Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 48 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 48 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20412/2020, R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto al controricorso;
-controricorrente –
OGGETTO: opposizione a
precetto
CC. 22.11.2022
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Rel. COGNOME
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Cagliari n. 224/2020, pubblicata in data 9 aprile 2020 e notificata in data 15 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo contestualmente notificato, intimò ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento di fatture per l ‘ importo di Euro 2.358.160,99, oltre agli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione di un contratto di somministrazione.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione a precetto, lamentando, tra l ‘ altro, che gli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, non solo erano inesigibili (in ragione del momento di conclusione del contratto e della qualità soggettiva della società debitrice, quale società a capitale pubblico), ma erano stati indebitamente calcolati dalla società creditrice con decorrenza dalla data di emissione delle fatture anziché da quella della loro scadenza.
Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE eccepì che le doglianze attinenti alla formazione del titolo esecutivo avrebbero dovuto essere contestate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Cagliari rigettò l ‘ opposizione e condannò la debitrice opponente al risarcimento del danno ai sensi dell ‘ art. 96 cod. proc. civ..
La Corte d ‘ appello di Cagliari -sopravvenuto nelle more il parziale accoglimento dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso e condanna della debitrice RAGIONE_SOCIALE al pagamento della minor somma di Euro 2.174.213,99 -ha dichiarato cessata la materia del contendere, per difetto di interesse alla prosecuzione del procedimento,
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Pres. COGNOME
COGNOME. COGNOME sul rilievo che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era ormai caducato, essendo esso costituito unicamente dalla sentenza, ai sensi dell ‘ art. 653, secondo comma, cod. proc. civ..
La Corte territoriale, però, ha valutato i motivi dell ‘ impugnazione in funzione di stabilire la soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese del giudizio.
Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che sarebbe stato parzialmente fondato il primo motivo, con cui era stata ribadita l ‘ inesigibilità degli interessi moratori nonché il loro erroneo calcolo con decorrenza dalla data di emissione delle fatture anziché da quella della loro scadenza.
Precisamente -ha affermato la Corte cagliaritana -mentre la questione dell ‘ esigibilità degli interessi moratori, liquidati nel titolo, atteneva al merito e aveva costituito motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (motivo che, tra l ‘ altro, era stato accolto, statuendosi la spettanza dei soli interessi legali), al contrario, l ‘ erroneità del calcolo degli stessi correttamente e fondatamente era stata assunta come motivo di opposizione al precetto, in quanto, se fosse risultata legittima la richiesta degli interessi moratori cc.dd. ‘commerciali’, essi sarebbero stati indebitamente calcolati in misura superiore a quella indicata nel titolo: il decreto ingiuntivo, infatti, prevedeva che i predetti interessi fossero pagati con decorrenza dalla scadenza delle fatture e non dalla loro emissione.
La parziale fondatezza del primo motivo -ha aggiunto la Corte territoriale -avrebbe comportato l ‘ assorbimento degli altri motivi (relativi alle spese e alla irrogata condanna ex art. 96 cod. proc. civ.), in quanto avrebbe implicato la necessità di un nuovo regolamento delle prime e la
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Pres. COGNOME
Rel. COGNOME
mancanza della colpa grave dell ‘ opponente, posta a fondamento della seconda.
Sulla base di tali rilievi la Corte ha dunque concluso per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (stante la reciproca soccombenza virtuale) e per il rigetto della domanda dell ‘ appellata concernente la condanna dell ‘ appellante ai sensi dell ‘ art. 96 cod. proc. civ., stante il parziale accoglimento della domanda, sempre secondo il principio della soccombenza virtuale.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Risponde RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (falsa applicazione dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., anche in relazione all ‘ art. 645 cod. proc. civ.) la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto -al fine di statuire ‘ virt ualmente’ sulla fondatezza dell ‘ appello in funzione della regolazione delle spese di lite -che la questione relativa alla decorrenza degli interessi rientrasse nell ‘ ambito della cognizione del giudice dell ‘ esecuzione, quale oggetto dell ‘ opposizione esecutiva, anziché in quella del giudice del merito, quale oggetto dell ‘ opposizione al decreto ingiuntivo.
1.1. Premesso che con il ricorso per cassazione non viene contestata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il motivo è infondato.
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Pres. COGNOME
Rel. COGNOME
Invero, non è controverso che il decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, aveva stabilito che gli interessi di mora, maturati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, fossero dovuti dalle singole scadenze al saldo , per modo che al giudice dell ‘ esecuzione era demandato di applicare la previsione letterale del titolo, la questione sulla portata della quale costituiva chiaramente questione da dirimere in sede di opposizione esecutiva.
Perfettamente corretta in iure è dunque la statuizione della Corte d ‘ appello la quale, in ‘ virtuale ‘ riforma della pronuncia di primo grado (ai soli fini delle spese, in seguito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, qui non impugnata in quanto tale), ha ritenuto che sarebbe stato fondato, in parte qua , il primo motivo d ‘ appello.
Con il secondo motivo (falsa applicazione dell ‘ art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.) la società ricorrente si duole della statuizione di compensazione delle spese del giudizio, fondata sulla reciproca soccombenza virtuale; deduce, al riguardo, che, anche se fosse stato ritenuto fondato il motivo di opposizione basato sull ‘ erroneità della decorrenza degli interessi, non sarebbe stata accolta alcuna domanda della debitrice RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva chiesto l ‘ accertamento di un «minor credito», ma l ‘ accertamento dell ‘ invalidità ed inefficacia del precetto e dell ‘ inesistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE di agire in executivis .
2.1. Il motivo è manifestamente infondato, giacché la statuizione di compensazione delle spese trova fondamento nella ritenuta ‘virtuale’ fondatezza (pur parziale) di uno dei motivi di appello.
Con il terzo motivo (violazione dell ‘ art. 96 cod. proc. civ.) la società ricorrente critica la sentenza impugnata per aver reputato che la ritenuta
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Pres. COGNOME
Rel. COGNOME
parziale fondatezza dell ‘ impugnazione avversaria implicasse il rigetto della sua domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
Deduce che i presupposti della responsabilità processuale aggravata della debitrice opponente erano desumibili, oltre che dalla sua sostanziale totale soccombenza, dalla circostanza che essa, con l ‘ opposizione al precetto e con quella al decreto ingiuntivo, aveva proposto due volte le stesse doglianze, formulando le medesime richieste (tra cui quelle di declaratoria della inesistenza del contratto, della erroneità delle fatture e persino del difetto di giurisdizione del giudice ordinario) a due giudici diversi.
3.1. Questo motivo è inammissibile.
Invero, l ‘ apprezzamento della sussistenza o insussistenza della colpa grave, integrante requisito della responsabilità processuale aggravata, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità se -come nella specie -debitamente motivato (da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222; in precedenza, Cass. 08/01/2003, n. 73; Cass. 08/09/2003, n. 13071).
In definitiva, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato per essere infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell ‘ art.13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell ‘ impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
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N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Rel. COGNOME
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il