Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1007 Anno 2023
2022
4932
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1007 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15267/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliate per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2679/2020, pubblicata in data 8 aprile 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOMECOGNOME condomino del fabbricato sito in Napoli, alla INDIRIZZO, propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto con il quale NOME COGNOME NOME COGNOME, gli avevano intimato il pagamento di euro 397,48 a titolo di I.V.A., eccependo che l’importo richiesto non era dovut perché non era stata emessa la relativa fattura e che il debito de Condominio era stato già soddisfatto.
Le opposte, costituendosi in giudizio, replicarono che l’I.V.A., ch si riferiva a lavori già eseguiti, era stata pagata ed era dovuta poi il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Napol 3838/2011 – con cui il Condominio in Napoli alla INDIRIZZO era stato condannato al risarcimento, in loro favore, d danni subiti a seguito di infiltrazioni – comprendeva anche l’I.V.A.
Il Giudice di pace adito, disposta la consulenza tecnica d’uffici accolse l’opposizione, condannando le opposte al pagamento delle spese di lite e delle spese di c.t.u. nella misura del 50 per cento.
La decisione, impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stata riformata dal Tribunale di Napoli che ha rigettat l’opposizione proposta da COGNOME NOME, condannandolo al pagamento, in favore delle opposte. delle spese del giudizio di primo e di secondo grado e confermando la statuizione relativa alle spese di c.t. u.
Il Tribunale, partendo dalla considerazione che dal titol
esecutivo, ossia dalla sentenza n. 3838/11, emergeva un credito in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME di euro 2.091,32, I.V.A. compresa, ha ritenuto che ogni contestazione o eccezione in ordine alla corresponsione dell’IVA avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di merito, mediante la proposizione di gravame avverso la sentenza, e non nell’ambito dell’opposizione a precetto, deputata a verificare la legittimità del titolo o eventuali circos sopravvenute.
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello, sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sens dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deducendo «l’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, cod. proc. civ.- Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, co proc. civ.», sostiene che, in ragione del valore della present controversia, pari ad euro 573,46, non fosse ammissibile l’appello avverso la decisione pronunciata dal Giudice di pace, perché consentito solo nelle ipotesi tassative previste dal citato art. 339 c proc. civ.; pur avendo sollevato l’eccezione di inammissibilità de gravame, il Tribunale non si era pronunciato.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Questa Corte ha chiarito che le sentenze rese dal Giudice dì pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i millecento euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di all’art. 1342 cod. civ.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il Tribunale, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 40 del 2006, soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori de materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass., sez. 6-2, 28/05/2020, n. 10063; Cass., sez. 2, 19/01/2021, n. 769; Cass., sez. 6-3, 16/11/2021, n. 34524; Cass., sez. 6-3, 06/06/2022, n. 18064).
1.3. Nel caso di specie, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, con l’atto di appello è stato eccepito che il Giudice pace, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., aveva pronuncia ultra petitum, considerato che con l’atto di opposizione il COGNOME si era limitato a contestare la legittimità della richiesta di I. l’inefficacia del precetto in ragione dell’intervenuto pagamento quanto intimato.
E’ certo che il Giudice di pace, allorché decide secondo equità, è comunque tenuto a pronunciare entro i limiti della domanda e l’inosservanza dell’art. 112 cod. proc. civ. rientra tra le violazioni norme sul procedimento, denunciabili in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 26/05/2000, n. 6967; Cass., sez. 2, 29/01/1999, n. 807); ne
discende l’ammissibilità dell’appello.
1.4. Va, parimenti, escluso che il Tribunale, omettendo di pronunciarsi espressamente sulla eccezione di inammissibilità del gravame, sia incorso nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., dovendo farsi applicazione del principio secondo cui non ricorre tale vizio, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (in tal senso, Cass., sez. 08/03/2007, n. 5351, in un caso in cui la RAGIONE_SOCIALE ha ravvisato il rige implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella senten che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame; conf. Cass., sez. 5, 06/12/2017, n. 29191).
L’accoglimento, da parte del Tribunale, del gravame proposto, all’esito dell’esame nel merito dei motivi posti a fondament dell’originaria opposizione, comporta evidentemente l’implicito rigett della eccezione di inammissibilità dello stesso.
Con il secondo motivo, rubricato: «Violazione (art. 360 c.p.c n. 4) dell’art. 132 c.p.c.: motivazione illogica e contrastante c fatti», il ricorrente evidenzia che il Tribunale, decidendo sul pr motivo di appello – con cui si lamentava che il Giudice di pace non avesse pronunciato sul petitum come riportato nell’atto di opposizione – lo ha accolto sull’erroneo presupposto che l’atto di precetto e stato intimato per ottenere il pagamento dell’I.V.A., che l’opposizion aveva riguardato solo la contestazione di tale pretesa e che il Giudic di primo grado aveva ritenuto fondata l’opposizione perché l’importo di euro 348,55, richiesto a titolo di I.V.A., poteva essere preteso s a seguito dell’emissione di fattura.
Sostiene che, in realtà, il Tribunale non ha ben individuat l’oggetto del giudizio e la sentenza di primo grado, poiché non risponde al vero che con l’atto di precetto fosse stato intimato
pagamento di euro 397,48 a titolo di I.V.A., essendo stato invece richiesto il pagamento, pro quota, della sorte di euro 2.091,00, oltre interessi e rivalutazione di cui alla sentenza di condanna, e del spese di c.t.u., maggiorate di interessi, nonché il pagamento, per intero, delle spese e dei diritti del precedente atto di prece notificato il 29 settembre 2011, al quale le creditrici avev rinunciato, e di quelle dell’atto di precetto opposto. Nel corso giudizio di opposizione aveva esposto, con propri conteggi, di avere già versato quanto dovuto sulla base della quota millesimale e che era anzi creditore dell’importo di euro 397,48 e, a fronte di t deduzione difensiva, il Giudice di pace aveva disposto consulenza contabile. Di conseguenza, il giudizio aveva ad oggetto la dichiarazione di nullità dell’atto di precetto per avvenuto integ pagamento dell’obbligazione dedotta in giudizio, nonché l’accertamento dell’inesistenza del debito relativo alle spese di c.t.u
2.1. La censura è inammissibile.
2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertit legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzio al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sul motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivaz
perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazion (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
2.3. Nel caso in esame, la motivazione resa dal Tribunale a fondamento della decisione qui impugnata è articolata in modo tale da permettere di ricostruire e comprendere agevolmente il percorso logico, integrando gli estremi di un discorso giustificativo linea comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure illustrate ricorrente.
Difatti, il Tribunale, partendo dalla considerazione che con l’atto opposizione il COGNOME aveva eccepito che non fosse dovuta l’I.V.A. in difetto di emissione di fattura e che il credito fosse s integralmente pagato, ha osservato che ogni contestazione in ordine alla corresponsione o meno dell’I.V.A., attenendo al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito del giudizio all’esito del quale era stata resa la sentenza di condanna n 3883/2011 e non in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, potendo in tale sed essere fatti valere esclusivamente vizi di formazione de provvedimento che ne determino l’inesistenza giuridica.
Nel denunciare il vizio di «motivazione illogica», il ricorrente, un verso, non riporta in ricorso, almeno per le parti essenziali contenuto dell’atto di opposizione e della sentenza di primo grado, al fine di porre questa Corte nella condizione di esaminare la doglianza senza fare riferimento ad atti esterni al ricorso, cosicché il mot così come illustrato, risulta inosservante del principio autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. c e, per altro verso, neppure si confronta con la ratio decidendi della sentenza.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 510,00 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 15 novembre 2 IL PRESI