Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20374 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10424/22 proposto da:
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE, volontariamente rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto 19 gennaio 2022 n. 132; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
–
Oggetto:
espropriazione
immobiliare
–
‘illegittimità’
dello sgombero – incidenza sul
decreto
di
trasferimento
esclusione.
Ventinove anni fa i creditori di NOME COGNOME e NOME COGNOME iniziarono l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare in danno dei debitori, pignorando un immobile (definito ‘opificio’ nel ricorso ) sito a Palasciano.
La procedura seguì il suo faticoso corso. L’immobile fu aggiudicato alla società RAGIONE_SOCIALE ed il giudice emise il decreto di trasferimento a gennaio del 2017.
Persistendo i debitori esecutati nel possesso dell’immobile, il custode provvide allo sgombero forzoso.
Con ricorso depositato il 9.2.2017 i due debitori proposero opposizione (qualificata dal giudice ‘agli atti esecutivi’ ) avverso il decreto di trasferimento. Dedussero – per quanto ancora rileva – che:
-) il prezzo di vendita fu irrisorio;
-) il numero di tentativi di vendita eccedette quello consentito dal d.l. 59/16 (sopravvenuto lite pendente , ma del quale invocarono la retroattività);
-) lo sgombero dell’immobile fu eseguito in modo illegittimo .
Con sentenza 19.1.2022 n. 132 il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione, ritenendo che:
-) tutte le censure inerenti le modalità della vendita erano tardive, perché si sarebbero dovute proporre non contro il decreto di trasferimento, ma contro i singoli provvedimenti con i quali il giudice dell’esecuzione aveva ordinato la vendita o ne aveva stabilite le modalità;
-) le censure concernenti le modalità dello sgombero erano inammissibili : sia perché l’opposizione è consentita contro atti del giudice e lo sgombero non è atto del giudice; sia, in ogni caso, perché le modalità eventualmente illegittime con le quali lo sgombero è eseguito non rendono ex se invalido il decreto di trasferimento.
La sentenza suddetta è stata impugnata per Cassazione dagli originari opponenti con ricorso fondato su due motivi.
Hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE ( olim , RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE (nella veste di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE).
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che:
-) è valida la notifica del ricorso eseguita all’ADER presso la PEC istituzionale invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in virtù dei princìpi stabiliti da Sez. U – , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 – 01, ai quali si può qui fare rinvio ex art. 110 disp. att. c.p.c.;
è invalida la notifica del ricorso a NOME COGNOME e NOME COGNOME; costoro infatti furono contumaci nel grado di merito, e la notifica del ricorso non è stata eseguita a loro personalmente; tuttavia, la manifesta infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE suddette notificazioni, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U., ord. n. 6826/10.
Col primo motivo i ricorrenti lamentano – formalmente – la violazione degli artt. 112, 591, 615 e 617 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo, tuttavia, prospettano una censura che nulla ha a che vedere con le suddette norme: e cioè che erroneamente il Tribunale ha qualificato la domanda da essi proposta come ‘ opposizione agli atti esecutivi’ , dichiarandola perciò tardiva.
Deducono i ricorrenti che la loro domanda si sarebbe dovuta qualificare come ‘ opposizione all’esecuzione’ , perché con essa avevano sostenuto (anche) la nullità della vendita sia perché avvenuta a prezzo vile, sia perché avvenuta dopo un numero eccessivo di tentativi infruttuosi.
L’illustrazione del motivo prosegue (pp. 6 e ss.) con una lunga dissertazione intesa a dimostrare la fondatezza nel merito della propria opposizione e l’erroneità RAGIONE_SOCIALE ragioni con le quali il giudice dell’esecuzione, all’esito della
fase sommaria del giudizio di opposizione, rigettò la domanda di sospensione cautelare del processo esecutivo.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto:
-) con l’atto di opposizione i ricorrenti non misero in discussione il diritto dei creditori di procedere esecutivamente, ma le modalità della procedura, sicché correttamente il Tribunale ha qualificato quell’atto come ‘opposizione agli atti esecutivi’ ;
-) i pretesi ‘vizi’ della vendita fatti valere dai ricorrenti derivavano da altrettanti provvedimenti del giudice dell’esecuzione , quali la scelta di ribassare il prezzo a base d’asta e di reiterare gli incanti: e tali (pretesi) vizi si sarebbero dunque dovuti impugnare nel termine stabilito dall’art. 617 c.p.c. (da ultimo, Sez. 3 – , Ordinanza n. 6083 del 28/02/2023, Rv. 667841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010, Rv. 612450 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21682 del 13/10/2009, Rv. 610564 – 01).
Anche con riferimento a tali censure, pertanto, il Tribunale ha qualificato correttamente la domanda attorea e altrettanto correttamente l’ha ritenuta tardiva.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 560, 615 e 617 c.p.c.; nonché dei dd.mm. 20/06/1960 e 11/02/1997 n. 109. Il motivo investe il capo di sentenza col quale è stato ritenuto infondato il motivo di opposizione inteso a denunciare i vizi (definiti ora ‘irregolarità’, ora ‘nullità’, ora ‘abusi’) dell’attività di sgombero dell’immobile compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti deducono plurime censure così riassumibili:
-) il Tribunale non ha provveduto sul motivo di opposizione con cui si denunciava che l’RAGIONE_SOCIALE non ha il potere di eseguire gli sgomberi;
-) in ogni caso, l’esecuzione dello sgombero avvenne senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità prescritte dall’artt. 560 c.p.c. e fu dunque illegittima;
-) ‘ stranamente’ era stata rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dagli opponenti, ed intesa a dimostrare le irregolarità di cui sopra.
3.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .
I ricorrenti, infatti, discorrono a lungo e vanamente della ‘nullità’ dell a procedura di sgombero, disinteressandosi RAGIONE_SOCIALE effettive ragioni per le quali la loro opposizione è stata, su questo punto, rigettata e cioè:
che qualsiasi vizio della procedura di sgombero non riverbera effetti sulla legittimità dell’esecuzione e del decreto di trasferimento ;
che le attività materiali di liberazione dell’immobile non sono ‘atti del giudice’ e, pertanto, la loro illegittimità non può essere fatta valere col rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. .
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Esse vanno poste a carico solidale dei soccombenti, attesa l’identità della loro posizione processuale.
La manifesta infondatezza del ricorso induce questo Collegio a:
aumentare l’importo RAGIONE_SOCIALE spese di soccombenza del 30%, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/14; l’importo dovuto al lordo di tale aumento è indicato nel dispositivo;
ordinare la trasmissione della presente ordinanza al giudice a quo , unico competente ratione materiae , affinché valuti se la evidente inconsistenza dei motivi di ricorso possa giustificare la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.630, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe rappresentata, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.630, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto;
(-) manda alla Cancelleria di trasmettere la presente ordinanza al Tribunale di Taranto, per i fini di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile