Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16219 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25545/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificato RAGIONE_SOCIALEa quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica RAGIONE_SOCIALEa quale è domiciliata per legge;
-controricorrente- avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 209/2024, depositata il 31/10/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza n. 10636/2004 dichiarava la propria incompetenza sull’opposizione al precetto intimato al singolo condòmino NOME COGNOME dall’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE in forza di titolo conseguito contro il condominio, indicando la competenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di incompetenza il Tribunale – premesso, in via generale, che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69/2009, le questioni di competenza sono decise con ordinanza, anche se successiva all’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni; e che, nel caso di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica di decreto ingiuntivo esecutivo, è proponibile il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 615 c.p.c., mentre, nel caso di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, è proponibile il rimedio RAGIONE_SOCIALEa opposizione tardiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma – poneva le suddette argomentazioni:
a) nel caso di specie – nel quale era in contestazione il diritto RAGIONE_SOCIALE‘opposto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo n. 26/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno – l’opponente aveva sostenuto l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto ingiuntivo (per essere stata effettuata a soggetto che non era più amministratore di condominio), per cui aveva contestato nell’ an il diritto del creditore di procedere ad esecuzione;
b) l’importo, per cui era stata eseguita l’intimazione, ammontava, compresi gli interessi legali, ad una somma che, essendo pari ad euro 1152, 16, oltre onorari ed accessori, rientrava nella competenza del giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.;
c) in tema di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza per valore del giudice sulla domanda ex art. 17 c.p.c., non rileva il fatto che il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale, ma rileva il credito precettato di cui si chiede l’adempimento in via esecutiva.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME, chiedendo che, previo annullamento RAGIONE_SOCIALEa stessa, sia dichiarata la competenza del Tribunale a delibare sulla controversia e, quindi, sia ordinata la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio, con condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte alle spese processuali.
Ha resistito con memoria ex art. 47 comma 5 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, con declaratoria RAGIONE_SOCIALEa competenza del Giudice di Pace.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo nelle rispettive richieste.
La Corte si è riservata il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME censura l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato la propria incompetenza per <>.
Chiede che venga affermata la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, argomentando sul fatto che il decreto ingiuntivo n. 26/2023 sarebbe inefficace, in quanto: a) il decreto ingiuntivo è stato notificato a un soggetto, il Rag. COGNOME, che al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica non era più l’amministratore del RAGIONE_SOCIALE (come dimostrato dalle sentenze in atti, che avevano annullato la sua nomina); b) la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto nelle mani di un soggetto, privo dei poteri di rappresentanza del condominio, comporta l’inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALEa notificazione; c) conseguenza RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica sarebbe l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa
configurabilità di una sanatoria e, per l’appunto, l’inefficacia del decreto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 c.p.c.
Osserva che, se avesse proposto opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, si sarebbe scontrato con il divieto del ne bis in idem , essendo già stata proposta opposizione dal sedicente amministratore del RAGIONE_SOCIALE; inoltre, intervenire volontariamente in tale opposizione avrebbe significato avallare l’operato del COGNOME e sanare la notifica viziata. Per queste ragioni, si era deciso a proporre opposizione ex art. 615 (e non già ex art. 650) c.p.c.
Sottolinea di avere, con l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la perenzione e, conseguentemente, l’inefficacia del decreto ingiuntivo (nella sua totalità e non solo per la quota di sua spettanza), che costituisce l’atto presupposto e il titolo esecutivo azionato dalla RAGIONE_SOCIALE E, nel contestare l’ iter argomentativo seguito dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, che si è basato sul valore RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto, sottolinea altresì che la questione centrale (non è la regolarità formale del precetto o il suo valore, ma) è la validità e l’efficacia del decreto ingiuntivo esecutivo sottostante al precetto.
Invocando arresti di questa Corte (e, in particolare, Cass. n. 2721/2006), afferma che l’inefficacia di un decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente può essere fatta valere: sia ricorrendo al Giudice che lo ha emesso (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.); sia mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., soprattutto se seguita da atto di precetto, poiché quest’ultima è destinata a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Osserva che: a) ai sensi degli artt. 644 e 645 c.p.c., è solo il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a poter dichiararne l’inefficacia e dunque la perenzione; b) nel caso specifico, questo è il Tribunale di Ascoli Piceno (non potendo il Giudice di Pace, anche se astrattamente competente per valore, delibare in ordine alla
perenzione o meno del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale); c) l’art. 615 c.p.c., che disciplina l’opposizione a esecuzione, prevede la competenza del giudice competente per materia o per valore, e la materia cui si riferisce l’art. 615 c.p.c., come precisato da Cass. n. 29383/2024, è <>.
Invocando Cass. n. 29729/2019, ribadisce che i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le questioni attinenti alla validità o nullità del titolo esecutivo (come il decreto ingiuntivo viziato nella notifica) o alla sua radicale inesistenza devono essere decise dal giudice funzionalmente competente (che, nel caso di specie, in tesi difensiva, è per l’appunto il Tribunale che ha emesso il decreto).
In definitiva, parte ricorrente ritiene che il Tribunale di Ascoli Piceno ha erroneamente dichiarato la propria incompetenza, focalizzandosi sull’importo del precetto anziché sulla contestazione ab origine del diritto di agire esecutivamente basata sull’inefficacia del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) dovuta a notifica inesistente, in quanto la competenza a decidere sulla perenzione e inefficacia del decreto ingiuntivo (e di conseguenza sull’opposizione a precetto fondata su tale inefficacia) spettava esclusivamente al Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Questi i fatti di causa, quali emergono, oltre che dal ricorso, dalla memoria RAGIONE_SOCIALEa controparte e dall’ordinanza impugnata:
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 19.01.2023 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sito in San Benedetto del Tronto alla
INDIRIZZO per il recupero di importi dovuti per lavori di manutenzione straordinaria effettuati su incarico del RAGIONE_SOCIALE;
il decreto ingiuntivo, concesso provvisoriamente esecutivo, per come richiesto, è stato notificato telematicamente in data 23.01.2023 e a mezzo RAGIONE_SOCIALE in data 6.02.2023 presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE; ed è stato opposto dal RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato in via telematica in data 6.03.2023, allegando procura a firma di NOME COGNOME, qualificatosi come amministratore del RAGIONE_SOCIALE;
alla prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 1.12.2023 il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
il Difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – dopo aver chiesto ed ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di comunicare i dati dei condomini morosi rispetto al predetto debito, al fine di procedere in via esecutiva nei confronti dei morosi ciascuno limitatamente alla propria quota -, preso atto del fatto che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa esecuzione provvisoria del decreto opposto – ha notificato gli atti di precetto in base alla quota di morosità di ciascuno unitamente alla copia conforme del titolo esecutivo;
NOME COGNOME ha proposto opposizione al precetto recante l’importo di euro 1.152,16 dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno, asserendo che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato a soggetto che non aveva più alcun rapporto con il condominio, essendo stato revocato già in data 16.03.2022, da cui conseguirebbe, in tesi difensiva, l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto ingiuntivo e l’inefficacia del precetto;
la società RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel giudizio di opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza per valore del Tribunale
di Ascoli Piceno, essendo competente il Giudice di Pace di Ascoli Piceno; nel merito, contestava la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda per come prospettata dall’opponente chiedendo che venisse accertata la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del titolo esecutivo, con il conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione;
la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del titolo, pur richiesta, non è stata concessa;
ad esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 18 ottobre 2024 è stata pronunciata l’ordinanza, dichiarativa di incompetenza, per cui è ricorso, sopra richiamata.
In sede di memoria il ricorrente ha aggiunto che il decreto ingiuntivo n. 26/2023 è già stato sì opposto dal RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, ma tale opposizione, ad oggi ancora pendente, è stata incardinata su incarico del COGNOME quando lo stesso non era più l’amministratore del RAGIONE_SOCIALE (per come risulta dalle sentenze nn. 359 e 436 del 2024 con cui sono state annullate le delibere di nomina del COGNOME, con conseguente inefficacia ex tunc RAGIONE_SOCIALEe delibere medesime).
2.2. Ciò posto, non fondato è l’assunto che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la propria competenza per materia, a prescindere dal valore del credito oggetto del precetto, in quanto la materia di quest’ultimo sarebbe costituita dalla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo posta fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, dichiarazione che solo il Tribunale che lo aveva emesso, avrebbe potuto pronunciare.
Possono essere utili alcune considerazioni di sistema:
Come è noto, lo strumento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione tardiva – che sfugge ai termini dettati dal legislatore in ordine all’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione ex art. 645 cpc – è stato previsto ed offerto dal legislatore in tutti quei casi in cui l’intimato non abbia provveduto ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (e, quindi, non si sia tempestivamente difeso) per causa a lui non imputabile.
Orbene, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10495/2004; 15892/2009, n. 9050/2020), in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l’ipotesi di deduzione di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: invero, il debitore ingiunto, che abbia ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 615 c.p.c. (fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso) in ipotesi di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto stesso, mentre, ove la fattispecie concreta integri gli estremi del vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione, può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di giorni dieci dal primo atto di esecuzione.
Al riguardo dei rapporti tra i due procedimenti oppositivi, può essere qui utile precisare che:
nel caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, l’eventuale opposizione a precetto, con la quale il debitore intimato abbia eccepito unicamente la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto ingiuntivo (in virtù del quale il precetto stesso gli è stato intimato), non è suscettibile di conversione in opposizione tardiva, difettando la contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria (Cass. n. 5884/1999), con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi in cui il debitore intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto attraverso il precetto (Cass. n. 24398/2010);
la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, ma non può essere eccepita anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 8011/2009, n. 25713/2014, n. 29729/2019);
– non è configurabile un rapporto di litispendenza tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto intimato in virtù RAGIONE_SOCIALEo stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto RAGIONE_SOCIALEa controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del petitum e neppure RAGIONE_SOCIALEa causa petendi (cfr, tra le più recenti, Cass. n. 29432/2019 e, tra le più risalenti, Cass. n. 3792/1999).
Nel caso di specie l’opposizione al precetto inoltrato dal ricorrente dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno è stata qualificata come opposizione all’esecuzione e ricondotta alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 615 c.p.c., in quanto parte ricorrente sosteneva l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del titolo esecutivo, per essere stato lo stesso notificato a soggetto non più legittimato a ricevere gli atti per conto del RAGIONE_SOCIALE. E, come sopra rilevato, nel caso in cui il debitore neghi che nei suoi confronti sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale e contesti, quindi, l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del titolo esecutivo, lo stesso possa proporre opposizione all’esecuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 615 c.p.c.
Il condòmino COGNOME, quindi, non ha inteso proporre opposizione avverso l’intervenuto decreto ingiuntivo, ma ha inteso proporre l’opposizione al precetto, che è stato intimato sulla base di quel decreto.
Con la ineludibile conseguenza che avrebbe potuto ottenere (non la revoca del decreto ingiuntivo, in presenza di tutti i presupposti di cui all’art. 650 c.p.c., ma) soltanto l’annullamento del precetto.
In definitiva, essendo indubbio che il credito azionato in precetto è di ammontare ricompreso nella competenza del giudice di pace, correttamente è stata dichiarata la competenza di quest’ultimo.
2.3. Non fondato è anche l’assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la propria competenza per materia, a prescindere dal valore del credito oggetto del precetto, perché l’COGNOME, quale condòmino, non avrebbe potuto proporre opposizione ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del condominio debitore.
Infatti – in disparte la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione concorrente del singolo condòmino ad opporsi al monitorio ottenuto contro il condominio – nel caso di specie è dirimente il fatto che il decreto ingiuntivo, concesso provvisoriamente esecutivo, per come richiesto, è stato notificato telematicamente in data 23.01.2023 e a mezzo RAGIONE_SOCIALE in data 6.02.2023 presso lo RAGIONE_SOCIALE; ed è stato opposto dal RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato in via telematica in data 6.03.2023, allegando procura a firma di NOME COGNOME, qualificatosi come amministratore del RAGIONE_SOCIALE.
Occorre ricordare che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916/2016 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice), hanno stabilito i criteri per determinare se una notificazione possa reputarsi inesistente, piuttosto che affetta da nullità, valorizzando i principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme degli atti processuali e del giusto processo, statuendo che una notifica sia inesistente soltanto <<… in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE'atto' e 'nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità'.
Orbene, nel caso di specie l'attività notificatoria svolta non era priva degli elementi costitutivi essenziali (attività di trasmissione e fase di consegna), ma era avvenuta con riguardo a persona che aveva attinenza con il RAGIONE_SOCIALE destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione stessa, non risultando a quest'ultimo del tutto estranea.
Ne consegue che il condòmino COGNOME ha erroneamente proposto opposizione al precetto, trattandosi di un caso di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica; e potendo dispiegare le sue difese con altre azioni, neppure rilevando, ai fini di un eventuale intervento nella a lui ben conosciuta opposizione dispiegata dall'ingiunto condominio, che egli contestasse la legittimazione RAGIONE_SOCIALE'amministratore che l'aveva proposto, poiché avrebbe ben potuto fare salva anche tale premessa.
2.4. In estrema sintesi, il ricorso non è fondato, in quanto:
non è stata dispiegata opposizione ex 650 c.p.c., ma espressamente e solo opposizione ex 615 c.p.c.;
non configurandosi un'inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica (quanto alla ragione originaria, cioè la mancanza radicale RAGIONE_SOCIALEa notifica del monitorio; ma neppure quanto all'inammissibile ragione successiva, di preteso vizio RAGIONE_SOCIALE'opposizione ex art. 645 c.p.c. fatta dal condominio), non è ammissibile una opposizione ex art. 615 c.p.c., né detta opposizione si può convertire in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
il condòmino ricorrente avrebbe potuto reagire autonomamente contro il monitorio e nessun bis in idem sarebbe configurabile, operando semmai altri istituti processuali per coordinare le rispettive iniziative processuali dei soggetti interessati.
In punto di spese processuali, dando continuità a Cass. n. 8912/2023 (che richiama Cass. n. 504/2020; nonché Cass. n. 21672, n. 3881 e n. 1706/ 2015), le stesse si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base RAGIONE_SOCIALE'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui <>.
Invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza per l’appunto, e, dunque, un processo che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 5.
In definitiva, le spese processuali vengono liquidate sulla base del seguente principio di diritto:
<>.
P. Q. M.
La Corte:
respinge il ricorso per regolamento di competenza;
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa società resistente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione