Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28160 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20728/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso di lui negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in ROMA, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
-intimata-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 3914/2021, depositata il 5/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., al preavviso di fermo amministrativo, emesso in relazione a otto cartelle esattoriali, deducendo la mancata notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada presupposti alle cartelle di pagamento, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo, nonché la prescrizione dei pretesi crediti; con riferimento a una cartella esattoriale l’opponente ha eccepito il suo previo annullamento da parte del Giudice di pace di Roma.
Con sentenza n. 32505/2016, il Giudice di pace ha dichiarato il preavviso di fermo illegittimo in relazione alla cartella annullata; per le altre cartelle ha dichiarato inammissibile l’opposizione. In particolare, il giudice ha rilevato: ‘l’opponente dunque nulla ha contestato in ordine alla rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, né all’attestazione di avvenuta notificazione presente nel preavviso di fermo; ciò posto, poiché non vi è stata contestazione sulla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, l’eccezione relativa all’omessa, rituale notificazione dei verbali avrebbe dovuto essere promossa con opposizione alle medesime cartelle, senza possibilità di recuperare mediante una inammissibile opposizione agli atti successivi, quale il preavviso di fermo, la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l’opposizione alla cartella; l’opposizione come proposta con riferimento all’omessa notifica dei verbali deve pertanto dichiararsi inammissibile’.
La sentenza del Giudice di pace è stata impugnata da COGNOME, con atto basato su due censure, contestando con la prima l’erronea
valutazione del primo giudice circa la decadenza dal diritto di proporre opposizione alle cartelle di pagamento e con la seconda la mancata delibazione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., della proposta eccezione di prescrizione (l’unico atto amministrativo di cui l’appellante ha avuto conoscenza è stata l’intimazione di pagamento correlata al fermo amministrativo, che è stato notificata quando erano ormai decorsi cinque anni dalle pretese notificazioni dei verbali sottesi alle cartelle esattoriali, con decorso del termine prescrizionale ex art. 28 legge 689/1981).
Con la sentenza n. 3914/2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso contesta ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 1362 ss. c.c., 2697 e 2943 c.c., omessa valutazione di circostanze determinanti’: il Tribunale ha respinto ‘la domanda di prescrizione ritenendo valido atto interruttivo della prescrizione la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle indicata nel preavviso di fermo in ragione della omessa contestazione della data di notifica de qua ‘; in primo luogo il Tribunale avrebbe così violato gli artt. 112 c.p.c. e 1362 e segg. c.c. avendo illegittimamente esteso la omessa contestazione della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle alla prescrizione del credito’, in quanto avendo il giudice di merito rilevato l’esistenza di una eccezione di prescrizione ‘deve ritenersi che con essa sia stata anche dedotta l’inesistenza dell’interruzione connessa alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle’ ed era a carico di controparte l’obbligo di dimostrare l’esistenza di atti interruttivi effettivamente
notificati dopo la certificazione dell’infrazione (2010/2011) e prima della notifica del preavviso di fermo del 2016; la decisione sarebbe poi censurabile, sempre per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione sulla irrituale notifica dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Il ricorso è inammissibile: è infatti oscuro nella sua articolazione, impreciso dal punto di vista RAGIONE_SOCIALE nozioni (si parla di ‘domanda di prescrizione’), del tutto carente sotto il profilo della ricostruzione dello svolgimento del processo (mancano i necessari riferimenti al contenuto della decisione di primo grado, dei motivi d’appello e della pronuncia di secondo grado, v. le pagg. 1 e 2 del ricorso) e, per quanto si riesce a comprendere, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello ha sottolineato come avverso la cartella esattoriale sia ammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 689/1981 solo quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale; non avendo la ricorrente dedotto di non avere ricevuto la notificazione della cartella, tale opposizione andava proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella, la cui data risulta dall’estratto di ruolo, così che l’opposizione è da ritenersi tardiva. Quanto all’eccepita prescrizione, il Tribunale ha affermato l’infondatezza dell’eccezione, in quanto tra la ricezione del preavviso di fermo nel 2016 e la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Rispetto a tali argomentazioni la ricorrente non contesta in modo specifico l’affermazione del Tribunale secondo cui con l’opposizione al fermo amministrativo non è stata denunciata l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, limitandosi a dire che tale deduzione sarebbe stata implicita. Circa l’eccezione di prescrizione, in quanto -ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981 si sarebbe prescritto il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il motivo è estremamente generico (la ricorrente neppure precisa quando sarebbe stata commessa l’infrazione, limitandosi a indicare l’anno 2010/2011) e rilevando comunque l’argomento fatto valere dal Tribunale della omessa contestazione della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, avente carattere interruttivo del termine di prescrizione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.600, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione