Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19324 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18436/2022 R.G. proposto da:
PUETATE COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-controricorrente-
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE DI AREZZO
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOME n. 1744/2022 depositata il 03/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal
Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, davanti al giudice di Pace di Roma, proponeva domanda, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso sollecito di pagamento n. 097 2018 9083116747000 relativo a cartelle esattoriali per recupero credito da infrazione al Cds. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 4279/20, accoglieva
l ‘ opposizione.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione l ‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, NOME) contestandola nella parte in cui: a) era stata dichiarata la contumacia del Concessionario (che, invece, si era costituito legittimamente con AVV_NOTAIO del libero foro); b) non era stata dichiarata la tardività della domanda in primo grado (in quanto essendo stata contestata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle – proponibile ex art 617 cpc); c) non era stata verificata comunque la corretta notifica della cartelle, così come dimostrato in primo grado, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione. L ‘ RAGIONE_SOCIALE concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione pro parte – in relazione a cartella relativa a tributi – e dichiararsi la efficacia del sollecito opposto in relazione alle altre cartelle.
Si costituiva nel giudizio di appello l ‘ originario opponente, chiedendo lo stralcio della documentazione prodotta per la prima volta in quel giudizio, eccependo la inammissibilità del gravame ex art 342 cpc e resistendo nel merito.
Si costituivano altresì: il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che deduceva per quanto di propria competenza la notifica del verbale e della cartella relativa nei termini della prescrizione; Roma Capitale, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1744/2022, in parziale accoglimento dell ‘ appello e quindi in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, dichiarava l ‘ efficacia del sollecito n. 097 2018 9083116747 emesso nei confronti di COGNOME NOME, ad eccezione della cartella n. 097 2011 0227400219, il cui credito dichiarava prescritto; e, per l ‘ effetto, riconosceva a titolo di spese di lite a COGNOME NOME la minor somma per esborsi di € 300,00 per il primo grado a carico dei convenuti in solido; mentre condannava il predetto al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di appello in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti appellate, con distrazione a favore del procuratore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso NOME.
Hanno resistito con distinti controricorsi il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Roma Capitale e l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Per l ‘ odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore del RAGIONE_SOCIALE resistente ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza decisoria nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, per quanto qui rileva, in parziale accoglimento dell ‘ appello:
ha dichiarato l ‘ efficacia del sollecito n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti di COGNOME NOME, argomentando sul fatto che: a) il COGNOME aveva avanzato la sua domanda soltanto in relazione alle cartelle (sottese al sollecito) relative a crediti da violazioni al Codice della strada, eccependo la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse dei verbali, nonché la intervenuta prescrizione; b) era pertanto suo onere allegare e provare quando aveva ricevuto il sollecito al fine di consentire la verifica della tempestività della sua azione; c) il COGNOME è decaduto dalla contestazione relativa alla mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, in quanto detto vizio avrebbe dovuto essere eccepito entro 20 giorni dal sollecito e non potendosi stabilire se la citazione è intervenuta entro detto termine; mentre è decaduto dalla contestazione relativa alla mancata notifica del verbale di accertata violazione, in quanto detto vizio avrebbe dovuto essere eccepito entro 30 giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle;
ha ritenuto parzialmente fondata l ‘ eccezione di prescrizione con riferimento al credito portato dalla cartella n. 097 2011 0227400219, in quanto il relativo verbale era stato elevato nel 2007, mentre la cartella era stata notificata il 26 gennaio 2013 (come indicato nel sollecito), quando cioè era integralmente decorso il termine quinquennale previsto dall ‘ art. 28 della legge n. 689/1981.
NOME COGNOME articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia <> nella parte in cui il giudice di appello, accogliendo parzialmente l ‘ impugnazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto inammissibile l ‘ impugnazione
dell ‘ intimazione di pagamento per l ‘ avvenuta prescrizione di 5 anni ex art. 28 L. 689/198 fra la data della notifica del verbale di accertamento della violazione e quella della notifica della cartella, non essendo stata impugnata la cartella esattoriale.
In sostanza, secondo il ricorrente, l ‘ azione da lui proposta, correttamente qualificata come opposizione all ‘ esecuzione da parte del giudice di primo grado, è stata erroneamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi nella sentenza impugnata.
3. Il ricorso non è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che <>.
Occorre aggiungere che quella decisione, a chiarimento RAGIONE_SOCIALE articolate questioni poste dall ‘ ordinanza di rimessione della sezione semplice, ha anche affermato (cfr. il punto 8 della decisione sopra richiamata, pagg.24 e ss.), come già rilevato da Cass. n. 22094/2019,
che la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata da un lato mediante il cd. rimedio ‘ recuperatorio ‘ dell ‘ opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui alla Legge n. 689/1981 (oggi, del D.Lgs. n. 150/2011) e dall ‘ altro lato mediante i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c.
In particolare, le Sezioni Unite nel citato arresto nomofilattico hanno testualmente affermato al punto 8.2: <>.
Dando applicazione a detti principi, il Tribunale di Roma, da un lato, ha correttamente riconosciuto l ‘ opponibilità nei modi di cui all ‘ art.
615 c.p.c. al fine di contestare la maturata prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative, ma correttamente computando il relativo termine ed escludendo la maturazione quando non superato; e, dall ‘ altro, ha correttamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella volta a contestare la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sottese al sollecito impugnato. In particolare, sotto detto ultimo profilo, il Giudice del gravame, sulla base della originaria eccezione sollevata dall ‘ odierno ricorrente, non solo ha correttamente qualificato la citazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma come tale ne ha anche verificato la tardività: l ‘ atto introduttivo era stato infatti notificato all ‘ Agente della riscossione in data 04/10/2018 e depositato in Cancelleria in data 05/10/2018, oltre il termine perentorio dalla conoscenza dell ‘ impugnato sollecito di pagamento, avente data 06/09/2018. Peraltro, parte ricorrente non ha neppure precisato il momento di effettiva conoscenza del sollecito (circostanza questa che costituisce un profilo di inammissibilità del ricorso), come pur avrebbe dovuto: ciò in quanto, pur non essendo il sollecito di pagamento atto soggetto a notifica, è principio di diritto nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 3430/2018 e Cass. n. 6487/2010) quello per cui il dies a quo del termine per la proposizione dell ‘ opposizione agli atti esecutivi decorre comunque, anche allorquando l ‘ interessato non abbia avuto conoscenza formale del provvedimento impugnato ma ne abbia avuto tuttavia una conoscenza di fatto.
Occorre infine rilevare che del tutto inconferente è il richiamo operato agli istituti dell ‘ ipoteca legale di cui all ‘ art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e del fermo di beni mobili registrati di cui all ‘ art. 86 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, essendo gli stessi strumenti cautelari non assimilabili al sollecito di pagamento.
Per tali motivi la sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse con il ricorso in esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, spese che liquida:
in favore di Roma Capitale, in euro 1500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
in favore della RAGIONE_SOCIALE, in euro 1500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
in favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 1900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024, nella camera di consiglio