SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5125 2026 – N. R.G. 00040148 2024 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa
NOME COGNOME
ai sensi degli articoli 281 quater , 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 40148 -2024 del R.G.A.C.C., cui è stata riunita la causa R.G.C. n. 41015-24 posta in decisione nell’udienza del 22.1.26, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
(opponente)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto presso il domicilio digitale dell’ AVV_NOTAIO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti. P.
)
),
con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO , da cui sono rappresentati e difesi, giusta delega in atti.
Oggetto Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 22.1.26 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 27.09.2024 ha proposto opposizione avverso l ‘atto di precetto ad essa no tificato il 25.7.24 da , , sulla scorta della sentenza n. 333-23 emessa dal Tribunale di Matera il 20.4.23, deducendo di aver già corrisposto quanto da essa stabilito con pagamenti avvenuti anteriormente e nel corso del giudizio di cognizione, allegati e documentati negli atti e, in particolare, negli scritti conclusionali. Pertanto, ha chiesto 1) in via preliminare, la sospensione, ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c., dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo in via anticipata rispetto all’udienza di prima comparizione, ovvero nella stessa udienza;
2) nel merito, accertare e dichiarare che gli opposti non hanno diritto di procedere contro la ll’esecuzione forzata preannunciata dall’atto di precetto a questa notificato il 25.7.2024. Accogliere, quindi, l’opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposta, dichiarando l’inefficacia e l’illegittimità del precetto, annullandolo e privandolo di ogni effetto e ponendolo nel nulla; 3) disporre la condanna degli opposti al pagamento delle spese di giudizio come per legge, comprensive di esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori come per legge.
In comparsa conclusionale parte opponente ha insistito nella richiesta di accoglimento della spiegata opposizione e nell’ammissione delle istanze istruttorie , con condanna alle spese del presente giudizio, di quelle della fase cautelare e di quelle di reclamo al Collegio R.G. n. 48791/2024.
Nel costituirsi, , hanno chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e dell’opposizione , contestando le deduzioni di parte avversa.
Parte opposta, nella sua comparsa conclusionale, insiste per ‘ l’accoglimento delle conclusioni rassegnate anche in via istruttoria in tutti i propri atti difensivi ‘.
La causa è stata decisa con prova documentale e trattenuta in decisione all’udienza del 22.01.2026 previa concessione dei termini di cui all’art. 189 c.p.c..
Va preliminarmente precisato che la riunione al presente procedimento della causa R.G.C. n. 41015-24, identica alla presente e duplicata nell ‘ iscrizione esclusivamente per un errore nel sistema informatico, costituisce una espressione del potere ordinatorio del G.I. e non una violazione degli ordinari criteri di trattazione, tantomeno una violazione del dovere di buona fede e correttezza processuale di
Passando all ‘ esame del merito, occorre poi qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizione preventiva all’esecuzione poiché vertono sulla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di , ,
in danno di sulla scorta della sentenza n. 333-23 emessa
dal Tribunale di Matera il 20.4.23.
L’opposizione all’esecuzione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ivi, nel dispositivo si statuisce quanto segue: ‘a ccoglie parzialmente le domande formulate da
, e e, per l’effetto, condanna, in solido fra loro, , e al pagamento della somma di euro 106.402,70 in favore di di euro 106.402,70 in favore di di euro 68.646,90 in favore di e di euro 68.646,90 in favore di somme da cui detrarre tutti gli importi già corrisposti dalla compagnia assicuratrice (acconti stragiudiziali e provvisionale), con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data del pagamento alla data della sentenza ‘.
Invece, in parte motiva il provvedimento giudiziale azionato specifica che ‘ Per quanto attiene, invece, alla richiesta di riconoscimento di interessi e di rivalutazione monetaria sul risarcimento da liquidare, si osserva che i danneggiati non hanno provato la circostanza di aver subito il maggior danno da svalutazione in relazione all’uso che avrebbero fatto della somma dovuta se fosse stata tempestivamente corrisposta ‘ (pag. 17).
Ciò posto, è ius receptum che l’interpretazione di una sentenza passi dal raffronto, e quindi dalla necessaria coerenza, tra quanto statuito nel dispositivo e quanto affermato in parte motiva. In questo senso, la Suprema Corte ha stabilito in numerosi arresti che ‘ l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale ‘ ( ex multis , Cass. ord. n. 24867/2023), consentendo, peraltro, di fare riferimento in funzione interpretativa alle conclusioni di parte unicamente via residuale, e solo ove dal provvedimento emerga un’ obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. sent. n. 25698/2025).
D’altro canto , nel caso di specie appare sufficiente rifarsi al rapporto tra parte motiva e parte dispositiva, dato che il passaggio di pag. 17 riportato porta ad escludere che il giudice abbia disposto la rivalutazione delle cifre da liquidare, ritenendo non provato il maggior danno da svalutazione per ritardo nella corresponsione della somma.
Inoltre, l’interpretazione che appare più corretta è quella secondo cui le somme liquidate vadano decurtate degli importi corrisposti a titolo di acconti stragiudiziali e provvisionale, previa maggiorazione di quest’ultimi della rivalutazione monetaria e degli interessi . Infatti, la specifica secondo cui la maggiorazione data da rivalutazione e interessi è stata accordata dalla data del pagamento, che è il dies a quo , sino alla data della sentenza, che è il dies ad quem , depone per la tesi di parte opponente.
Peraltro, non si comprenderebbe perché i crediti accertati in sentenza -su cui, si ribadisce, in parte motiva sono state esclusi espressamente rivalutazione ed interessi -vadano decurtati dei pagamenti ricevuti e poi successivamente maggiorati di rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento sino alla sentenza, privando di significato la liquidazione operata dal G.I. al giorno della pronunzia.
Ora, tornando al caso in esame, deve rilevarsi che parte opponente ha documentato di aver effettuato i seguenti pagamenti:
€.20.000,00 emesso in favore di di €.20.000,00 emesso in favore di e di €.5.000,00, emesso in favore di il 23.09.15;
€.5.000,00, emesso in favore di e , quali genitori del minore il 3.11.2015;
•
€ 70.000,00 in favore di padre del defunto, € 70.000,00 in favore di
, madre del defunto, € 50.000,00 in favore di
, fratello del defunto, € 50.000,00 in favore di
fratello del defunto, corrisposti a titolo di provvisionale il 13.1.20;
•
€ 3.170,00 in favore di e di
il 7.08.24.
ha, conseguentemente, eccepito l’integrale adempimento sostenendo che dovessero essere escluse dal credito precettato la rivalutazione monetaria e gli interessi poiché erroneamente calcolati sulla sorte capitale in spregio a quanto statuito dal titolo esecutivo.
Tali deduzioni appaiono fondate e, quanto alla posizione dei singoli opposti, vale quanto segue.
,
Con riferimento alla posizione di in applicazione dei principi sopra espressi, dal credito di € 106.402,70 bisogna decurtare € 24.689,51 ( = € 20.000,00 + rivalutazione ed interessi dal 23.09.15 al 26.04.23) ed € 82.038,43 ( = € 70.000,00+ rivalutazione ed interessi dal 13.1.20 al 26.4.23): da tale calcolo emerge che ha adempiuto integralmente al dispositivo della sentenza ed ha corrisposto la maggior somma di € 325,24 prima della notifica dell’atto di precetto.
Ugualmente deve dirsi per la posizione di .
Con riferimento alla posizione di , dal credito di € 64.646,90 bisogna decurtare € 6.166,55 (= € 5.000,00 + rivalutazione ed interessi dal 3.11.15 al 26.04.23) ed € 59.265,79 ( = € 50.000,00+ rivalutazione ed interessi dal 13.1.20 al 26.4.23): da tale calcolo emerge che ha adempiuto integralmente al dispositivo della sentenza ed ha corrisposto la maggior somma di € 785,44 prima della notifica dell’atto di precetto.
Con riferimento alla posizione di , dal credito di € 64.646,90 bisogna decurtare € 6.167,50 (= € 5.000,00 + rivalutazione ed interessi dal 23.09.15 al 26.04.23) ed € 59.265,79 ( = € 50.000,00+ rivalutazione ed interessi dal 13.1.20 al 26.4.23): da tale calcolo emerge che ha adempiuto integralmente al dispositivo della sentenza ed ha corrisposto la maggior somma di € 786,39 prima della notifica dell’atto di precetto.
In più, ha documentato di aver corrisposto in data 7.8.2024, dopo la notifica del precetto avvenuta in data 25.7.2024, a e a l’ulteriore importo di €.3.170,00 ciascuno, che è, allo stato, sine causa .
In definitiva l
‘o pposizione va accolta e va dichiarata l
‘i nesistenza del diritto di procedere ad
esecuzione forzata di
,
in danno di
,
sulla scorta della sentenza n. 333-23 emessa
dal Tribunale di Matera il 20.4.23.
Le spese di lite del presente giudizio, incluse quelle della doppia fase cautelare, seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14
con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad € 26 0.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
Così deciso in Roma il 03/04/2026
Il Giudice NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. NOME COGNOME.