SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12852 2025 – N. R.G. 00046378 2023 DEPOSITO MINUTA 20 09 2025 PUBBLICAZIONE 20 09 2025
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa
NOME COGNOME
ai sensi degli articoli 281 quater , 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46378 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell’udienza del 29.5.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in INDIRIZZO ROMA , presso lo studio dell’ avv. COGNOME da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti. C.F.
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in INDIRIZZO RAVENNA , presso lo studio dell’ avv. COGNOME con l’ avv. COGNOME da cui è rappresentato e difeso, giusta delega P.
in atti.
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale , come da allegata certificazione di Cancelleria e con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO DIREZIONALE INDIRIZZO E7 80143 NAPOLI , presso lo studio dell’ avv. COGNOME da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti. P.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 29.5.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 9.10.23 ha proposto opposizione avverso l ‘atto di precetto ad ella notificato il 29.09.23 sulla scorta del contratto di mutuo fondiario del
23.12.1994 sottoscritto per atto pubblico fra RAGIONE_SOCIALE e la medesima opponente, della sentenza n. 13063/2016 del 27/06/2023 del Tribunale di Roma, della sentenza n. 7591/2022 del 28/11/2022 della Corte d’Appello di Roma, deducendo l’errata quantificazione del credito precettato ; l’omessa notifica della sentenza n.4189/2007 del Tribunale di Roma trattandosi di parte integrante ed essenziale del titolo esecutivo (essendo la sentenza d’appello n.7591/2022 e la sentenza n.13063/2016 del Tribunale motivate per relationem ).
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell’ opposizione con vittoria di spese, contestando puntualmente le deduzioni di parte avversa ed evidenziando che i titoli esecutivi, di cui è stata minacciata l’esecuzione forzata con il precetto opposto, sono il contratto di mutuo fondiario del 23.12.1994 relativamente al debito residuo comprendente la quota capitale e gli interessi di mora pattuiti; la sentenza n. 13063/2016 del 27/06/2023 del Tribunale di Roma relativamente alle spese di lite liquidate nella stessa nell’ambito del giudizio di primo grado; la sentenza n. 7591/2022 del 28/11/2022 della Corte d’Appello di Roma, relativamente alle spese di lite liquidate nella stessa nell’ambito del giudizio di appello .
La causa è stata decisa sulla base delle prove documentali prodotte dalle parti e della relazione peritale elaborata dal C.T.U. affidata al dott. volta a calcolare « il credito attuale di parte opposta derivante dal contratto di mutuo fondiario del 23.12.1994 sulla base dei tassi di interesse indicati dalla sentenza n. 13063/2016 del 27/06/2016 del Tribunale di Roma come confermata dalla sentenza n. 7591/2022 del 28/11/2022 della Corte d’Appello di Roma e dall’art. 3 del contratto di mutuo ». Essa è stata rimessa in decisione all ‘udien za del 29.5.25 previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che con comparsa del 2.8.24 si è costituita nel presente giudizio, in qualità di interventrice ex art. 111 c.p.c., rilevando che, con contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sottoscritto il 25 giugno 2024, era succeduta a facendo proprie le eccezioni della convenuta e dante causa.
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente: quella relativa all’errata quantificazione del credito costituisce un’opposizione preventiva all’esecuzione mentre quella relativa all’omessa notifica della sentenza n.4189/2007 del Tribunale di Roma integra un’opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché attiene alla regolarità formale dell’atto di precetto.
Va premesso in punto di fatto che a intimato l ‘atto di precetto opposto sulla scorta di tre titoli esecutivi: il contratto di mutuo fondiario del 23.12.1994 relativamente al debito residuo comprendente la quota capitale e gli interessi di mora pattuiti; la sentenza n. 13063/2016 del 27/06/2023 del Tribunale di Roma relativamente alle spese di lite liquidate nella stessa nell’ambito del giudizio di primo grado; la sentenza n. 7591/2022 del 28/11/2022 della Corte d’Appello di Roma, relativamente alle spese di lite liquidate nella stessa nell’ambito del giudizio di appello. La sentenza non definitiva n. 4189/2007 del Tribunale di Roma emessa dal Tribunale di Roma il 1.3.07 non costituisce titoli esecutivo poiché non contiene alcun dispositivo di condanna: si tratta, invero, di una sentenza non definitiva con cui il Giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario ed ha infine respinto la domanda di restituzione degli interessi corrisposti in misura superiore al c.d. tasso soglia.
Parte opposta ha documentato che i titoli giudiziali sono stati notificati unitamente al precetto opposto ed ha correttamente invocato il beneficio di cui all ‘art. 41 per giustificare l ‘omessa previa notifica del contratto di mutuo fondiario.
Quanto all ‘ulteriore motivo di nullità del precetto enucleato da parte opposta in comparsa conclusionale per omessa notifica dello stesso nei confronti di , figlio della sig.ra , va detto che essa è inammissibile in ragione della natura meramente argomentativa degli scritti conclusionali e della carenza di interesse ad agire dell ‘opponente .
Venendo poi all’opposizione preventiva all’esecuzione, anch’essa è infondata e, pertanto, non è suscettibile di accoglimento.
Sul punto la sentenza di accertamento n. 13063/2016 del 27/06/2023 del Tribunale di Roma si è limitata ad affermare che la richiesta di pagamento effettuata all’epoca con lettera di messa in mora era per una somma inferiore quella calcolata dalla CTU espletata nel corso del giudizio, evidentemente peggiorativa della posizione debitoria di come di seguito si legge:
Orbene, poiché 1 limiti dell esposizione (sia per sorte capitale che complessiva) stabiliti dalla consulenza sono comunque superiori a quelli della costituzione in mora versata atti, anche la pretesa di accertamento del minor quantum debeatur va respinta, non essendovi quindi luogo neppure ad alcuna pronunzia su eventuali
Inoltre, la sentenza n. 7591/2022 del 28/11/2022 della Corte d’Appello di Roma ha ribadito la determinatezza del credito in motivazione a pagina n. 4 come di seguito riportato:
Al riguardo deve condividersi il percorso motivazionale del primo giudice che ha rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza indeterminabilità dell’oggetto affermando che il tasso variabile Cra comunquc rifcrito a indici espressamente rilevati da autorità italianc 0, quindi, prevedibili e “obbiettivamente e sicuramente individuabili” anche dai debitori e, in caso, poiché, sia nel primo quinquennio (nell’ambito del quale era [unico tasso previsto in contratto) sia successivamente, non avendo i mutuatari optato per il tasso variabile, cra stato applicato un tasso fisso. ogni il contratto di mutuo fondiario stipulato rinviava, per la determinazione dei tassi di interesse da applicarsi nel c.d. secondo quinquennio, ad indici esprcssamente rilevati da autorità italiane (la Banca d’Italia la Borsa Valori di Milano, la Lira interbancaria 3 Ribor rilevato dall ‘ Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie). Invero, mesi
detto contratto si che mutuatari dovcvano corrispondere sulla somma mutuata un interessc nominale avcssero optato dopo il primo quinquennio per un lasso variabile. legge
Risulta che RAGIONE_SOCIALE (loriginaria mutuante) aveva applicato il tasso del 7,15% sin dal [0 gennaio 2000, non avendo mutuatari optato la soluzione del tasso variabilc. per
Deve quindi ritcnersi che la clausola del contratto relativa alla pattuizione di interessi ultralegali non fosse indeterminata alla luce dei 3 del contratto sottoscritto dalle parti, che individuava espressamcntc il tasso di interesse applicabile al contratto per il periodo successivo alla scadenza dcl primo quinquennio.
Il credito attuale di parte opposta derivante dal contratto di mutuo fondiario del 23.12.1994 è, quindi, determinabile e va calcolato sulla base dei tassi di interesse indicati dalla sentenza e dall’art. 3 del contratto di mutuo: tale questione è coperta dal giudicato della sentenza n. 13063/2016 del 27/06/2016 del Tribunale di Roma come confermata dalla sentenza n. 7591/2022 del 28/11/2022 della Corte d’Appello di Roma .
La CTU effettuata nel corso del giudizio dal dott. ha appurato che, alla data di notifica del precetto del 29.09.2023, il credito di ammontava a complessivi €.169.485,31 , di cui: € 58.907,77 quale debito residuo al 7.11.2000 (Debito residuo in quota capitale e quota interessi su rate scadute e non pagate); € 86.502,06 per interessi di mora dal 7.11.2000 al 23.9.2023; € 14.591,20 a titolo di condanna alle spese di lite di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.13063/2016; € 9.484,28 a titolo di condanna alle spese di lite di cui alla sentenza della Corte d ‘Appello di Roma n. 7591/2022.
A tal riguardo, questo Giudice ritiene che la metodologia adottata dal C.T.U. per lo svolgimento dell’incarico peritale sia corretta sul piano logico oltre che sufficientemente analitica, trattandosi peraltro di operazioni di calcolo aritmetico. Ne consegue che la risposta fornita dal consulente rispetto al quesito formulato è pienamente attendibile, sicché non v’è motivo per discostarsi dalle sue conclusioni.
In particolare, il CTU ha correttamente indicato il 7.11.00 quale data di costituzione in mora del debitore- come statuito dalla Sentenza Tribunale di Roma 13063/2016 a pagina n. 6, confermata sul punto in II grado – ed ha determinato alla suddetta data sia il debito per quota capitale in €.53.557,11 (pari a lire 103.701.019), sia l’esposizione complessiva debitoria (comprensiva di interessi di mora) in €.59.287,81 (pari a Lire 114.797.203). Egli ha poi proceduto al conteggio degli interessi di mora, come indicato nel contratto di mutuo (art. 7, art.7 e 8 del Capitolato) sul solo debito residuo in linea capitale.
Le modalità di calcolo indicate dal perito non sono state oggetto di contestazione.
In definitiva, l ‘opposiz ione va rigettata.
Le spese della CTU, redatta dal dott. già liquidate con decreto del 20.09.25, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo la consulenza tecnica atto compiuto nell’interesse generale della giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti ( Cass., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 260.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
Rigetta l ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c., comma I;
Rigetta l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c.;
Pone definitivamente a carico delle parti in solido spese della CTU, redatta dal dott.
già liquidate con decreto del 20.09.25;
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in € 7.052,00, oltre s pese generali Cpa ed Iva.
Così deciso in Roma il 20/09/2025
Il Giudice NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. NOME COGNOME.