Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35017 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35017 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15096/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL dell ‘ AVV_NOTAIO del Foro di Sulmona (C.F. CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza resa dalla CORTE D ‘ APPELLO DI L ‘ AQUILA nel giudizio n. 1407/2019 R.G. ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la sentenza della Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila illustra il fatto processuale richiamando il contenuto dell ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione che era stata oggetto di impugnazione innanzi alla Corte territoriale:
«Si ricostruisce la vicenda, per quanto di interesse, nei termini riepilogativi di cui all ‘ impugnata ordinanza del 28.10.2019, resa dal GE del Tribunale di Sulmona.
‘ l ‘ odierna procedura esecutiva (NB: la 99/2012) è stata incardinata da COGNOME NOME in danno delle debitrici COGNOME NOME e COGNOME NOME con pignoramento mobiliare del 2.4.2012 fondato su decreto ingiuntivo del 31.8.2011 del Tribunale di Sulmona dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 28.2.2012… Con sentenza dell ‘ 8.5.2013 n. 304/2013 il Tribunale di Sulmona rigettava l ‘ opposizione al precetto proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME e condannava le predette al rimborso delle spese di lite….Con sentenza del 14.5.2013 il Tribunale di Sulmona, nell ‘ ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 808/2011) accogliendo in parte la domanda, revocava il decreto stesso; … all’ udienza del 15.1.2014, il G.E. posto che il titolo era stato revocato e che pendeva giudizio di appello avverso la sentenza che aveva accolto l ‘ opposizione a D.I., sospendeva il procedimento esecutivo n. 99/2012.
Con ricorso ex art. 627 c.p.c. del 5.11.2018 le debitrici chiedevano la riassunzione del processo esecutivo a seguito della sentenza della Corte di Appello n. 2062/2018 pubblicata il 2.11.2018 affermando che: ‘ il Tribunale dovrà dichiarare l ‘ illegittimità della esecuzione e dovrà condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali da distrarre in favore del difensore delle istanti che si dichiara antistatario, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata -ex art. 96 c.p.c. -per la cui applicabilità ricorrono tutti i presupposti richiesti ‘ .
Con ordinanza del 9.2.2019, il G.E., rilevata la carenza sopravvenuta del titolo esecutivo fondante l ‘ esecuzione, ha dichiarato
l ‘ improseguibilità della stessa e ha dichiarato inammissibili le altre domande proposte dalle debitrici (condanna alle spese e condanna per responsabilità aggravata).
Con ricorso del 20.2.2019, le debitrici proponevano opposizione ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell ‘ opposizione proposta nella procedura esecutiva e sulle domande relative alle spese e alla responsabilità aggravata posto che il creditore era intervenuto nella procedura con titoli poi revocati… A seguito di udienza di comparizione, con ordinanza del 14.5.2019, il G.E., ritenuta infondata l ‘ opposizione proposta, la rigettava confermando la dichiarazione di improseguibilità della procedura esecutiva per carenza del titolo esecutivo e la conseguente estinzione della procedura. ‘ »;
-la Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione della COGNOME;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi d ‘ impugnazione, al quale resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-il ricorso è stato oggetto di sintetica proposta di definizione ex art. 380bis cod. proc. civ., comunicata alla ricorrente in data 6/6/2023:
«Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità/improcedibilità infondatezza.
In primis , la sentenza depositata è priva di elementi grafici che consentano di individuarne il numero e la data di pubblicazione; in proposito, si richiama Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01.
In secondo luogo, il ricorso riporta, in maniera confusa, numerose circostanze che attengono ai rapporti tra le parti senza tuttavia chiarire, come pretende l ‘ art. 366 cod. proc. civ., il fatto processuale e, in particolare, quali fossero le istanze avanzate dalla COGNOME (la cui qualificazione risulta impossibile in base all ‘ atto introduttivo) e quali
siano stati gli atti decisori assoggettati ad appello (dichiarato inammissibile).
Solo tramite la lettura della decisione impugnata è risultato possibile comprendere che l ‘ odierna ricorrente aveva domandato alla Corte d ‘ appello di «Annullare le ordinanze 14.5.2019 e 28.10.2019 rese nella procedura iscritta al n. 99/12 R.G.E. del Tribunale di Sulmona».
In proposito, appare dirimente quanto statuito dalla Corte aquilana: se i predetti provvedimenti avevano natura di ordinanze emesse dal giudice dell ‘ esecuzione in ordine alla chiusura (atipica) della procedura, la COGNOME avrebbe dovuto impiegare il rimedio prescritto dall ‘ art. 617 cod. proc. civ. per contestarle; in ogni caso, se anche avessero avuto il valore di decisione su un ‘ opposizione agli atti esecutivi, l ‘ appello sarebbe stato inammissibile ex art. 618, comma 3, cod. proc. civ.»;
-in data 14/7/2023 il difensore del ricorrente ha presentato istanza di decisione del ricorso;
-le parti depositavano memorie;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-anche a prescindere dal rilievo di improcedibilità del ricorso (conformemente a quanto statuito, tra le altre, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01), l ‘ impugnazione di NOME COGNOME è palesemente inammissibile;
-si osserva, infatti, che soltanto dal testo della pronuncia prodotta si evince che la ricorrente ha chiesto di «Annullare le ordinanze 14.5.2019 e 28.10.2019 rese nella procedura iscritta al n. 99/12 R.G.E. del Tribunale di Sulmona»;
-la COGNOME, dunque, ha impugnato con l ‘ appello due ordinanze rese dal giudice dell ‘ esecuzione, la seconda delle quali di rigetto di un ‘ istanza di revoca della prima decisione, con cui «era stato assegnato termine
perentorio di sessanta giorni per l ‘ introduzione del giudizio di merito (mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà) e per l ‘ iscrizione a ruolo: con ciò il GE aveva applicato la norma di cui all ‘ art. 618/2 cpc, conseguendone l ‘ obbligo, disatteso delle odierne appellanti, di introdurre esse stesse la fase di merito dell ‘ opposizione esecutiva, al termine della quale, in caso di soccombenza, ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal Giudice del merito.»;
-si tratta, evidentemente, di provvedimenti che, al più, la parte interessata avrebbe potuto opporre con l ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non certo con l ‘ appello (mezzo d ‘ impugnazione che, peraltro, è in ogni caso escluso nell ‘ opposizione agli atti esecutivi), o comunque perfino insuscettibili di impugnazione, se riferiti alla definizione della fase sommaria di una precedente opposizione esecutiva: nel quale ultimo caso è onere della parte comunque dar corso al giudizio di merito (come costantemente affermato da questa Corte, fin da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01), ove non abbia voluto contestare la sola pronuncia sulla sospensione con il reclamo previsto dall’art. 669 -terdecies cod. proc. civ.;
-il fatto che la difesa della ricorrente insista -anche nell ‘ istanza ex art. 380.bis cod. proc. civ. e nella successiva memoria -nel sostenere che il giudice dell ‘ esecuzione non avrebbe dovuto fissare il termine per introdurre il giudizio di merito dell ‘ opposizione (in relazione alla contestazione della decisione di chiudere in via anticipata la procedura) non giova alla parte, atteso che la bifasicità delle opposizioni esecutive (nel caso, ex art. 618, comma 2, cod. proc. civ.) è prevista dalla legge e ulteriormente confermata e ribadita dalla giurisprudenza ( ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01);
-oltre a quanto esposto, non assume minore rilevanza la confusa esposizione del ricorso, che non rispetta il requisito, prescritto a pena di inammissibilità, dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dato che
il fatto processuale è illustrato in modo incomprensibile (con riferimenti ad altre controversie e pregressi rapporti, del tutto irrilevanti nella fattispecie in esame) e lacunoso (poiché non sono adeguatamente riportati il contenuto dei provvedimenti opposti, le censure avanzate e le motivazioni delle decisioni assunte dai giudici di merito), con l ‘ effetto di rendere i motivi aspecifici e inidonei a delineare i pretesi vizi della pronuncia impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01);
-ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ., dunque, «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta»;
-da tale circostanza deriva l ‘ automatica applicazione dell ‘ art. 96, comma 3 (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 66890901) e comma 4 (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850-01), cod. proc. civ.: la ricorrente va dunque condannata a pagare le somme che il Collegio ritiene di determinare in Euro 3.200,00 a favore del controricorrente e in Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende;
-al controricorrente spetta, altresì, la rifusione delle spese del giudizio, le quali sono liquidate nel dispositivo conformemente ai vigenti parametri normativi;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi
contro
ricorrenti la somma di Euro 3.200,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., oltre interessi al tasso legale;
condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,