Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5275 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5275 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 13/02/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 92/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 92 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
da
COGNOME avvNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
costituita in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
nei confronti di
IGNACIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresen- tata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-controricorrenti- nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 961240905882), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
CONDOMINIO DI INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
INTERCONDOMINIO INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA) in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9352/2023, pubblicata in data 12 giugno 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando la regolarità dei provvedime nti del giudice dell’esecuzione con cui era stata fissata la vendita ed era stata disposta la liberazione dell’immobile pignorato.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
Ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono, con distinti, controricorsi: a) NOME COGNOME NOME COGNOME; b) RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che, dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, emerge che il procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare nel corso del quale l’esecutata NOME COGNOME ha proposto la presente opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stato promosso da RAGIONE_SOCIALE, che la stessa ricorrente assume, oggi, essere divenuta RAGIONE_SOCIALE
Non sono indicati con chiarezza, nel ricorso, quanti e quali siano gli eventuali creditori intervenuti e i titoli posti a base dei rispettivi interventi.
Neanche è adeguatamente chiarita l’esatta posizione processuale, nell’ambito della procedura esecutiva, dei soggetti che hanno partecipato al processo di merito e che sono stati evocati nel giudizio di legittimità.
Infine, non risulta richiamato in modo puntuale e adeguato il preciso contenuto del ricorso in opposizione con il quale è stato promosso il presente giudizio.
Tali lacune espositive non consentono alla Corte di valutare adeguatamente, in primo luogo, la regolare integrazione del contraddittorio nel presente giudizio e, comunque, l’ammissibilità e la fondatezza delle stesse censure proposte con il ricorso. Dette lacune potrebbero, già di per sé, considerarsi sufficiente ragione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
In ogni caso, anche a voler considerare quanto è possibile evincere dal contenuto del ricorso, esso non potrebbe trovare accoglimento nel merito.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia quanto segue: « In relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 615 e 102 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado nonché violazione dei principi del giusto processo ».
Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.
2.1 Secondo la ricorrente, sarebbe stata necessaria, nel presente giudizio, « l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari » e, segnatamente « nei confronti di tutti i condomini dell’immobile di INDIRIZZO ».
Le ragioni di tale assunto non emergono, in realtà, molto chiaramente, dall’esposizione a sostegno del motivo di ricorso.
La ricorrente deduce che « a fronte della medesima descrizione dell’immobile quanto ai dati catastali così come contenuta nell’atto di pignoramento e nell’ordinanza di vendita, in realtà si è venduto un bene diverso da quello rappresentato anche graficamente nell’atto di acquisto or iginario » e che « la domanda giudiziale che si è inteso proporre al Tribunale attraverso l’opposizione all’ordinanza di vendita era, ed è ancora oggi, la possibilità che tale ordinanza non sia idonea ad individuare esattamente l’ef fettivo bene immobile di proprietà dell’odierna ricorrente ».
Ma una opposizione esecutiva con cui si contesti la regolarità dell’ordinanza di vendita, per la sua pretesa inidoneità « ad individuare esattamente l’effettivo bene immobile di proprietà dell’odierna ricorrente », ovvero l’immobile pignorato e da staggire, non richiede certo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini del fabbricato in cui esso si trova.
2.2 La ricorrente sostiene, altresì, che la sua domanda (come più sopra specificata) avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Non si comprendono le ragioni di tale affermazione, che, comunque, è certamente infondata, dal momento che i motivi di opposizione in questione avrebbero pur sempre ad oggetto contestazioni relative alla regolarità degli atti esecutivi e non certo al diritto di procedere ad esecuzione forzata.
2.3 Si richiama, poi, a sostegno degli assunti di cui al ricorso, una pronuncia di questa Corte (n. 4697/2020), relativa, a dire della ricorrente, « ad una domanda giudiziale ‘…volta ad ottenere una pronuncia che escluda lo status di condomino agli effetti della comproprietà delle parti comuni e della soggezione all’onere del contributo delle spese…’ e cioè esattamente la domanda dell’odierna appellante e di cui all’atto di appello ».
Ma, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, pronunciata peraltro in unico grado e non in grado di appello, l’opposizione proposta nella presente sede ha tutt’altro oggetto, risolvendosi nella contestazione di pretese irregolarità della procedura esecutiva.
2.4 Per completezza di esposizione, è opportuno sottolineare che, dalle difese della ricorrente, pur esposte confusamente nel motivo di ricorso in esame, pare evincersi che la stessa intenda, nella sostanza, sostenere che sia lei, sia, prima di lei, la sua stessa dante causa, avrebbero occupato, di fatto, una cantina (pertinenziale all’abitazione) diversa da quella risultante dai titoli di acquisto, oggetto del pignoramento e dell’ordinanza di vendita e che vi sarebbe, dunque, incertezza, sugli immobili pignorati e sulle relative pertinenze.
Ma, in primo luogo, neanche tale circostanza potrebbe, in alcun modo, determinare la necessità della partecipazione dal giudizio di tutti i condòmini del fabbricato in cui si trovano gli immobili in questione.
Inoltre, si deve considerare che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all’esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi d ell’art. 100 c.p.c. » (cfr. Cass., Sez. 3, 8 ottobre 1965 n. 2109; Sez. 1, 30 ottobre 1968 n. 974; Sez. 3, 8 aprile 1971 n. 1052; Sez. 3, 28 luglio 1997 n. 7059;
Sez. 3 19 aprile 2010 n. 9202; Sez. 3, 4 aprile 2017 n. 8684; Sez. 3, 12 luglio 2022 n. 21976). E « siffatto principio deve essere egualmente applicato allorché l’opponente ponga a fondamento della propria iniziativa ex art. 615 c.p.c. quale unico motivo, il difetto di proprietà esclusiva del bene staggito, esito, questo, che si impone anche in ragione del fatto che, in tema di espropriazione immobiliare di un bene indiviso, l’omessa indicazione nell’atto di pignoramento della quota di proprietà del compropr ietario debitore non comporta l’inesistenza del pignoramento (Cass., Sez. 3, 4 dicembre 1998 n. 12315 » (specificamente in tal senso, cfr. Cass., Sez. 3, n. 3146 del 02/02/2023). In definitiva, l’opposizione fatta eventualmente valere dalla ricorrente per sostenere di non essere proprietaria (in tutto o in parte) dei beni pignorati e staggiti dovrebbe addirittura considerarsi radicalmente inammissibile.
In nessun caso, peraltro, sussisterebbe il deAVV_NOTAIOo litisconsorzio necessario con i condòmini del fabbricato, specie in mancanza di qualunque opposizione di terzo all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., da soggetti estranei al procedimento esecutivo che possano vantare diritti sui beni pignorati.
Con il secondo motivo si denunzia quanto segue: « In relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. si deduce la nullità assoluta della CTU con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 567 c. 3 c.p.c. ».
Il motivo è inammissibile , per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
3.1 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il giudice dell’esecuzione avrebbe assegnato al creditore procedente un termine, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., per produrre dei documenti (segnatamente, a quanto si afferma nel ricorso, si tratterebbe del « titolo di provenienza », « in relazione alla cantina » e « in relazione all’intervento edilizio presuntamente abusivo ») e quest’ultimo non lo avrebbe rispettato, avendo proAVV_NOTAIOo
« semplicemente l’originaria nota di trascrizione dell’originario atto di acquisto del tutto insufficiente agli scopi prefissati dal G.E. ».
Manca, però, un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali su cui sono fondate le censure.
Non è, pertanto, possibile, per la Corte verificare lo scopo ed il senso effettivi della richiesta del giudice dell’esecuzione e, in particolare, se il termine per il deposito del documento di cui si discute possa ritenersi, come sostiene la ricorrente, assegnato al creditore procedente ai sensi dell’art. 567 c.p.c., quale proroga di quello previsto da tale norma per la produzione della documentazione ipotecaria e catastale, ovvero quale nuovo termine per integrare la suddetta documentazione, in quanto ritenuta incompleta, o ad altri fini.
Né è, in realtà, possibile valutare adeguatamente quale fosse esattamente il documento richiesto dal giudice dell’esecuzione e se quello proAVV_NOTAIOo dal creditore procedente, unitamente ai chiarimenti forniti dall’esperto stimatore, fosse effettivamente sufficiente per consentire di ritenere completa la documentazione e, quindi, per poter disporre regolarmente la vendita degli immobili pignorati, come, in effetti, ritenuto dallo stesso giudice dell’esecuzione.
3.2 La ricorrente afferma, altresì, che « il G.E. non avrebbe potuto emettere né l’ordinanza di vendita né l’ordine di liberazione (che sono stati emessi quali primi atti successivi allo spirare del termine ordinatorio concesso) ma avrebbe dovuto dichiarare l’improseguibilità della procedura esecu tiva non essendo possibile per il CTU integrare la documentazione non proAVV_NOTAIOa dai creditori che ne erano stati onerati con espresso provvedimento ».
Anche in relazione a tale censura, manca un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali su cui la stessa è fondata.
Non essendo possibile valutare adeguatamente, a causa delle lacune espositive del ricorso, quale fosse esattamente il documento richiesto dal giudice dell’esecuzione, lo scopo effettivo della relativa richiesta, il contenuto della documentazione proAVV_NOTAIOa dal creditore procedente e quello della perizia di stima, con le integrazioni richieste all’esperto stimatore, neanche è possibile verificare se quest’ultimo abbia in qualche modo effettuato, come pretenderebbe la ricorrente, acquisizioni documentali che no n gli erano state richieste dal giudice dell’esecuzione ovvero, in radice, a lui non consentite, in quanto oggetto di oneri processuali gravanti esclusivamente sulle parti.
Va, comunque, rilevato -soprattutto per completezza espositiva -che le considerazioni in diritto della ricorrente, relative alla posizione del consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di cognizione, risultano del tutto inconferenti, in relazione alla posizione dell’esperto stimatore nominato nell’ambito del processo esecutivo, al quale legittimamente il giudice dell’esecuzione può chiedere tutti i chiarimenti necessari, in relazione alla situazione urbanistica e catastale degli immobili pignorati, onde procedere regolarmente ed in modo trasparente alla vendita degli stessi (sulla figura dell’esperto stimatore, quale ausiliario necessario del giudice nel processo esecutivo, cfr. Cass., Sez. 3, n. 21444 del 25/07/2025).
Con il terzo motivo si denunzia quanto segue: « In relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 c. 1, 182 e 91 c.p.c. ».
La ricorrente deduce, nel contesto di una esposizione piuttosto confusa, che, nel giudizio di merito, non sarebbe stata dichiarata la contumacia di RAGIONE_SOCIALE, creditrice procedente (in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE), che il RAGIONE_SOCIALE, il Condominio di INDIRIZZO e l’Intercondominio di INDIRIZZO si sarebbero costituiti irregolarmente, in mancanza delle necessarie autorizzazioni
assemblear i, che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si sarebbe costituto tardivamente e che RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe costituita senza documentare la propria legittimazione, che comunque contesta.
Anche questo motivo è inammissibile , per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto nel ricorso non è adeguatamente richiamato il contenuto degli atti processuali sui quali sono fondate le censure, il che impedisce una adeguata valutazione della loro eventuale fondatezza.
In ogni caso, è appena il caso di osservare che l’omessa dichiarazione di contumacia e la tardività della costituzione di alcune delle parti non hanno, di per sé, alcun rilievo, né ai fini del regolare svolgimento del processo, né ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Per quanto riguarda la legittimazione processuale di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, inoltre, nella sentenza impugnata si chiarisce sia che l’eccezione era stata sollevata tardivamente dall’opponente (esclusivamente negli scritti conclusionali), sia che, comunque, la suddetta legittimazione era stata adeguatamente documentata: e, nel motivo di ricorso in esame, non vi è una adeguata e specifica confutazione delle ragioni poste dal tribunale a fondamento di tale statuizione che, peraltro, costituisce un accertamento di fatto fondato sulla valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.
Infine, con riguardo alla pretesa irregolarità della costituzione del RAGIONE_SOCIALE, del Condominio di INDIRIZZO e del l’Intercondominio di INDIRIZZO , per l’omesso deposito delle autorizzazioni assembleari, manca del tutto, nel ricorso, l’indicazione degli atti processuali in cui la regolarità della costituzione di tali enti sarebbe stata specificamente
contestata, sotto il profilo in esame, nonché un adeguato richiamo del contenuto dei relativi atti di costituzione, da cui emergano i vizi deAVV_NOTAIOi.
Le relative censure non avrebbero potuto, pertanto, essere valutate nel merito.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 8.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME