SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2074 2025 – N. R.G. 00007572 2024 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7572/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO P.
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dell’avv. AVV_NOTAIO NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO P.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 7 ottobre 2024, emise decreto ingiuntivo n. 2905/24 nei confronti di e dei fideiussori e per il pagamento della somma di € 129.083,94 (€ 26.000,00 ciascuno per i fideiussori), derivante da rapporti di finanziamento, oltre interessi legali e spese.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì, p reliminarmente, l’incompetenza territoriale del giudice adito, a favore del Tribunale di Savona, ove è collocata la sede della Società e nella cui provincia erano stati stipulati (ad Albenga) i contratti di mutuo e quello di conto corrente, nonché ove vi era il domicilio anche della filiale di Albenga. Nel merito, contestò che la banca non aveva fornito tutti gli estratti conto relativi al rapporto e che gli interessi moratori erano stati calcolati sull’intera rata scaduta e non, invece, sulla sola quota di capitale della medesima rata, con conseguente applicazione di un tasso effettivo di mora ben superiore al tasso soglia previsto dalla L. 108/1996.
si costituì evidenziando che i garanti non avevano presentato opposizione al decreto ingiuntivo e che l’articolo 23 del contratto di conto corrente (nonché l’art. 14 dei contratti di mutuo) stabiliva, con riguardo al foro competente, che ‘Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di ‘Consumatore’ ai sensi del Codice Del Consumo (D. Lgs. 206/2005) è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. Per ogni controversia derivante dal presente contratto insorta con contraenti non qualificabili come ‘Consumatori’ ai sensi del Codice Del Consumo (D. Lgs. 206/2005), è competente il Tribunale del luogo in cui il ha la sede principale ovvero uno stabilimento o una rappresentanza’, cosicché, in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale, la competenza del Tribunale di Monza deve ritenersi confermata, in base alle clausole convenzionali, presso la sede principale del , sita in . Nel merito, evidenziò che, prima della presente opposizione, e i relativi garanti non avevano mai avanzato alcuna contestazione e/o richiesta di documentazione. Precisò di aver depositato, sin dalla fase monitoria, non solo l’estratto certificato, ma anche tutti gli estratti del conto corrente n. 254500. Eccepì l’assoluta genericità delle ulteriori eccezioni mosse. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa venne rimessa per la decisione, in modalità cartolare, alla data del giorno 13 novembre 2025, a norma degli artt. 189, co. 1,
e 281 sexies cod. proc. civ..
———
Preliminarmente, va rilevato che dopo l’atto di citazione, non ha provveduto a depositare ulteriori memorie, né ha presenziato alle udienze, formulato alcuna richiesta o compiuto alcun ulteriore atto difensivo.
Si deve ritenere, pertanto, che abbia di fatto abbandonato il giudizio, rinunciando implicitamente alle domande svolte nell’atto introduttivo.
Ciò comporta, di per sé, il rigetto dell’opposizione nel merito.
In ogni caso, l’opposizione è infondata.
Quanto all’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, va rilevato che il luogo della sede della è indicato quale foro esclusivo nelle clausole pattizie contenute nei contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti con il .
Le clausole risultano specificamente sottoscritte.
Peraltro, la scelta della di rivolgersi al foro territoriale della propria sede trova, comunque, supporto nel criterio che radica la competenza territoriale presso il forum destinatae solutionis di cui agli artt. 1182, 3° comma, cod. civ. e 20 cod. proc. civ., secondo cui l’obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Tale criterio, infatti, è applicabile a tutti i crediti di fonte giudiziale o convenzionale, anche se contestati, a condizione che il loro ammontare sia già interamente determinato dal titolo invocato o sia comunque determinabile in modo univoco mediante semplici operazioni di calcolo.
Nella fattispecie, ricorrono tali requisiti, trattandosi di credito restitutorio di finanziamenti ottenuti dalla società già predeterminato nell’entità rateizzata dei rimborsi periodici, come da relativo piano d’ammortamento, e quantificabile nell’entità complessiva delle rate residue e dei correlati accessori in base a semplice calcolo aritmetico in relazione all’epoca di risoluzione dei contratti.
L’eccezione va, dunque, disattesa.
I rapporti contrattuali non sono in contestazione.
Quanto alla prova del credito, va rilevato che, anzitutto, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio.
Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell’opposizione de -terminerà l’accoglimento della domanda dell’attore, cioè del creditore istante, ed il con -seguente rigetto dell’opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall’attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l’emanazione del provvedimento monitorio, come anche l’esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).
Nella fattispecie, la ha provveduto, sin dalla fase monitoria, a produrre, in aggiunta all’estratto conto certificato, tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente ed ai finanziamenti, nonché gli estratti conto, senza che l’opponente abbia sollevato alcuna specifica contestazione.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 2905 /24 emesso dal Tribunale di Monza in data 7 ottobre 2024, dichiarandone l’esecutorietà;
condanna
a rimborsare a
lite che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
con sentenza esecutiva.
Monza, 18 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO