Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Oggetto: fusione per incorporazione – opposizione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33220/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE a socio unico in liquidazione, in persona del curatore pro tempore
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2059/2019, depositata il 28 marzo 2019.
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 28 marzo 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato improcedibile la sua opposizione alla fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE unipersonale, successivamente fallita);
la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva rilevato che la fusione era stata approvata da tale società e iscritta nel Registro delle Imprese nonostante l’opposizione alla fusione dell’odierna ricorrente (fondata sul vanto di un credito di euro 2.191.827,13 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e su ll’idoneità dell’operazione a pregiudicare la sua ragione di credito) e che tale iscrizione comportava la sanatoria di qualunque vizio o irregolarità, ivi incluso quello, r icorrente nella specie, dell’esecuzione dell’operazione in pendenza dell’opposizione del creditore ex art. 2503 cod. civ.;
ha, quindi, disatteso il gravame condividendo la argomentazione del Tribunale in ordine alla irretrattabilità degli effetti della fusione societaria a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera;
il ricorso è affidato a due motivi;
il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE a socio unico in liquidazione non spiega alcuna difesa;
la RAGIONE_SOCIALE deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’art. 2504 quater cod. civ., nonché il «vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., non essendo possibile ricostruire la ratio della decisione in base alla quale l’art. 2504 quater
c.c. viene applicato alla fattispecie in esame»;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 quater cod. civ.;
con tali censure la parte, oltre a lamentarsi della mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 2504 quater cod. civ. al caso in esame, si duole del fatto che la Corte di appello ha esteso l’ambito di operatività di tale disposizione codicistica anche all a situazione -ricorrente nella specie -in cui la delibera di fusione è stata iscritta nel Registro delle Imprese in pendenza dell’opposizione del creditore e ha ritenuto che l’effetto preclusivo ivi previsto, derivante dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, trovasse applicazione anche al caso di inefficacia dell’atto relativa al singolo opponente;
con la memoria depositata la ricorrente ha chiesto che il ricorso venga trattata in pubblica udienza;
siffatta richiesta risulta meritevole di accoglimento, avuto riguardo alla rilevanza della questione controversa -su cui non consta uno specifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità -della procedibilità o meno dell’opposizione del creditore a seguito della iscrizione della delibera di fusione opposta nel Registro delle Imprese e, in particolare, dell ‘ ambito di estensione dell’effetto preclusivo previsto dall’art. 2504 quater cod. civ., se interessante o meno anche i casi di inefficacia relativa dell’atto di fusione , de ll’adeguatezza dell’eventuale solo rimedio risarcitorio residuante per il creditore opponente pregiudicato e della ragionevolezza e coerenza sistematica dell’interpretazione prescelta dal giudice di merito nella parte in cui attribuisce prevalenza alle esigenze di tutela e stabilità dei traffici rispetto agli interessi individuali del creditore medesimo
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.