Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32503 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32503 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3711/22 proposto da:
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e da
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
-) C uratela del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , in persona del curatore, elettivamente domiciliato presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– controricorrente –
nonché
-) AVV_NOTAIO , difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrenti –
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi – provvedimenti di dilazione dei termini per il deposito di atti – necessità di immediata impugnazione -condizioni.
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE-Riscossione, COGNOME NOME ;
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi 25 marzo 2022 n. 464; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 il Fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ chiese ed ottenne dal Tribunale di Brindisi il decreto ingiuntivo 24.6.2014 n. 776 nei confronti di NOME COGNOME, debitore della società fallita, per l ‘ importo di euro 68.131,57, oltre accessori.
Sulla base di quel decreto iniziò l ‘ esecuzione forzata per espropriazione immobiliare in danno di NOME COGNOME.
Nell ‘ esecuzione intervennero i coniugi NOME COGNOME (cognato dell ‘ esecutato) e NOME COGNOME (sorella dell ‘ esecutato), dichiarandosi creditori di quest ‘ ultimo. intervento allegarono un credito fondato su un decreto ingiuntivo da essi ottenuto dal Tribunale di Brindisi nel 2010 nei confronti di importo di euro 302.000, fondato su una ricognizione di
A fondamento dell ‘ NOME COGNOME per l ‘ debito e non opposto.
Nella procedura intervennero anche il figlio dell ‘ esecutato, NOME COGNOME, allegando di avere estinto un debito del padre e dichiarando di volersi surrogare al creditore soddisfatto; nonché alcuni dipendenti dell ‘ imprenditore fallito e l ‘ AVV_NOTAIO di questi ultimi, vantando crediti scaturiti rispettivamente dal rapporto di lavoro e dal mandato professionale.
La procedura seguì il suo corso ed a maggio del 2020 il professionista delegato comunicò alle parti il progetto di distribuzione, nel quale vennero contemplati anche i creditori intervenuti.
La curatela del fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ depositò RAGIONE_SOCIALE osservazioni al progetto di distribuzione, sostenendo che il titolo posto a fondamento dell ‘ intervento di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e cioè il decreto ingiuntivo:
era privo della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.;
non era stato depositato in copia autentica;
non risultava notificato a NOME COGNOME;
in ogni caso il credito posto da NOME COGNOME e NOME COGNOME a fondamento del decreto ingiuntivo in danno di NOME COGNOME doveva ritenersi simulato.
A fronte di queste allegazioni il Giudice dell ‘ esecuzione adottò i seguenti provvedimenti:
fissò udienza il 9 settembre 2021;
all ‘ esito, con ordinanza riservata 11 settembre, fissò termine ai due creditori intervenuti sino all ‘ 11 ottobre 2021 per depositare ‘ il titolo in originale ‘ ;
il successivo 15 novembre 2021 approvò il progetto di distribuzione.
Sia la curatela fallimentare, sia l ‘ altro creditore intervenuto AVV_NOTAIO, proposero opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ‘ ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione.
A fondamento dell ‘ opposizione dedussero che il titolo esecutivo vantato dai creditori ipotecari intervenuti, e cioè NOME COGNOME e NOME COGNOME, era stato tardivamente depositato e comunque era di dubbia autenticità.
Il Giudice dell ‘ esecuzione, all ‘ esito della fase sommaria, con ordinanza 9.12.2020 sospese l ‘ efficacia del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione.
Quindi, riunite le due opposizioni, con sentenza 25.3.2022 n. 464 il Tribunale di Brindisi le ha accolte, ordinando al giudice dell ‘ esecuzione di far predisporre un nuovo progetto di distribuzione che escludesse NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale in particolare -per quanto qui rileva -ha ritenuto che il decreto ingiuntivo posto da NOME COGNOME e NOME COGNOME a fondamento dell ‘ intervento:
era stato tardivamente depositato ad ottobre 2020, là dove il professionista delegato aveva fissato termine per il deposito dei documenti giustificativi del credito posto a fondamento dell ‘ intervento sino al 25.1.2020;
in ogni caso vari indizi lasciavano presumere che il documento depositato non fosse autentico, ovvero che non fossero autentiche o comunque attendibili le relazioni di notificazione dello stesso.
La sentenza del giudice dell ‘ opposizione è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso unitario fondato su due motivi.
Con successivo ricorso (da qualificare perciò incidentale) la sentenza è stata impugnata anche da NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Hanno resistito con controricorso unitario NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Tutte le parti ad eccezione di NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso principale (NOME COGNOME–NOME COGNOME).
Col primo motivo i ricorrenti principali NOME COGNOME e NOME COGNOME prospettano la violazione degli artt. 517 e 617 c.p.c..
Sostengono una tesi così riassumibile:
il giudice dell ‘ esecuzione col proprio provvedimento dell ‘ 11 settembre aveva loro fissato un termine per depositare l ‘ originale del decreto ingiuntivo da essi posto a fondamento dell ‘ intervento;
era contro questo provvedimento, dunque, che il Fallimento e gli altri creditori avrebbero dovuto proporre una tempestiva opposizione;
gli opponenti, invece, avevano rivolto le loro censure contro il successivo provvedimento del 15.11.2020, con cui fu approvato il progetto di distribuzione.
1.1. Il motivo è infondato.
Esso si basa sull ‘ assunto dell ‘ esistenza di un nesso di implicazione unilaterale tra l ‘ ordinanza dell ‘ 11 settembre 2020 (con cui il Giudice dell ‘ esecuzione fissò
loro il termine per depositare l ‘ originale del decreto ingiuntivo) e l ‘ ordinanza del 15.11.2020, con cui fu approvato il progetto di distribuzione.
Sicché -questo è l ‘ assunto implicito su cui poggia l ‘ impugnazione -, mancata l ‘ opposizione alla prima, l ‘ opposizione alla seconda nessun risultato utile avrebbe potuto portare agli opponenti, non potendosi più discutere della tempestività del deposito .
Questa allegazione è erronea.
La decisione del Giudice dell ‘ esecuzione di accordare agli intervenuti un termine per depositare l ‘ originale del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell ‘ intervento non vincolava affatto il successivo giudizio sull ‘ approvazione del progetto di distribuzione.
La fissazione di quel termine, infatti, non fu una decisione sullo svolgimento dell ‘ esecuzione, ma fu solo un provvedimento ordinatorio. Essa non poteva pregiudicare il giudizio di approvazione del progetto di distribuzione, e in teoria non impediva al giudice dell ‘ esecuzione di non approvarlo, non avendo in alcun modo pregiudicato alcuna questione al riguardo.
Se dunque non esisteva un vincolo di conformazione obbligata del secondo provvedimento rispetto al primo, nemmeno potrebbe affermarsi che la mancata impugnazione del primo impediva l ‘ impugnazione del secondo.
1.2. Col secondo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione degli artt. 591 bis e 596 c.p.c..
Il motivo, formalmente unitario, contiene più censure così riassumibili:
se gli opponenti avessero voluto dolersi del mancato deposito del titolo esecutivo vantato dagli intervenuti, avrebbero dovuto proporre la loro opposizione ‘ al momento dell ‘intervento’ ;
il titolo esecutivo era stato comunque da essi depositato entro il termine fissato dal giudice dell ‘ esecuzione: e ciò di per sé doveva escludere qualsiasi tardività;
in ogni caso i termini fissati dal professionista delegato alle parti per depositare documenti sono ordinatori.
1.3. La prima censura è infondata.
Per la peculiare natura dell’intervento nel processo esecutivo, infatti, i l creditore procedente, a fronte d ‘ un intervento illegittimo di altri creditori, può sempre fare affidamento sul fatto che i crediti di questi non vengano contemplati nel progetto di distribuzione, e non ha perciò l ‘ onere di contestare tempestivamente l ‘ insussistenza del titolo o del credito.
È solo quando il credito degli intervenuti viene contemplato nel progetto di distribuzione che s ‘ avvera il fatto potenzialmente lesivo dell ‘ interesse del creditore procedente: e dunque è solo in questo momento che sorge l ‘ interesse dapprima a contestare il progetto e, poi, eventualmente a proporre opposizione avverso l ‘ ordinanza del Giudice dell ‘ esecuzione che lo approvi.
1.4. La seconda censura, per come formulata, è infondata.
Salvi i casi di cui all ‘ art. 153 c.p.c., non è consentito al giudice rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza, se la legge non gli accordi tale potere. Pertanto, il provvedimento col quale il giudice (dell ‘ esecuzione, ma anche della cognizione) fissi termine alla parte per compiere qualunque atto processuale non varrà mai, di per sé solo considerato, come legittimazione postuma a compiere attività ormai precluse ope legis .
1.5. La terza censura è infondata.
I termini ordinatori non sono termini che possano essere impunemente violati, ma sono solo termini prorogabili , a condizione che la proroga sia chiesta prima della scadenza per una sola volta e per giusta causa. E nessuna di queste tre circostanze ricorre nel caso di specie.
1.6. Col terzo motivo i ricorrenti principali prospettano sia la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., sia l ‘ omesso esame d ‘ un fatto decisivo.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non genuino il decreto ingiuntivo prodotto dagli intervenuti.
Nell ‘ illustrazione del motivo si sostiene che tale giudizio fu erroneo perché:
non sollecitato da alcuno;
formulato senza avere acquisito copia cartacea del decreto ingiuntivo n. 125/10, della cui autenticità si discuteva.
1.7. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo motivo: infatti, una volta confermata la correttezza del giudizio di tardività del deposito, diviene irrilevante stabilire se il documento depositato fosse genuino od artefatto.
2. Ricorso incidentale (NOME COGNOME).
Col primo motivo del ricorso NOME COGNOME prospetta il vizio di ‘omesso esame’ d’ un fatto decisivo, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Nell ‘ illustrazione del motivo, ad onta di tale intitolazione, si prospetta una censura identica a quella proposta dai ricorrenti principali: e cioè la tardività dell ‘ opposizione, che ad avviso del ricorrente incidentale si sarebbe dovuta proporre avverso l ‘ ordinanza dell ‘ 11 settembre 2020 con cui il giudice dell ‘ esecuzione autorizzò gli intervenuti a depositare l ‘ originale del decreto ingiuntivo.
2.1. Il motivo va innanzitutto correttamente qualificato come denuncia di un error in procedendo .
Il vizio di cui all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., infatti, può concernere unicamente i fatti sostanziali, cioè quelli dedotti a fondamento dell ‘ esistenza del diritto proprio o dell ‘ inesistenza del diritto altrui.
Ma, se il giudice trascura di considerare una evenienza processuale (quale il compimento di un atto la violazione d ‘ un termine), ci troviamo dinanzi ad una nullità processuale, da far valere ai sensi dell ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., non certo dinanzi ad un vizio di ‘omesso esame’.
Chiarito ciò, va dichiarata l ‘ infondatezza del motivo, per i medesimi motivi già esposti supra , al § 1.1.
2.2. Col secondo motivo NOME COGNOME prospetta il vizio di violazione degli artt. 512, 617 e 487 c.p.c..
Il motivo non fa altro che reiterare, questa volta prospettando il vizio di violazione di legge, le censure già proposte col primo motivo.
Nell ‘ illustrazione di esso, infatti, si sostiene che il giudice dell ‘ esecuzione, allorché con l ‘ ordinanza dell ‘ 11 settembre 2021 fissò agli intervenuti un
termine per il deposito del decreto ingiuntivo in originale, già allora ebbe a risolvere una ‘ controversia distributiva’ , sicché era contro quel provvedimento che si sarebbe dovuta proporre una tempestiva opposizione.
2.3. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al § 1.1 che precede.
Col terzo motivo è censurata la sentenza del giudice dell ‘ opposizione nella parte in cui ha rigettato l ‘eccezione di nullità ‘della citazione’ introduttiva della fase di merito dei due giudizi di opposizione. Sostiene il ricorrente che i motivi di opposizione formulati col ricorso introduttivo della fase sommaria erano stati inammissibilmente modificati con
la citazione introduttiva della fase di merito.
3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell ‘
art. 366, n. 6, c.p.c..
Infatti, né nella parte dedicata allo svolgimento del processo (p. 5-6 del ricorso per cassazione), né nella parte dedicata all ‘ illustrazione del motivo in esame (pp. 20-22) il ricorrente indica con chiarezza e sinteticità:
cosa chiesero gli opponenti con l ‘ atto introduttivo del giudizio di opposizione;
cosa di diverso chiesero gli opponenti con l ‘ atto introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione.
3.2. Ad abundantiam , osserva comunque questa Corte che nell ‘ atto introduttivo della fase sommaria del giudizio di opposizione è denunciata la tardività del deposito del decreto ingiuntivo n. 125/10: e su questo punto l ‘ opposizione fu accolta; dunque, qualunque ipotetica modifica RAGIONE_SOCIALE restanti domande da parte degli opponenti, ove esistente, sarebbe comunque priva di conseguenze pratiche.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. In particolare, in favore dei controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME,
COGNOME e COGNOME la liquidazione ha luogo unitariamente ed in solido, per l’evidente identità della posizione processuale.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore della Curatela del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Curatela del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, co. 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del co. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della