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Opposizione a precetto: quando contestare il debito

Un debitore ha presentato opposizione a un atto di precetto per assegni di mantenimento non versati, contestando parte della somma, l’autosufficienza della figlia e l’eccessività degli onorari legali. Il Tribunale ha respinto le eccezioni sul mantenimento, affermando che modifiche vanno richieste in un giudizio a parte, ma ha accolto l’opposizione a precetto per quanto riguarda gli onorari, riducendoli secondo le tariffe vigenti e annullando parzialmente il precetto per l’importo eccedente.

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Opposizione a precetto per assegno di mantenimento: quando è fondata?

L’opposizione a precetto rappresenta uno strumento fondamentale per il debitore che ritiene ingiusta o errata la richiesta di pagamento avanzata dal creditore. Un caso recente esaminato dal Tribunale di Bari offre spunti cruciali su quali contestazioni possono essere accolte, specialmente in materia di assegno di mantenimento e onorari legali. Analizziamo la vicenda per capire i confini di questo strumento processuale.

I Fatti del Caso: Mantenimento non pagato e contestazioni

Una creditrice notificava al suo ex coniuge un atto di precetto per il pagamento di circa €8.500, a titolo di assegni di mantenimento arretrati, come stabilito in sede di separazione. Il debitore decideva di proporre opposizione a precetto, sollevando diverse eccezioni:

1. Parziale infondatezza: Una parte della somma richiesta (€1.541,94) era già oggetto di un precedente precetto, ancora pendente.
2. Riduzione del dovuto: Sosteneva di aver legittimamente decurtato un importo mensile (€529,00) destinato al mantenimento della figlia, poiché quest’ultima era diventata economicamente autosufficiente.
3. Onorari abnormi: Contestava la somma richiesta per gli onorari legali relativi all’atto di precetto, ritenendola sproporzionata.

Il debitore, inoltre, sosteneva che tra le parti fosse intervenuto un accordo per compensare il debito con un suo controcredito ben più cospicuo, chiedendo quindi la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Decisione del Tribunale sulla base dell’opposizione a precetto

Il Giudice ha esaminato punto per punto le contestazioni, accogliendo solo parzialmente l’opposizione. Vediamo nel dettaglio le valutazioni del Tribunale.

La contestazione sul mantenimento della figlia

Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla non debenza delle somme per la figlia. La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’eventuale modifica delle condizioni economiche (come il raggiungimento dell’indipendenza economica di un figlio) deve essere fatta valere in un apposito giudizio di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Non è possibile, quindi, ‘autoliquidare’ una riduzione dell’assegno e poi opporla in sede di esecuzione per somme già maturate. L’opposizione a precetto non è la sede idonea per ridiscutere il diritto al mantenimento.

La richiesta di compensazione del credito

Anche la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere per un presunto accordo di compensazione è stata respinta. Il Giudice ha osservato che il controcredito vantato dal debitore era contestato e oggetto di un altro giudizio non ancora definito. Affinché operi la compensazione legale o giudiziale, il credito opposto deve essere certo, liquido ed esigibile, requisiti che mancano quando la sua esistenza è ancora sub iudice.

L’onorario eccessivo nell’atto di precetto

Su questo punto, l’opposizione a precetto ha trovato accoglimento. Il debitore lamentava la richiesta di €600,00 per onorari, basata su un decreto ministeriale non più in vigore (D.M. 140/2012). Il Tribunale ha confermato che la disciplina applicabile era quella vigente al momento della notifica del precetto (D.M. 55/2014), entrata in vigore pochi giorni prima. Sulla base delle nuove tabelle, il compenso corretto per un precetto di quell’importo (€8.588,73) ammontava a €225,00. Pertanto, la richiesta era effettivamente eccessiva.

Le Motivazioni della Sentenza

Il Tribunale ha qualificato l’intera azione come opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), poiché tutte le contestazioni, inclusa quella sugli onorari, mettevano in discussione il diritto sostanziale del creditore a procedere esecutivamente per l’intera somma richiesta. La Corte ha ribadito principi consolidati:

* Modifica delle condizioni di mantenimento: Le questioni relative a fatti sopravvenuti che incidono sul diritto all’assegno (es. autosufficienza dei figli) devono essere sollevate nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione/divorzio, non tramite un’opposizione al precetto per crediti già maturati.
* Rinnovazione del precetto: È legittimo per il creditore notificare un nuovo atto di precetto, anche se il precedente è ancora efficace, qualora il credito non sia stato integralmente soddisfatto. L’importante è che ciò non comporti una duplicazione ingiustificata delle spese.
* Onorari eccessivi: La richiesta di onorari superiori a quelli previsti dalle tariffe forensi rende il precetto parzialmente nullo. L’eccessività della somma non travolge l’intero atto, ma ne determina l’inefficacia per la sola parte eccedente. Il giudice dell’opposizione ha il potere di rideterminare la somma effettivamente dovuta.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La sentenza chiarisce che l’opposizione a precetto è uno strumento potente ma con limiti precisi. Non può essere usata come un’alternativa ai procedimenti specifici per la modifica delle condizioni di separazione. Tuttavia, si conferma un rimedio efficace per contestare le pretese accessorie, come gli onorari legali, quando questi sono calcolati in modo errato o sulla base di normative superate. Il giudice, in questi casi, interviene per ricondurre la pretesa entro i limiti della legalità, dichiarando la nullità parziale dell’atto e garantendo che il debitore paghi solo quanto effettivamente dovuto, senza oneri ingiustificati.

Posso smettere di pagare il mantenimento se mio figlio è diventato autosufficiente e poi oppormi al precetto?
No. Secondo la sentenza, eventuali modifiche alle condizioni di mantenimento, come quelle legate all’autosufficienza economica di un figlio, devono essere accertate e disposte in un apposito giudizio di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Non è possibile ridurre o sospendere autonomamente il pagamento e poi usare questa motivazione in un’opposizione a precetto per arretrati già maturati.

Se il creditore mi notifica un secondo atto di precetto per lo stesso debito, posso oppormi?
Generalmente no. La sentenza chiarisce che il creditore ha il diritto di rinnovare l’atto di precetto se il suo credito non è stato integralmente soddisfatto, anche se un precedente atto è ancora pendente. L’opposizione potrebbe essere fondata solo se la rinnovazione comportasse un ingiustificato aumento e una duplicazione delle spese precettate.

È possibile contestare con un’opposizione a precetto gli onorari dell’avvocato richiesti dal creditore?
Sì. La sentenza ha accolto proprio questa contestazione. Se gli onorari richiesti nell’atto di precetto sono abnormi o calcolati in base a tariffe non più vigenti, il debitore può opporsi. Il giudice dell’opposizione ha il potere di verificare la correttezza dell’importo e, se necessario, dichiarare la nullità parziale del precetto per la somma richiesta in eccesso, rideterminando il compenso dovuto secondo i parametri di legge.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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