Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16220 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25545/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOMECOGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 209/2024, depositata il 31/10/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza n. 10636/2004 dichiarava la propria incompetenza sull’opposizione al precetto intimato alla singola condòmina NOME COGNOME dall’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE in forza di titolo conseguito contro il condominio, indicando la competenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. A sostegno della declaratoria di incompetenza il Tribunale – premesso, in via generale, che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, le questioni di competenza sono decise con ordinanza, anche se successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni; e che, nel caso di inesistenza della notifica di decreto ingiuntivo esecutivo, è proponibile il rimedio dell’opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c., mentre, nel caso di nullità della notifica, è proponibile il rimedio della opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma – poneva le suddette argomentazioni:
a) nel caso di specie – nel quale era in contestazione il diritto dell’opposto di procedere ad esecuzione forzata intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo n. 26/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno – l’opponente aveva sostenuto l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo (per essere stata effettuata a soggetto che non era più amministratore di condominio), per cui aveva contestato nell’ an il diritto del creditore di procedere ad esecuzione;
b) l’importo, per cui era stata eseguita l’intimazione, ammontava, compresi gli interessi legali, ad una somma che, essendo pari ad euro € 1771.47, oltre onorari ed accessori, rientrava nella competenza del giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.;
c) in tema di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ai fini della individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda ex art. 17 c.p.c., non rileva il fatto che il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale, ma rileva il credito precettato di cui si chiede l’adempimento in via esecutiva.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME chiedendo che, previo annullamento della stessa, sia dichiarata la competenza del Tribunale a delibare sulla controversia e, quindi, sia ordinata la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio, con condanna della controparte alle spese processuali.
Ha resistito con memoria ex art. 47 comma 5 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, con declaratoria della competenza del Giudice di Pace.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo nelle rispettive richieste.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME censura l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato la propria incompetenza per <>.
Chiede che venga affermata la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, argomentando sul fatto che il decreto ingiuntivo n. 26/2023 sarebbe inefficace, in quanto: a) il decreto ingiuntivo è stato notificato a un soggetto, il Rag. COGNOME che al momento della notifica non era più l’amministratore del Condominio COGNOME (come dimostrato dalle sentenze in atti, che avevano annullato la sua nomina); b) la notifica dell’atto nelle mani di un soggetto, privo dei poteri di rappresentanza del condominio, comporta l’inesistenza giuridica della notificazione; c) conseguenza della inesistenza della notifica sarebbe l’esclusione della
configurabilità di una sanatoria e, per l’appunto, l’inefficacia del decreto ai sensi dell’art. 644 c.p.c.
Osserva che, se avesse proposto opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, si sarebbe scontrato con il divieto del ne bis in idem , essendo già stata proposta opposizione dal sedicente amministratore del Condominio COGNOME. Inoltre, intervenire volontariamente in tale opposizione avrebbe significato avallare l’operato del COGNOME e sanare la notifica viziata. Per queste ragioni, si era deciso a proporre opposizione ex art. 615 (e non già ex art. 650) c.p.c.
Sottolinea di avere, con l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la perenzione e, conseguentemente, l’inefficacia del decreto ingiuntivo (nella sua totalità e non solo per la quota di sua spettanza), che costituisce l’atto presupposto e il titolo esecutivo azionato dalla RAGIONE_SOCIALE. E, nel contestare l’ iter argomentativo seguito dal giudice dell’opposizione, che si è basato sul valore dell’atto di precetto, sottolinea altresì che la questione centrale (non è la regolarità formale del precetto o il suo valore, ma) è la validità e l’efficacia del decreto ingiuntivo esecutivo sottostante al precetto.
Invocando arresti di questa Corte (e, in particolare, Cass. n. 2721/2006), afferma che l’inefficacia di un decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente può essere fatta valere: sia ricorrendo al Giudice che lo ha emesso (ai sensi dell’art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.); sia mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., soprattutto se seguita da atto di precetto, poiché quest’ultima è destinata a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Osserva che: a) ai sensi degli artt. 644 e 645 c.p.c., è solo il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a poter dichiararne l’inefficacia e dunque la perenzione; b) nel caso specifico, questo è il Tribunale di Ascoli Piceno (non potendo il Giudice di Pace, anche se astrattamente competente per valore, delibare in ordine alla
perenzione o meno del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale); c) l’art. 615 c.p.c., che disciplina l’opposizione a esecuzione, prevede la competenza del giudice competente per materia o per valore, e la materia cui si riferisce l’art. 615 c.p.c., come precisato da Cass. n. 29383/2024, è <>.
Invocando Cass. n. 29729/2019, ribadisce che i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le questioni attinenti alla validità o nullità del titolo esecutivo (come il decreto ingiuntivo viziato nella notifica) o alla sua radicale inesistenza devono essere decise dal giudice funzionalmente competente (che, nel caso di specie, in tesi difensiva, è per l’appunto il Tribunale che ha emesso il decreto).
In definitiva, parte ricorrente ritiene che il Tribunale di Ascoli Piceno ha erroneamente dichiarato la propria incompetenza, focalizzandosi sull’importo del precetto anziché sulla contestazione ab origine del diritto di agire esecutivamente basata sull’inefficacia del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) dovuta a notifica inesistente, in quanto la competenza a decidere sulla perenzione e inefficacia del decreto ingiuntivo (e di conseguenza sull’opposizione a precetto fondata su tale inefficacia) spettava esclusivamente al Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Questi i fatti di causa, quali emergono, oltre che dal ricorso, dalla memoria della controparte e dall’ordinanza impugnata:
la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 19.01.2023 nei confronti del Condominio Panichi sito in San Benedetto del Tronto alla
INDIRIZZO per il recupero di importi dovuti per lavori di manutenzione straordinaria effettuati su incarico del Condominio;
il decreto ingiuntivo, concesso provvisoriamente esecutivo, per come richiesto, è stato notificato telematicamente in data 23.01.2023 e a mezzo UNEP in data 6.02.2023 presso lo Studio dell’Amministratore di Condominio NOME COGNOME ed è stato opposto dal Condominio COGNOME con atto di citazione notificato in via telematica in data 6.03.2023, allegando procura a firma di NOME COGNOME qualificatosi come amministratore del Condominio COGNOME;
alla prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 1.12.2023 il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
il Difensore della RAGIONE_SOCIALE – dopo aver chiesto ed ottenuto dall’Amministratore del Condominio di comunicare i dati dei condomini morosi rispetto al predetto debito, al fine di procedere in via esecutiva nei confronti dei morosi ciascuno limitatamente alla propria quota -, preso atto del fatto che il giudice dell’opposizione aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della esecuzione provvisoria del decreto opposto – ha notificato gli atti di precetto in base alla quota di morosità di ciascuno unitamente alla copia conforme del titolo esecutivo;
NOME COGNOME ha proposto opposizione al precetto (recante l’importo di euro € 1771.47 oltre onorari ed accessori di legge) dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno, asserendo che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato a soggetto che non aveva più alcun rapporto con il condominio, essendo stato revocato già in data 16.03.2022, da cui conseguirebbe, in tesi difensiva, l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e l’inefficacia del precetto;
la società RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel giudizio di opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza per valore del Tribunale
di Ascoli Piceno, essendo competente il Giudice di Pace di Ascoli Piceno; nel merito, contestava la ricostruzione della vicenda per come prospettata dall’opponente chiedendo che venisse accertata la regolarità della notifica del titolo esecutivo, con il conseguente rigetto dell’opposizione;
la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, pur richiesta, non è stata concessa;
ad esito dell’udienza del 18 ottobre 2024 è stata pronunciata l’ordinanza, dichiarativa di incompetenza, per cui è ricorso, sopra richiamata.
In sede di memoria il ricorrente ha aggiunto che il decreto ingiuntivo n. 26/2023 è già stato sì opposto dal Condominio COGNOME di INDIRIZZO, ma tale opposizione, ad oggi ancora pendente, è stata incardinata su incarico del COGNOME quando lo stesso non era più l’amministratore del Condominio COGNOME (per come risulta dalle sentenze nn. 359 e 436 del 2024 con cui sono state annullate le delibere di nomina del COGNOME, con conseguente inefficacia ex tunc delle delibere medesime).
2.2. Ciò posto, non fondato è l’assunto che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la propria competenza per materia, a prescindere dal valore del credito oggetto del precetto, in quanto la materia di quest’ultimo sarebbe costituita dalla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo posta fondamento dell’opposizione, dichiarazione che solo il Tribunale che lo aveva emesso, avrebbe potuto pronunciare.
Possono essere utili alcune considerazioni di sistema:
Come è noto, lo strumento dell’opposizione tardiva – che sfugge ai termini dettati dal legislatore in ordine all’opposizione dell’ingiunzione ex art. 645 cpc – è stato previsto ed offerto dal legislatore in tutti quei casi in cui l’intimato non abbia provveduto ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (e, quindi, non si sia tempestivamente difeso) per causa a lui non imputabile.
Orbene, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 10495/2004; 15892/2009, n. 9050/2020), in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l’ipotesi di deduzione di inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: invero, il debitore ingiunto, che abbia ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso) in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre, ove la fattispecie concreta integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di giorni dieci dal primo atto di esecuzione.
Al riguardo dei rapporti tra i due procedimenti oppositivi, può essere qui utile precisare che:
– nel caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, l’eventuale opposizione a precetto, con la quale il debitore intimato abbia eccepito unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (in virtù del quale il precetto stesso gli è stato intimato), non è suscettibile di conversione in opposizione tardiva, difettando la contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria (Cass. n. 5884/1999), con esclusione dell’ipotesi in cui il debitore intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto attraverso il precetto (Cass. n. 24398/2010);
-la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, ma non può essere eccepita anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 8011/2009, n. 25713/2014, n. 29729/2019);
-non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del petitum e neppure della causa petendi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 29432/2019 e, tra le più risalenti, Cass. n. 3792/1999).
Nel caso di specie l’opposizione al precetto inoltrato dal ricorrente dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno è stata qualificata come opposizione all’esecuzione e ricondotta alla disciplina dell’art. 615 c.p.c., in quanto parte ricorrente sosteneva l’inesistenza della notifica del titolo esecutivo, per essere stato lo stesso notificato a soggetto non più legittimato a ricevere gli atti per conto del Condominio. E, come sopra rilevato, nel caso in cui il debitore neghi che nei suoi confronti sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale e contesti, quindi, l’esistenza della notifica del titolo esecutivo, lo stesso possa proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
La condòmina COGNOME quindi, non ha inteso proporre opposizione avverso l’intervenuto decreto ingiuntivo, ma ha inteso proporre l’opposizione al precetto, che è stato intimato sulla base di quel decreto.
Con la ineludibile conseguenza che avrebbe potuto ottenere (non la revoca del decreto ingiuntivo, in presenza di tutti i presupposti di cui all’art. 650 c.p.c., ma) soltanto l’annullamento del precetto.
In definitiva, essendo indubbio che il credito azionato in precetto è di ammontare ricompreso nella competenza del giudice di pace, correttamente è stata dichiarata la competenza di quest’ultimo.
2.3. Non fondato è anche l’assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la propria competenza per materia, a prescindere dal valore del credito oggetto del precetto, perché l’RAGIONE_SOCIALE, quale condòmina, non avrebbe potuto proporre opposizione ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del condominio debitore.
Infatti – in disparte la questione della legittimazione concorrente del singolo condòmino ad opporsi al monitorio ottenuto contro il condominio – nel caso di specie è dirimente il fatto che il decreto ingiuntivo, concesso provvisoriamente esecutivo, per come richiesto, è stato notificato telematicamente in data 23.01.2023 e a mezzo UNEP in data 6.02.2023 presso lo Studio dell’Amministratore di Condominio NOME COGNOME ed è stato opposto dal Condominio COGNOME con atto di citazione notificato in via telematica in data 6.03.2023, allegando procura a firma di NOME COGNOME qualificatosi come amministratore del Condominio COGNOME.
Occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916/2016 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice), hanno stabilito i criteri per determinare se una notificazione possa reputarsi inesistente, piuttosto che affetta da nullità, valorizzando i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, statuendo che una notifica sia inesistente soltanto <<… in caso di totale mancanza materiale dell'atto' e 'nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità'.
Orbene, nel caso di specie l'attività notificatoria svolta non era priva degli elementi costitutivi essenziali (attività di trasmissione e fase di consegna), ma era avvenuta con riguardo a persona che aveva attinenza con il Condominio destinatario della notificazione stessa, non risultando a quest'ultimo del tutto estranea.
Ne consegue che la condòmina COGNOME ha erroneamente proposto opposizione al precetto, trattandosi di un caso di nullità della notifica; e potendo dispiegare le sue difese con altre azioni, neppure rilevando, ai fini di un eventuale intervento nella a lui ben conosciuta opposizione dispiegata dall'ingiunto condominio, che egli contestasse la legittimazione dell'amministratore che l'aveva proposto, poiché avrebbe ben potuto fare salva anche tale premessa.
2.4. In estrema sintesi, il ricorso non è fondato, in quanto:
non è stata dispiegata opposizione ex 650 c.p.c., ma espressamente e solo opposizione ex 615 c.p.c.;
non configurandosi un'inesistenza della notifica (quanto alla ragione originaria, cioè la mancanza radicale della notifica del monitorio; ma neppure quanto all'inammissibile ragione successiva, di preteso vizio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. fatta dal condominio), non è ammissibile una opposizione ex art. 615 c.p.c., né detta opposizione si può convertire in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
il condòmino ricorrente avrebbe potuto reagire autonomamente contro il monitorio e nessun bis in idem sarebbe configurabile, operando semmai altri istituti processuali per coordinare le rispettive iniziative processuali dei soggetti interessati.
In punto di spese processuali, dando continuità a Cass. n. 8912/2023 (che richiama Cass. n. 504/2020; nonché Cass. n. 21672, n. 3881 e n. 1706/ 2015), le stesse si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui <>.
Invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza per l’appunto, e, dunque, un processo che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5.
In definitiva, le spese processuali vengono liquidate sulla base del seguente principio di diritto:
<>.
P. Q. M.
La Corte:
respinge il ricorso per regolamento di competenza;
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione