Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34047 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34047 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3546/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio
– controricorrente –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 321/2022, depositata il 11/01/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale terza pignorata, propose opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione dl giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva presso terzi instaurata da ll’AVV_NOTAIO nei confronti di NOME COGNOME.
L’opposizione è stata accolta, nel contradditori o con NOME COGNOME e NOME, NOME, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 321 del 11/01/2022.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato a due motivi, mentre l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difeso in proprio, propone controricorso.
Risponde con due distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE
Per l’adunanza camerale del 19/10/2023 NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso di NOME COGNOME sono i seguenti.
I) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 617 c od. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ. : l’ ordinanza di assegnazione del 19/12/2017 risulta essere stata notificata a RAGIONE_SOCIALE già in data 04/01/2018, con la conseguenza che l’opposizione tardivamente spiegata solo in data 06/03/2018 andava dichiarata inammissibile;
II) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione segnatamente dell’ultimo comma dell’art. 548 cod. proc. civ., ritenendo ammissibile l’opposizione del terzo pur in difetto di prova circa la
non tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel proprio controricorso l’AVV_NOTAIO aderisce al ricorso principale ed in particolare alla doglianza di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi.
Il primo motivo, in tema di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi , per violazione del termine di venti giorni, fissato dall’art. 617, comma 1, cod. proc. civ., è fondato.
L’ opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione è stata proposta da RAGIONE_SOCIALE quale terza pignorata tardivamente.
Ciò in quanto in quanto l’ordinanza di assegnazione le era stata notificata , a istanza dell’AVV_NOTAIO, come risulta dalla relata di notifica in atti, accessibile a questa Corte in quanto è denunciato un vizio di procedura, in data 04/01/2018 -e nuovamente il 14/02/2018 -e l’opposizione agli atti venne proposta il 06/03/2018, ossia del tutto oltre il termine di venti giorni, decorrenti dal 04/01/2018 e non dal 14/02/2018, posto che in relazione alla prima valida notifica deve essere effettuato il computo del termine perentorio di venti giorni.
Il controricorso di RAGIONE_SOCIALE assume, del tutto apoditticamente, che detta notifica del 04/01/2018 non sarebbe stata effettuata, ma nulla allega al fine di dimostrare quanto asserito, che risulta, viceversa, documentalmente smentito.
La mancata osservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, concernendo termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’ art. 382, comma 3, cod. proc. civ., in quanto l’azione non poteva proporsi (da ultimo, a sugello di una giurisprudenza costante: Sez. U n. 8501 del 25/03/2021 Rv. 660855 – 01).
R.g. n. 3546 del 2022
Ad. 19/10/2023; estensore: NOME COGNOME
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo motivo e delle doglianze, se qualificabili come ricorso incidentale, nel controricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non poteva proporsi, la controversia può essere decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità dell’ opposizione agli atti esecutivi proposta da RAGIONE_SOCIALE
Le spese di lite del giudizio di merito e del presente di cassazione seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e sono liquidate come in dispositivo, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il controricorso di NOME COGNOME; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da RAGIONE_SOCIALE; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida in euro 11.500,00 – oltre rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge – in favore di ciascuna parte convenuta, nonché a quelle del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.500,00 – oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge – ciascuno in favore del ricorrente principale e del controricorrente COGNOME.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di