Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33124 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33124 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19446/2019 R.G. proposto da:
DEL CURATOLO COGNOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliate i INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALECODICE_FISCALE che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore e legale rappresentante NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n.2095/2018 depositata il 13.12.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, avendo svolto lavori di manutenzione straordinaria per il Condominio di INDIRIZZO, INDIRIZZO, otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 2202/09 a carico dello stesso per il pagamento del corrispettivo di €36.861,00.
A seguito di opposizione del Condominio, e di versamento nelle more di un acconto di € 18.000,00, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 7.6.2010, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all’importo di €18.861,00, ed il decreto stesso, munito di formula esecutiva il 15.7.2010, veniva notificato al Condominio il 7.9.2010.
Con atto di precetto notificato in data 28.10.2010 la RAGIONE_SOCIALE intimava a COGNOME NOME in proprio e quale erede di COGNOME NOME ed agli altri eredi di quest’ultimo, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti condomini del Condominio di Bari, INDIRIZZO, il pagamento, secondo le rispettive quote, della complessiva somma di €11.274,62, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione notificato il 4.11.2010 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano opposizione al precetto, sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE era priva di un titolo esecutivo nei loro
confronti e che sotto il profilo del quantum debeatur non si era tenuto conto dei pagamenti in acconto da essi effettuati nelle mani dell’amministratore condominiale con due assegni di € 6.000,00 ciascuno, di importo addirittura superiore a quello precettato, e chiedevano di dichiarare la nullità del precetto e di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, che contrastava le avverse richieste e chiamava in causa il Condominio, che restava contumace, il Tribunale di Bari, dopo avere accolto l’istanza di sospensione, con la sentenza n. 1948/2014 del 9/14.4.2014, senza qualificare in alcun modo l’opposizione a precetto proposta come opposizione all’esecuzione, o esecuzione agli atti esecutivi, dichiarava la nullità dell’atto di precetto, sia in quanto la RAGIONE_SOCIALE non si era procurata un autonomo titolo esecutivo nei confronti dei condomini precettati, sia in quanto comunque non aveva fatto precedere la notificazione del precetto ai condomini opponenti dalla notificazione del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Condominio, e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti.
Contro la sentenza di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, che lamentava che la sentenza impugnata aveva ritenuto nullo il precetto per mancanza di un autonomo titolo esecutivo riferito ai condomini precettati, che non era richiesto dalla legge, e per la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo ai condomini, vizio del precetto, quest’ultimo, non dedotto dagli opponenti e non rilevabile d’ufficio, in tal modo incorrendo in ultrapetizione, ed eccepiva il giudicato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e comunque la mancata prova da parte degli opponenti di averle pagato il credito precettato.
Si costituivano in secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano il rigetto dell’appello e la
condanna della appellante al risarcimento danni per lite temeraria per avere proposto appello con colpa grave, mentre COGNOME NOME, deceduto nelle more, non si costituiva.
La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 2095/2018 del 5/13.12.2018, dopo avere ritenuto che il titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio potesse essere posto a fondamento delle obbligazioni parziarie gravanti sui condomini in base alle rispettive quote, e dopo avere accertato che il credito verso i condomini precettati, in difetto di prova contraria, era quello indicato alla appellante dall’amministratore condominiale con la raccomandata a.r. del 29.6.2010 e riportato nel precetto, riteneva che gli opponenti non avessero fornito compiutamente la prova, a loro carico, della ricezione da parte del Condominio delle somme dovute dai condomini precettati e del successivo effettivo accreditamento di tale somma dal Condominio alla RAGIONE_SOCIALE, considerava assorbiti gli altri motivi fatti valere, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione a precetto, condannando gli appellati al pagamento delle spese processuali della parte appellante per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza, asseritamente non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla RAGIONE_SOCIALE il 13.6.2019, ma non al Condominio, né agli eredi di COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso in data 2.9.2019, sostenendo di avere notificato l’impugnata sentenza a mezzo pec al legale domiciliatario delle ricorrenti il 14.12.2019, ed eccependo quindi la tardività ed inammissibilità dell’avverso ricorso.
Nella memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c. le ricorrenti hanno eccepito a loro volta che l’avverso controricorso é stato notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso stabilito
dall’art. 370 c.p.c., e che quindi la Corte non deve conoscerne il contenuto e la RAGIONE_SOCIALE non può depositare memorie, essendo solo abilitato il legale della stessa a partecipare alla discussione orale ed hanno aggiunto che la controparte non ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario della notifica a mezzo pec asseritamente effettuata al legale domiciliatario dei ricorrenti il 14.12.2018.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 25582/2020 del 22.10/12.11.2020 la Corte di Cassazione, alla luce dell’eccepita tardività della notifica del controricorso, ritenute insussistenti le ipotesi di definizione del giudizio in camera di consiglio dell’art. 375 comma 1° numeri 1 e 5, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Alla pubblica udienza del 14.11.2023, udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, richiesto dalla Procura Generale l’accoglimento del ricorso, ed effettuata dalle parti la discussione, la causa é stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il controricorso della RAGIONE_SOCIALE é stato notificato il 2.9.2019, e quindi oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 13.6.2019, stabilito dall’art. 370 c.p.c., ma ciò non ha impedito alla controricorrente di partecipare alla discussione orale all’udienza pubblica del 14.11.2023 (vedi sull’ammissibilità della partecipazione del controricorrente tardivo alla discussione orale Cass. n. 9396/2006; Cass. n. 25735/2014), per cui va applicata la giurisprudenza della Suprema Corte che prevede che la produzione di documenti ex art. 372 c.p.c., -tra i quali rientra la notifica della sentenza impugnata incidente sull’applicabilità del termine breve,
anziché lungo d’impugnazione, ed influente sull’ammissibilità del ricorso -, effettuata dal controricorrente tardivo diviene valida ed efficace se quest’ultimo partecipa alla discussione orale (Cass.17.1.2019 n. 1076; Cass. n. 9093 del 2002).
Esaminando quindi la documentazione allegata al controricorso, inerente all’asserita notifica a mezzo pec della sentenza impugnata (vedi sull’idoneità della stessa a far decorrere il termine breve d’impugnazione Cass. 19.6.2019 n. 16241), che sarebbe stata effettuata dal legale della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, al legale domiciliatario delle ricorrenti, AVV_NOTAIO, il 14.12.2019, si deve notare che la ricevuta di invio depositata, che dovrebbe contenere l’indicazione degli allegati notificati (tra cui la sentenza impugnata) non riporta il codice identificativo del messaggio pec spedito, che dovrebbe trovare riscontro nel coincidente codice identificativo delle ricevute di consegna e di accettazione, che di norma e fino a prova contraria sono i documenti che dimostrano che il messaggio informatico é pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (vedi sull’efficacia probatoria delle ricevute di consegna e di accettazione Cass. 21.7.2016 n. 15035). La circostanza che il codice identificativo delle ricevute di consegna ed accettazione prodotte non trovi corrispondenza nel codice identificativo della ricevuta di invio che serve ad indicare i documenti notificati, impedisce di ritenere che tali ricevute siano riferibili al messaggio di invio depositato e che la sentenza impugnata sia pervenuta nella casella di posta elettronica del destinatario, ossia del legale domiciliatario delle ricorrenti, AVV_NOTAIO, che peraltro lo stesso 14.12.2019 ha invece ricevuto, sempre a mezzo pec, e sempre dall’AVV_NOTAIO, una comunicazione recante una nota spese con invito al pagamento in via bonaria, che fa solo riferimento all’avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte
d’Appello di Bari n. 2095 del 13.12.2018, e non alla sua notificazione ad istanza di parte alle attuali ricorrenti.
Ne deriva, che non potendosi ritenere dimostrato che la sentenza impugnata sia stata notificata il 14.12.2019 al legale domiciliatario delle ricorrenti, queste non erano tenute a rispettare il termine breve d’impugnazione di 60 giorni dell’art. 325 comma 2° c.p.c., ma quello di sei mesi dell’art. 327 c.p.c., che in effetti é stato rispettato, in quanto il ricorso alla Suprema Corte é stato notificato il 13.6.2019, ossia alla scadenza del sesto mese dalla pubblicazione della sentenza impugnata del 13.12.2018.
Ancora in via preliminare, si deve notare che non figurano tra i destinatari della notifica del ricorso il Condominio e gli eredi di COGNOME NOME, che pure, avendo partecipato ai giudizi di primo e di secondo grado, devono ritenersi litisconsorti necessari in questo giudizio, ma l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi si appalesa superflua in relazione all’esito del ricorso, e contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto determinerebbe un’ulteriore dilatazione dei tempi del giudizio senza alcun apprezzabile risultato per i soggetti pretermessi e per il loro diritto di difesa (vedi in tal senso Cass. sez. un. 3.11.2008 n.26373), posto che il giudizio al quale si riferisce il secondo motivo di ricorso, l’unico accolto, si é già concluso col disconoscimento della legittimazione dell’amministratore condominiale ad esercitare l’ actio negatoria servitutis .
Per ragioni di priorità logica va esaminato preliminarmente il secondo motivo, col quale le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c..
Sostengono le ricorrenti che l’impugnata sentenza, pur essendo acclarato in atti, perché costituente motivo di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del
precetto, oltre che per mancanza del titolo esecutivo a carico dei condomini, anche per la mancata notifica del titolo esecutivo alle ricorrenti prima del precetto, abbia erroneamente rigettato l’opposizione a precetto, nonostante il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base a titolo esecutivo formatosi contro il condominio, occorra preventivamente notificare personalmente detto titolo ed il precetto al singolo condomino (Cass. n. 22856/2017; Cass. ord. n. 8150/2017).
Il secondo motivo pone alla Corte la questione, rilevabile d’ufficio perché inerente all’ammissibilità del ricorso alla Suprema Corte, relativa all’ammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Bari, infatti, nel dichiarare la nullità del precetto, pur senza qualificare i vizi riscontrati ed i rimedi relativi, ha adottato una duplice ratio decidendi, da un lato basandosi sulla ritenuta insussistenza di un titolo esecutivo nei confronti dei condomini per essere stato ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo solo a carico del Condominio (fattispecie in astratto legittimante l’opposizione all’esecuzione), e dall’altro basandosi sulla mancata notifica di tale titolo esecutivo ai condomini prima della notifica del precetto.
La lamentata omessa notifica del titolo in forma esecutiva prima della notifica del precetto, però, non dà luogo a sua volta ad un’ipotesi di opposizione all’esecuzione, perché determina una mera irregolarità formale della procedura esecutiva, da denunciare nelle forme e nei termini preclusivi di cui all’art. 617 comma 1° c.p.c. (vedi sulla qualificazione come opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione del vizio di mancata notifica preventiva al precetto del titolo esecutivo Cass. 9.11.2021, n. NUMERO_TELEFONO).
Da tale diversa qualificazione, che non é stata compiuta dal Tribunale di Bari, deriva che la sentenza dallo stesso emessa, nella
parte in cui aveva dichiarato la nullità del precetto, perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, si era pronunciata su un’opposizione agli atti esecutivi e non su un’opposizione all’esecuzione, per cui la Corte d’Appello di Bari avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello ex art. 618 comma 2° c.p.c..
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, contro quel capo di sentenza, e conseguentemente contro il capo che aveva dichiarato nullo il precetto per mancanza di titolo esecutivo verso i condomini, altrimenti appellabile trattandosi di opposizione all’esecuzione, avrebbe solo potuto proporre ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ma poiché non l’ha fatto ed ha invece proposto l’appello, la Corte d’Appello di Bari, anziché accogliere l’appello e rigettare l’opposizione a precetto per la ritenuta fondatezza del motivo di appello inerente alla mancata notifica preventiva del titolo esecutivo, avrebbe dovuto dichiarare improseguibile il giudizio, in quanto il capo della sentenza di primo grado relativo alla dichiarazione di nullità del precetto per la mancata notifica preventiva del titolo esecutivo ai condomini, non era stato impugnato nell’unica sede possibile, ed era quindi passato in giudicato, precludendo quindi la proseguibilità del giudizio anche relativamente all’appello proposto contro la sentenza di primo grado per avere accolto l’opposizione all’esecuzione per mancanza di titolo esecutivo.
Gli altri motivi di ricorso addotti, inerenti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. (il primo), dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 63 disp. att. cod. civ. nuova formulazione (il terzo) ed all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti individuato nella nota del 20.10.2010 con la quale gli eredi COGNOME avevano informato l’AVV_NOTAIO di avere provveduto a versare la somma di € 12.000,00, superiore all’importo precettato (il quarto), devono ritenersi assorbiti per effetto del giudicato formatosi.
Il rilievo d’ufficio dell’improseguibilità del giudizio per giudicato interno giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza perché il giudizio non poteva proseguire, assorbiti gli altri motivi, e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2023