Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35559 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35559 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23332/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., nonché difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali EMAIL e EMAIL
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale EMAIL
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 1301 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO, depositata il 15/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione all ‘ esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME;
-secondo quanto risulta dalla decisione impugnata (e, cioè, la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1301 del 15/12/2021), col ricorso introduttivo del 15/7/2019 l ‘ odierna ricorrente «aveva rappresentato di aver avuto conoscenza dell ‘ iscrizione di una procedura esecutiva a suo carico ma di non aver ricevuto le notifiche del titolo esecutivo, del precetto e dell ‘ atto di pignoramento; in forza di tali rilievi, parte opponente aveva fatto valere quale unico motivo di opposizione la nullità della notifica di tali atti poiché effettuata ai sensi dell ‘ art. 140 c.p.c. presso ‘ una residenza diversa da quella reale della debitrice ‘ »;
-nell ‘ ambito della procedura espropriativa il giudice dell ‘ esecuzione, con provvedimento del 7-8/10/2019, dichiarava la chiusura del processo esecutivo in ragione della dichiarazione negativa del terzo pignorato e assegnava termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito relativo all ‘ opposizione proposta;
-quest ‘ ultimo giudizio, promosso da NOME COGNOME, si concludeva con la sentenza sopra menzionata, la quale -stante la dichiarata improcedibilità dell ‘ esecuzione e la sopravvenuta carenza di interesse dell ‘ opponente -pronunciava la cessazione della materia del contendere sull ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e -secondo il principio di soccombenza virtuale, ritenuta l ‘ infondatezza del motivo di opposizione -condannava la medesima opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli opposti;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; resistevano con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-si rileva preliminarmente che è infondata l ‘ eccezione con cui i controricorrenti ribadiscono, come già nel grado di merito, l ‘ eccezione di tardività nell ‘ introduzione del giudizio di merito, in quanto effettuata con citazione depositata dopo la scadenza del termine prescritto dal giudice dell ‘ esecuzione, anziché con ricorso depositato entro il predetto termine;
-alla mancanza di una specifica statuizione del Tribunale può agevolmente ovviare questa Corte richiamando l ‘ orientamento di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946-01 (più volte confermato: ex multis , Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017, Rv. 646834-01), secondo cui «A norma dell ‘ art. 616 cod. proc. civ. – nel testo sostituito dall ‘ art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69 -, l ‘ introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell ‘ esecuzione, all ‘ esito dell ‘ esaurimento della fase sommaria di cui all ‘ art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell ‘ atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l ‘ opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice …»;
-col primo motivo la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 112, 113 cpc, artt. 475, 476, 2697 c.c., art. 30 e 48 del d.lgs. 346/1990, con riferimento all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in relazione difetto di legittimazione attiva dei creditori procedenti e di legittimazione passiva in sede di costituzione nella fase del merito»;
-la censura è inammissibile per plurime ragioni;
-innanzitutto, il motivo (e, più in generale, il ricorso) è illustrato con modalità gravemente lacunose (in violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ.), in quanto non riporta gli elementi indispensabili per consentire alla Corte di controllare che le questioni che sono oggetto delle censure siano state proposte nell ‘ atto introduttivo della fase di merito dell ‘ opposizione, «non essendo consentito al giudice di legittimità sopperire a tale lacuna mediante l ‘ esame della sentenza impugnata» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-02);
-solo dalla lettura del provvedimento impugnato si evince, poi, che le predette questioni non erano state prospettate ab origine : risulta, infatti, che l ‘ unico motivo di opposizione dedotto dalla COGNOME col ricorso al giudice dell ‘ esecuzione atteneva alla pretesa invalidità delle notifiche di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento;
-conseguentemente, il profilo relativo alla successione degli odierni controricorrenti a NOME COGNOME era estraneo al thema decidendum e non poteva essere dedotto o rilevato nel giudizio di merito;
-infatti, secondo un consolidato orientamento di legittimità (che trova riscontro anche in pronunce delle Sezioni Unite), una volta introdotta l ‘ opposizione esecutiva, l ‘ opponente non può mutare la domanda proposta modificando le ‘ eccezioni ‘ che costituiscono il fondamento della sua contestazione e, cioè, deducendo motivi diversi da quelli già esposti nel ricorso iniziale (in relazione all ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01; Cass., Sez. 3, Ordinanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022, Rv. 664552-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18330 del 07/06/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37751 del 23/12/2022);
-con la seconda censura si deduce «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 100 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in relazione all ‘ interesse ad agire della opponente», per avere il Tribunale
mancato di rilevare il perdurante interesse della COGNOME ad accertare la carenza del diritto di agire in executivis in capo agli opposti, questione che trascende la chiusura del processo esecutivo;
-per le medesime ragioni esposte in riferimento alla prima censura, il motivo è inammissibile;
-infatti, «Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l ‘ estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all ‘ esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l ‘interesse alla decisione …» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879-01); nella fattispecie in esame, però, l ‘ originaria opposizione proposta riguardava la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e del pignoramento, non già il diritto di agire in executivis degli opposti; il motivo, pertanto, non si confronta con la decisione, riguardante un ‘ opposizione 617 cod. proc. civ.;
-col terzo motivo la COGNOME lamenta «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 160 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e n. 5, in relazione alla nullità della notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell ‘ atto di pignoramento»;
-la censura è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.;
-nel ricorso, infatti, difetta la trascrizione o la copia delle relate di notificazione e dei documenti richiamati a supporto della dedotta nullità delle notificazioni e manca, soprattutto, l ‘ illustrazione della decisione del giudice di merito (della quale si riportano solo alcuni stralci, manifestamente non significativi) e delle ragioni per cui questa sarebbe erronea (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01: «In tema di ricorso per cassazione, l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366, comma
1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d ‘ inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.»);
-del pari inammissibile è la pretesa omessa considerazione di una presunta ‘ confessione ‘ degli opposti sull ‘ invalidità della notificazione, confessione che la ricorrente desume da una frase estrapolata da un atto, ma omette di fornire alla Corte il contesto del medesimo, indispensabile per la valutazione della rilevanza dell ‘ affermazione;
-col quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 549 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e n. 5 , in relazione alla contestazione della irrituale ed illegittima dichiarazione del terzo»;
-la censura è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , come già rilevato dal Tribunale, la dichiarazione del terzo non è suscettibile di diretta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., poiché l ‘ art. 549 cod. proc. civ. impone, in caso di contestazioni, il cd. ‘ accertamento endoesecutivo ‘ , il cui provvedimento conclusivo (l ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione) è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi;
-in secondo luogo, è manifesta la carenza di interesse della ricorrente a censurare la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato che ha determinato la chiusura dell ‘ espropriazione forzata;
-infine, come già rilevato in ordine al primo motivo, la questione è totalmente nuova ed estranea al thema decidendum segnato dal ricorso del 15/7/2019;
-col quinto motivo, la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 89 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e n. 5 , in relazione alle frasi offensive contenute nelle note del terzo», per avere il Tribunale ritenuto che non eccedesse le esigenze difensive l ‘ impiego della locuzione «pseudo atto di opposizione»;
-la censura è inammissibile, perché «L ‘ apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all ‘ oggetto della lite, nonché l ‘ emanazione o meno dell ‘ ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell ‘ art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità» (per tutte: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021, Rv. 663116-01);
-col sesto e ultimo motivo, la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e n. 5 , in relazione alla condanna alle spese», per avere il Tribunale omesso di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale formulata nel merito dalla controparte;
-l ‘ inammissibilità della censura -ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ. -si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, «In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell ‘ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335-01);
-all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità -da distrarre in favore del difensore antistatario dei controricorrenti (come da istanza formulata
col controricorso) -e che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario AVV_NOTAIO, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 680,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,