Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11383 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3359/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Palmi INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 991/2021 depositata il 09/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001 da NOME avverso il decreto n.2790 del 2021 del Consigliere delegato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE stessa Corte, dichiarativo RAGIONE_SOCIALE inammissibilità RAGIONE_SOCIALE iniziale domanda d’equo indennizzo per irragionevole durata di un determinato processo, ha affermato che:
‘ il reclamo ‘ (così testualmente, ndr) ‘ presentato il 5 ottobre 2021 … non può essere positivamente valutato non conteneva alcuna censura nei confronti del decreto n.2790, adottato da questa Corte il 1° settembre 2021 e comunicato per pec il 21 settembre 2021 ma si limitava a riproporre la richiesta già dichiarata inammissibile. Il successivo atto di opposizione irritualmente notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il data 2 novembre 2021 è stato depositato in cancelleria il 28 ottobre 2021 in violazione del termine di 30 giorni contemplato dall’art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge n.89/2001 ‘;
le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge n.89/2001. Nel corpo del motivo viene altresì lamentata la ‘ incongruità ‘ RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento impugnato;
3.il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
1.il ricorso è fondato.
1.1. Va ricordato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione’ (Cass. SSUU 8053/2014).
Sia le ricorrenti sia il RAGIONE_SOCIALE danno atto di un’unica opposizione avverso il decreto del Consigliere delegato. Le ricorrenti precisano che l’unica opposizione è stata proposta il 5 ottobre 2021.
Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato -che è un decreto camerale ex art. 5 ter legge n. 89/2001 e 737 cpc e non certo un’ordinanza, contrariamente a quanto erroneamente indicato dalla Corte d’Appello nell’intestazione -appare oggettivamente incomprensibile laddove menziona inspiegabilmente due atti di opposizione, il primo (peraltro erroneamente definito come reclamo ) presentato il 5 ottobre 2021 -dichiarato non ammissibile perché meramente reiterativo delle argomentazioni svolte nell’originario ricorso -e il secondo depositato il 28 ottobre e notificato -in modo apoditticamente definito ‘irrituale’ -al RAGIONE_SOCIALE il 2 novembre 2021.
Si aggiunge che l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello per cui la prima opposizione sarebbe inammissibile perché ripropositiva RAGIONE_SOCIALE originaria istanza sottende l’assunto per cui all’opposizione (art. 5 ter l.89/2001) al decreto che ha deciso RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione si applicherebbe l’art. 342 c.p.c.: assunto erroneo atteso che l’opposizione non è un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (v. tra molte Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Cass. 11865/2020);
2. il ricorso deve essere accolto e il decreto -erroneo in diritto e caratterizzato da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili – va cassato con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Roma 5 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME