Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20853/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E, per essa, la sua RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
nonché contro
CONDOMINIO IL COLLE – PALAZZINE C – C1, elettivamente domiciliato in CASTEL DI SANGRO alla INDIRIZZO, presso
lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
– resistente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SULMONA n. 94/2023 depositata il 12/04/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/10/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I fatti ancora rilevanti in questa sede di legittimità sono i seguenti.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società RAGIONE_SOCIALE propose, introducendo il giudizio di merito, opposizione agli atti esecutivi, dinanzi al Tribunale di Sulmona, nell ‘ ambito della procedura espropriativa immobiliare avente ad oggetto l ‘ immobile sito in Rivisondoli alla INDIRIZZO, censito al catasto NCEU foglio 12 particella 1057; ed esponeva che in data 14/09/2021 aveva appreso che il suddetto immobile era gravato dalla trascrizione, effettuata in data 18/10/2019, di atto di pignoramento immobiliare e non avendo ricevuto la notifica di alcun precetto, pignoramento e titolo esecutivo prendeva visione degli atti presso la cancelleria del Tribunale, apprendendo della pendenza della procedura n. 37/2019; pertanto, chiedeva la sospensione della stessa, che veniva rigettata dal giudice dell ‘ esecuzione: e veniva, quindi, introdotto il giudizio di merito che, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE e con il RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, si concludeva con la sentenza n. 94 del 12/04/2023, di rigetto dell ‘ opposizione formale.
Avverso la detta sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE LTD con atto affidato a due motivi.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE d eposita una ‘memoria di costituzione’ . La RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva in questa sede.
La trattazione della causa è stata fissata per l ‘ adunanza camerale del 22/10/2025, alla quale è stata trattenuta in decisione e il RAGIONE_SOCIALEgio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esclusa la ritualità della memoria di costituzione del RAGIONE_SOCIALE. A seguito della riforma del 2023, nel giudizio di legittimità è sì consentito il mero deposito dell’atto con cui parte intimata intende prendervi parte, ma pur sempre nel rispetto dei termini e dei requisiti di contenuto-forma prescritti: gli uni e gli altri totalmente carenti nel caso di specie, cosicché il RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi ritualmente costituito in questa fase di legittimità.
Ciò posto, i motivi di ricorso sono i seguenti.
I° motivo: per art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 480 e 617 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l ‘ inidoneità della notifica dell ‘ atto di precetto al raggiungimento dello scopo, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi e rappresenta che essa aveva un interesse concreto a venire a conoscenza dell ‘ atto di precetto perché avrebbe potuto adempiere l ‘ obbligazione asseritamente rimasto insoddisfatta.
II° motivo: per art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 142, 145, 160, 555, 617 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto la notifica, sia del precetto che del successivo pignoramento, effettuata a legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in Rozzano, pur non avendo la detta società alcuna sede o leale rappresentante abilitato al ricevimento degli atti in Italia e tantomeno in Rozzano.
Il primo motivo non incide adeguatamente sulla ragione del decidere del Tribunale, che ha affermato che, sulla base dell ‘ istruttoria, di carattere esclusivamente documentale, svolta, era risultato provato che la RAGIONE_SOCIALE fosse venuta a conoscenza, sin dal mese di marzo dell ‘ anno 2021, della trascrizione del pignoramento in data 18/10/2019, in quanto aveva instaurato
trattative, con il Condomino nel quale l ‘ immobile è ubicato, al fine di addivenire alla conversione del pignoramento stesso.
Da tanto consegue che deve ritenersi che sin dal marzo dell ‘ anno 2021 la RAGIONE_SOCIALE LTD fosse a conoscenza dell ‘ instaurazione della procedura esecutiva immobiliare e poteva, pertanto, contestare, mediante le forme di legge, e segnatamente l ‘ opposizione formale, la prosecuzione della stessa.
Questa Corte ha già affermato, e intende in questa occasione ribadire, che rileva la dimostrazione della conoscenza di fatto della pendenza della procedura esecutiva e comunque dell ‘ atto che sia assume viziato non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione (Cass. n. 19932 del 19/07/2024; Cass. n. 18723 del 27/07/2017; Cass. n. 7051 del 9/05/2012), cosicché, nella specie, a fronte dell ‘ allegazione, da parte dell ‘ opposta, documentalmente comprovata, a quanto consta dalla sentenza impugnata, della pendenza di trattative per addivenire alla conversione del pignoramento di cui all ‘ art. 495 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare, o quantomeno chiedere di dimostrare, che la detta circostanza non era veritiera, o, comunque che essa era collocata cronologicamente in un momento successivo a quello in cui ella assume di avere avuto formale conoscenza dell ‘ atto impugnato.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e deve, quindi, essere rigettato.
Il rigetto del primo motivo preclude l ‘ esame del secondo, poiché l ‘ inammissibilità originaria dell ‘ opposizione formale comporta la preclusione all ‘ esame nel merito della censura, riguardante l ‘ inesistenza in Italia di una sede della RAGIONE_SOCIALE (e, pertanto, la contestazione della conclusione, cui è giunta la decisione di merito pur dopo il rilievo dell’inammissibilità della domanda, di ritualità delle notifiche contestate), di cui al secondo motivo di ricorso.
Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della controricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, invece, né in favore del RAGIONE_SOCIALE, in quanto non ritualmente costituito, né in favore della RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE come rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME