di euro 147.187,31, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la medesima a versare all’opposta la somma di euro 244.709,45.
La sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 940/2018, ha rigettato il gravame, ritenendo infondate le censure poste alla base dell’atto di appello, ossia quella relativa alla incompetenza per territorio del
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quella concernente l’asserita erronea applicazione dell’art. 1350 c.c., avendo il Tribunale ritenuto esistente un contratto estimatorio tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, contratto nullo perché privo di forma scritta, e quella attinente alla denunciata errata interpretazione da parte del Tribunale delle norme sul pignoramento presso terzi, non avendo lo stesso giudice adeguatamente considerato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva ottemperato ai propri obblighi di terzo pignorato e poi diligentemente eseguito quanto disposto dall’ordinanza di assegnazione.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE, procuratrice di RAGIONE_SOCIALE (divenuta acquirente dei crediti a seguito di un’operazione di cartolarizzazione), non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo contesta ‘incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, violazione, erronea interpretazione e applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 2 e 3 c.p.c.’: il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ha emesso il decreto ingiuntivo e ha poi deciso il giudizio di opposizione, non era territorialmente competente, in quanto circa il foro previsto dall’art. 19 c.p.c. all’epoca del ricorso monitorio e dell’adozione del decreto ingiuntivo la sede legale della ricorrente si trovava a Casale Monferrato, rientrante nel circondario del Tribunale di Vercelli, e, quanto ai fori di cui all’art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis faceva capo al Tribunale di Cuneo, essendo la tesoreria dell’RAGIONE_SOCIALE sita in Cuneo, e il forum contractus non risultava applicabile, in quanto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente non era stato stipulato alcun contratto.
Il motivo – come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni – non può essere accolto in quanto non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata. La Corte d’appello, nel dichiarare a sua volta inammissibile la censura davanti ad essa proposta, ha anzitutto ricordato che il convenuto (nel caso in esame l’opponente, convenuto in senso sostanziale) ha l’onere di contestare l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (v. al riguardo, per tutte, Cass. n. 14096/2020) e che la ricorrente si era invece limitata a negare la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo del forum destinatae solutionis , nel caso delle RAGIONE_SOCIALE la sede della tesoreria dell’ente, senza considerare che non si tratta di un foro esclusivo. Con tale ratio decidendi il motivo non si confronta, addentrandosi invece nella dedotta assenza di ogni legame territoriale con il giudice adito in primo grado.
2. Il secondo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’: la sentenza d’appello afferma che dalle distinte contabili riepilogative versate in atti si evincerebbe che le richieste di rimborso del costo dei farmaci sarebbero avvenute in esecuzione del d.P.R. n. 371/1998; in realtà nelle distinte contabili non sussiste alcun riferimento al citato d.P.R. e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha affermato, nella sentenza di primo grado, che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto ‘in forza di contratto estimatorio’ tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ma i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta; la nullità del ‘presunto contratto estimatorio’ si riflette sulla cessione di credito tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità di tale atto.
Il motivo non può essere accolto. Non assume rilievo che la pronuncia di primo grado abbia fatto riferimento a un contratto estimatorio tra la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato come la ricorrente, nel denunciare
l’esistenza di un contratto estimatorio nullo in quanto mancante della forma scritta, ha equivocato in ordine al rapporto alla base del credito della RAGIONE_SOCIALE; dalle distinte contabili riepilogative versate in atti emerge – ha precisato la Corte d’appello – come alla ricorrente venisse indirizzata la richiesta di rimborso del costo dei farmaci erogati gratuitamente o della differenza tra il suddetto costo e l’importo riscosso per il ticket non in esecuzione di uno specifico contratto di fornitura che la medesima avesse concluso con la RAGIONE_SOCIALE, ma in esecuzione dell’accordo collettivo RAGIONE_SOCIALE per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al d.P.R. 371/1998, che riguarda la generalità delle farmacie e che costituisce il sistema attraverso il quale il RAGIONE_SOCIALE assicura ai cittadini l’assistenza farmaceutica territoriale; pertanto – ha concluso la Corte d’appello – è del tutto inconferente la questione sollevata di nullità del presunto contratto estimatorio. Rispetto a tale ratio decidendi la ricorrente si limita a obiettare che nelle distinte contabili non sussisterebbe alcun riferimento al citato d.P.R., ma il rilievo è generico e apodittico, non riportando nel motivo tali distinte contabili e non offrendo argomenti a supporto dell’affermazione.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il terzo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 546, 547, 619 e 620 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.’: la ricorrente non poteva comportarsi diversamente da come si è comportata; all’ RAGIONE_SOCIALE, alla quale il 29 marzo 2012 era stato notificato il contratto di cessione di credito in favore di RAGIONE_SOCIALE, il 5 maggio 2014 e il 10 giugno 2014 venivano notificati due atti di pignoramento presso terzi, in cui il debitore esecutato era la RAGIONE_SOCIALE, da parte di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; con nota dell’8 maggio 2014 l’ RAGIONE_SOCIALE
rendeva la dichiarazione del terzo, integrata con nota del 2 ottobre 2014, nella quale si faceva espresso riferimento alla cessione del credito; con ordinanza di assegnazione del 2 febbraio 2015, il giudice dell’esecuzione ha ordinato alla ricorrente di corrispondere al creditore procedente (RAGIONE_SOCIALE) euro 138.330,34 e al creditore intervenuto (RAGIONE_SOCIALE) euro 66.550,37; la ricorrente ha proceduto al pagamento delle somme e ha quindi adempiuto a tutti gli obblighi che aveva quale terzo pignorato e non spettava ad essa opporsi all’ordinanza di assegnazione, dato che l’opposizione all’esecuzione può essere proposta solo dal titolare dei diritti previsti dall’art. 619 c.p.c. e non dal terzo pignorato; d’altro canto la questione è stata rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado, senza assegnare alle parti termine per interloquire sulla medesima in violazione dell’art. 101 c.p.c., vizio denunciato in appello e sul quale il giudice di secondo grado non si è pronunciato.
Il quarto motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c.’ e ribadisce come la ricorrente, forniti tutti gli elementi al giudice dell’esecuzione, si sia limitata ad adempiere a quanto dallo stesso disposto con una ordinanza ‘assistita da tutti i crismi di legittimità’.
Il quinto motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2914 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’: sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno errato nel ritenere non corrette le determinazioni cui è giunto il giudice dell’esecuzione, in quanto l’ordinanza di assegnazione era in contrasto con la resa dichiarazione negativa da parte del terzo pignorato, in tal modo sostituendo il loro giudizio alle valutazioni effettuate dal giudice dell’esecuzione; è infatti presumibile che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto che, trattandosi di crediti futuri, la cessione del credito non fosse opponibile ai creditori concorrenti, trattandosi di crediti non soltanto indefiniti ma anche eventuali, futuri e incerti.
I motivi non possono essere accolti. La tesi della ricorrente (terzo e quarto motivo) è quella di avere adempiuto ai propri obblighi di terzo pignorato dichiarando la cessione del credito in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di avere poi diligentemente eseguito un provvedimento del Tribunale, l’ordinanza di assegnazione che è seguita alla propria dichiarazione, e di non avere d’altro canto avuto la legittimazione a proporre opposizione all’esecuzione. Anche in relazione a tali profili la ricorrente poco si confronta con le ragioni poste dalla Corte d’appello a base della propria decisione. Il giudice d’appello ha infatti sottolineato come il rimedio esperibile nel caso in esame non fosse l’opposizione all’esecuzione, ma l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., richiamando al riguardo l’orientamento di questa Corte per cui il terzo ha ‘interesse e perciò legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione’ (Cass. n. 3958/2007; v. ancora Cass. n. 5489/2019). Al riguardo la ricorrente spende poche parole, non contestando la propria legittimazione a proporre il rimedio, ma limitandosi a dire che ‘anche nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto applicabile l’art. 617 c.p.c. avrebbero ben potuto proporre l’opposizione prevista dalla succitata disposizione codicistica’ il cessionario e il cedente. Oscura è la contestazione di cui all’ultima parte del terzo motivo, in cui si obietta al giudice di primo grado di non avere sottoposto al contraddittorio delle parti la questione, come si evincerebbe dal verbale d’udienza del 14 dicembre 2016. Dalla dettagliata ricostruzione del processo di primo grado posta in essere dalla ricorrente risulta infatti, al contrario, che il Tribunale ha sottoposto la questione alle parti dando loro termine per interloquire e a tal fine ha rinviato la causa alla successiva udienza del 25 gennaio 2017 (v. le pagg. 11 e 12 del ricorso).
Venendo al quinto motivo, pure per tale profilo la ricorrente non si confronta con quanto argomentato dalla Corte d’appello: il
giudice di secondo grado puntualizza che sì si trattava di crediti futuri, ma che l’art. 5 della legge 52/1991 ha attribuito al cessionario, che abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione, la facoltà di opporre la cessione ai creditori del cedente che abbiano pignorato successivamente al pagamento avente data certa e che, sulla base del contratto di cessione dei crediti stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la disposizione trova applicazione al caso in esame. Rispetto a tale argomenti -peraltro espressi dalla Corte ad abundantiam , basandosi la ratio decidendi sulla mancata proposizione della opposizione agli atti esecutivi – nulla obietta la ricorrente, che si limita a lamentare la mancata considerazione della natura futura dei crediti, profilo al contrario considerato dalla Corte.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito