SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6150 2025 – N. R.G. 00007633 2023 DEPOSITO MINUTA 20 12 2025 PUBBLICAZIONE 20 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE, prima sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa con atto di citazione notificato in data 30.05.2023 e vertente tra
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rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Chioggia (Ve), INDIRIZZO;
-attrici opponenti – contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE-Mestre, INDIRIZZO;
-convenuta opposta – avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.); conclusioni delle parti: come da verbale d’udienza d.d. 24.09.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. ritualmente notificato, e hanno adito questo Tribunale per sentir dichiarare, previa sospensione/revoca/annullamento della sua efficacia, la nullità dell’atto di precetto opposto e notificato loro (quali fideiussori del debitore principale da parte di quale procuratrice speciale di per l’importo di € 120.018,31 -a carico di e di € 67.599,52 -a carico di in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
170/2016 emesso dal Tribunale di Treviso in accoglimento della ricorrente
Più specificamente, le attrici hanno eccepito: i) la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1324 c.c. della procura speciale notarile rilasciata da (cessionaria di a favore di per ‘il compimento dell’attività di recupero dei propri crediti’; ii) l’estinzione delle fideiussioni contratte per violazione dell’art. 1956 c.c., essendo sempre stata la banca a conoscenza dello stato di crisi della società debitrice principale e avendo, ciononostante,
richiesto e mantenuto la garanzia fideiussoria a loro carico pur se totalmente estranee al rapporto principale (la per € 70.500, la per € 565.000); iii) la carenza della legittimazione attiva dell’opposta per violazione della disciplina sulla cessione pro soluto e in blocco dei crediti della banca cedente ex art. 58 TUB, l’opposta non avendo provveduto a produrre l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione e nemmeno avendo fornito l’elenco dei debitori (e dei fideiussori) inclusi nella cessione.
Con comparsa di risposta si è costituita l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione avversaria oltre che dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
In dettaglio, la convenuta, ha esposto in fatto: che il Tribunale di Treviso, con il monitorio provvisoriamente esecutivo n. 170/2016 d.d. 13.01.2016, aveva ingiunto alla società debitrice principale e alle sue garanti (le odierne attrici opponenti) il pagamento delle somme sopra indicate; che il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, veniva notificato alle attrici; che con contratto dd. 29.12.2012 aveva acquistato pro soluto e in blocco da una serie di crediti, tra i quali quello nei confronti di e delle sue garanti e giusta avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 d.d. 3.01.2017 e giusta dichiarazione della cedente in data 14.06.2023 (doc. n. 4); che successivamente, con contratto d.d. 31.03.2021, aveva acquistato pro soluto e in blocco da una serie di crediti, tra i quali quello nei confronti di e delle sue garanti e giusta avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 d.d. 6.04.2021 e giusta dichiarazione della cedente in data 5.06.2023 (doc. n. 6); che divenuta cessionaria del credito, con procura notarile d.d. 17.01.2023 conferiva a il compimento dell’attività di recupero dei crediti (doc. n. 2); che, per l’effetto, aveva notificato atto di precetto alle odierne opponenti.
Ciò esposto, la convenuta, prendendo posizione sulle eccezioni avversarie, ha sostenuto:
i)la perfetta validità della procura speciale notarile rilasciata da la quale non è una banca bensì società di gestione con oggetto sociale comprensivo del recupero crediti di natura deteriorata) a suo favore, quale sua procuratrice, anche -tra le altre coseper il ‘ recupero dei crediti dei quali è titolare ‘ (doc. 2), essendo stati puntualmente precisati i poteri spettanti alla rappresentante; ii) la piena validità delle garanzie fideiussorie prestate dalle attrici, il precetto fondandosi su un titolo giudiziale -decreto ingiuntivo- cosicché ogni eventuale contestazione nel merito avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione a detto decreto (che, tuttavia, non era stato promosso) e le attrici non potendosi ritenere affatto estranee al rapporto con la società debitrice principale al momento della sottoscrizione delle fideiussioni omnibus (invero, la pretesa creditoria era fondata su debiti contratti dalla in qualità, all’epoca, di socia accomandataria della società in cui la era socia accomandante) con conseguente inapplicabilità dell’art. 1956 c.c.; iii) la sussistenza della legittimazione attiva in capo ad essendo stata rispettata la disciplina di cui all’art. 58 TUB relativa alla cessione di crediti c.d. ‘in blocco’: la produzione
dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco determinando l’esonero della cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; in ogni caso, nella fattispecie, a definitiva conferma dell’opponibilità della cessione vi erano tanto la dichiarazione di data 14.6.2023 rilasciata da
in ordine alla cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di
(doc. n. 4), tanto la dichiarazione di data 5.6.2023 rilasciata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in ordine alla cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di
(doc. n. 6), oltre alla relativa iscrizione dell’operazione di cessione nel Registro delle Imprese (doc. n. 20).
Rigettata l’istanza di sospensiva avanzata dalle attrici, la causa è stata istruita solo mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
L’opposizione attorea è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di opposizione, afferente alla pretesa nullità per indeterminatezza della procura speciale notarile conferita da ad in data 17.01.2023 (doc. 2 di parte convenuta), è infondato.
La procura risulta conferita affinché ‘ … affinché il Procuratore… provveda a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali è titolare…’ e, segnatamente, tra i poteri puntualmente descritti, vi è quello di ‘ assumere o continuare, ogni iniziativa giudiziale e stragiudiziale (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i giudizi avanti a qualsivoglia autorità, in ogni stato e grado, compresi i giudizi davanti alla Corte di Cassazione e la gestione di eventuali eccezioni a procedimenti in corso quali opposizioni a decreto ingiuntivo, all’iscrizione allo stato passivo, opposizioni agli atti esecutivi etc.) volta a massimizzare gli incassi e i recuperi realizzati a valere sui Crediti Rilevanti, a minimizzare le relative spese di recupero, in particolare (i) promuovere, intervenire in, ovvero continuare, ogni opportuna procedura giudiziale per il recupero dei Crediti Rilevanti, e (ii) gestire, agendo in nome e per conto di , reclami, esperimenti di mediazione e controversie passive con i debitori o garanti ‘ nonché, ancora, quello di ‘ sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio – riguardante , predisporre, sottoscrivere e notificare atti di precetto; predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura; richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi, presentare denunce, istanze ed esposti, rimetterli, costituirsi parte civile ‘.
Né può ragionevolmente sussistere incertezza in ordine all’oggetto dei crediti nella titolarità della rappresentata posto che è società di gestione, il cui oggetto sociale consiste nel
recupero di crediti esclusivamente deteriorati (doc. 21 di parte opposta), quali sono quelli di specie. Come correttamente evidenziato dalla convenuta, la stessa non è, dunque, una banca, la cui titolarità di molteplici posizioni, sia sane che in sofferenza, impone una specificazione in relazione all’oggetto della procura. Di conseguenza, si deve ritenere che i crediti per i quali è stata conferita la procura al recupero siano sufficientemente determinati.
Il secondo motivo di opposizione, afferente all’asserita estinzione delle fideiussioni per violazione dell’art. 1956 c.c., è parimenti infondato.
Dev’essere in primo luogo evidenziato che l’atto di precetto si fonda su un titolo giudiziale costituto dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo -e non opposto- emesso dal Tribunale di Treviso (doc. 3 di parte convenuta). Pertanto, ogni contestazione sul merito della pretesa creditoria -in relazione, in questo caso, alla sussistenza dei presupposti per liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.-, traducendosi in un motivo di nullità del monitorio, avrebbe dovuto essere proposta e discussa esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che non risulta essere stato promosso dalle odierne attrici) e non già nel presente giudizio di opposizione a precetto (in assenza, evidentemente, di doglianze attoree circa la stessa mancanza del titolo esecutivo).
Tale argomento di natura processuale assorbe ogni ulteriore questione di merito sollevata dalle attrici, che, ad ogni modo, appare comunque infondata attesa la non contestazione, da parte delle opponenti, del ruolo di socio accomandatario e di socio accomandante della (già
rispettivamente assunto dalla e dalla In ragione di tale ruolo, peraltro adeguatamente provato dalla convenuta opposta (v. doc. 9), non appaiono sussistere elementi per ritenere la loro totale estraneità rispetto alla situazione debitoria della predetta società in relazione ai contratti con per i quali tanto la che la avevano rilasciato fideiussioni omnibus (docc. nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19). Anzi, in assenza di prova (e di richiesta di prova) da parte delle opponenti, appare ragionevole presumere una loro piena consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della società. Per l’effetto, non appaiono ricorrere i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 c.c..
Infine, anche il terzo motivo di opposizione, afferente l’asserita carenza di legittimazione attiva della società opposta per violazione dell’art. 58 TUB, risulta infondato.
Invero, in primo luogo, ha assolto all’onere di provare l’effettiva stipulazione dei due contratti di cessione del credito tra e e tra quest’ultima e e, quindi, l’effettiva titolarità di quel credito in capo alla rappresentata, prova necessaria per dimostrare l’effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo quale procuratrice speciale della cessionaria.
Quanto al requisito della ‘notificazione’ della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, osservato che -secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali di legittimità- non è sufficiente né la pubblicazione, da parte della cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un’operazione di cessione di crediti
individuabili blocco ai sensi dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione ‘in blocco’ di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti- (a meno che non vi sia indicazione specifica delle caratteristiche dei crediti ceduti) né la notificazione al ceduto da parte del cessionario ex art. 1264 c.c., va evidenziato che, nella fattispecie, a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nel novero di quelli oggetto dell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB (e quindi a provare il negozio traslativo), oltre agli estratti delle Gazzette Ufficiali ove è stata pubblicata la cessione (docc. nn. 5 e 7) e all’annotazione nel registro delle imprese (doc. n. 20), vi è, soprattutto, la dichiarazione della cedente in relazione alla cessione del singolo rapporto contrattuale oggetto del giudizio.
Segnatamente si tratta: i) della dichiarazione di data 14.6.2023 rilasciata da a conferma della cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di (doc. n. 4); ii) della dichiarazione di data 5.6.2023 rilasciata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a conferma della cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di (doc. n. 6).
Tali dichiarazioni, alla luce della loro precisione in relazione ai rapporti controversi oggetto di causa, dimostrano inequivocabilmente il negozio traslativo a favore, da ultimo, di e, per l’effetto, la legittimazione attiva di quale sua procuratrice speciale nell’odierno giudizio.
In conclusione, risultano infondati tutti i tre motivi addotti dalle attrici a sostegno dell’opposizione che dev’essere conseguentemente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per le fasi di studio, trattazione e decisione, valori minimi per la fase di trattazione in applicazione del criterio del disputatum.
P.Q.M.
monocratica,
Il Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE, seconda sezione civile, in composizione definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede: -Rigetta l’opposizione;
-Dichiara tenute e condanna le attrici alla rifusione delle spese a favore della convenuta che liquida 11.268 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. RAGIONE_SOCIALE, 20.12.2025
in €
Il AVV_NOTAIO