SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6111 2025 – N. R.G. 00015453 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 15453/2025 R.G.
Oggi 18/12/2025 innanzi al AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l ‘Avv . COGNOME NOME, oggi sostituito dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME, per parte attrice; l ‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, oggi sostituito dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME, per parte convenuta.
Si dà atto della presenza dei AVV_NOTAIO.ri
e
ai fini
della pratica forense.
Le parti si richiamano agli atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso deAVV_NOTAIOo.
AVV_NOTAIO chiede termini ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c.
Il AVV_NOTAIO,
ritenuta la causa matura, in quanto le istanze di prova orale formulate dalla convenuta appaiono superflue alla luce della documentazione in atti,
visto l’art. 281 -sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il AVV_NOTAIO pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il AVV_NOTAIO
dr. NOME COGNOME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE
R.G. 15453/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 15453/2025 R.G. promossa da
(C.F.
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME
NOME
ATTORE
contro
(C.F.
), con il patrocinio degli AVV_NOTAIOti
COGNOME NOME NOME LOVISA NOME
CONVENUTO
P.
P.
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
‘ Preliminarmente in via principale, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Grosseto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; In subordine, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti ‘ per parte convenuta
‘N el merito: rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, nonché tutte le domande formulate dall’opponente che sono infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e,
per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 816/2025 emesso dal Tribunale di Venezia, e comunque condannare l’opponente società a pagare in favore di la somma di € 14.880,48, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto (ovvero dalla scadenza della fattura azionata o, in subordine, dalla domanda giudiziale) al saldo effettivo;
in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse, anche della fase monitoria; alla luce della conAVV_NOTAIOa processuale temeraria, perché meramente dilatoria, di parte attrice opponente, condannarla al pagamento in favore di di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3 c.p.c .’
FATTO e DIRITTO
Con decreto monitorio dd. 15/05/2025 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a
di pagare a la somma di € 14.880,48, oltre accessori e spese, quale corrispettivo per la vendita di materiali isolanti eseguita nel mese di giugno 2024, come da DDT depositati (cfr. doc. 2 monitorio).
in sede di ricorso monitorio, ha affermato di aver ricevuto un pagamento di € 10.000 sul maggiore dovuto di € 2 4.880,48.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 16/05/2025.
Con atto di citazione notificato in data 25/06/2025 avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo di non dovere nulla a
ha proposto opposizione
L’ingiungente si è costituita nella fase di opposizione con memoria dd. 08/10/2025.
Con decreto ex art. 171-bis co. 4 c.p.c. il AVV_NOTAIO ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione.
All’udienza dd. 18/12/2025 il AVV_NOTAIO, ritenuta la causa matura, ha ordinato la discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c., pronunciando all’esito la presente sentenza.
*
L’opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati.
Va in primis disattesa la eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente, in quanto, trattandosi di compravendita, l’obbligazione di pagamento del prezzo, ai sensi dell’art.
1498 co. 3 c.p.c., andava eseguita al domicilio del venditore, il quale ha sede nel circondario di Venezia, con la conseguenza che sussiste la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 20 c.p.c. Inoltre, ha depositato documentazione, in particolare corrispondenza email (cfr. doc. 8 allegato alla memoria istruttoria), da cui si desume che il contratto si è concluso nel circondario di Venezia, presso la sede della stessa nel momento in cui essa ha ricevuto il preventivo sottoscritto per accettazione da
La prova della fondatezza degli assunti di si desume dalla documentazione depositata in monitorio, in particolare dai DDT sottoscritti (cfr. doc. 2 monitorio), nonché dalla corrispondenza depositata, in cui la difesa della opponente scriveva ‘ in nome e per conto di riscontro la Tua comunicazione del 26 ottobre u.s., per significare che la mia assistita, al di là di possibili contestazioni della fornitura, proporrebbe un primo versamento di € 10.000,00 in acconto, entro 5 giorni dall’accettazione della proposta, ed il saldo entro la data del 31/12/2024 (…)’, che corrobora la tesi dell’ ingiungente (cfr. in proposito Cass. Civ. n. 21205/2025 ‘In tema di processo civile, l’art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l’ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima’ ).
Non è, del resto, contestato che dopo la corrispondenza email intercorsa, abbia versato l’acconto di € 10.000 e tale circostanza corrobora in via ulteriore la fondatezza delle argomentazioni avanzate da secondo cui in sede stragiudiziale l’opponente ha riconosciuto il debito ed ha dato esecuzione all’accordo transattivo raggiunto.
Si evidenzia che la causale del bonifico di € 10.000 effettuato da
riporta la
dicitura ‘ prima rata ‘ : è, dunque, provato che l ‘ opponente soggiaceva ad un maggiore debito. Si aggiunge che la contestazione in ordine alla conformità agli originali delle copie dei DDT depositati dall’ingiungente appare generica (cfr. p. 6 atto di opposizione ‘ Nel caso di specie, tale efficacia probatoria va totalmente esclusa, atteso che dichiara espressamente di contestare la conformità agli originali del documento di trasporto depositato da e contraddistinto come ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, allegato al procedimento monitorio sfociato nell’emanazione del D.I. opposto’ ; cfr. Cass. Civ. n. 134/2025 in proposito ‘ il disconoscimento della conformità all’originale (…) deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile ‘) .
Del pari, appare generico ed inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai medesimi DDT (cfr. p. 6 atto di citazione ‘ in ogni caso, disconosce le sottoscrizioni apposte su di esso come appartenenti al proprio legale rappresentante ‘; cfr. Cass. Civ. n. 7240/2019 ‘ Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente ‘).
Considerata, dunque, la piena valenza probatoria dei DDT, che riportano la quantità e qualità delle merci consegnate, nonché l ‘ ulteriore documentazione depositata dall ‘ ingiungente in allegato alla memoria istruttoria (cfr. doc. 8 e 9), appare del tutto generica la contestazione dell ‘ opponente in ordine agli importi fatturati (cfr. p. 9 atto di citazione ‘ In assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare tanto la consistenza della prestazione svolta, quanto, ancor più gravemente, la fonte dell’obbligazione da cui essa genererebbe, contesta espressamente il quantum richiesto in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto poiché il credito asseritamente vantato dalla società opposta non è suscettibile di immediata determinazione e quantificazione, possibile solo aliunde mediante la lettura della fattura
deAVV_NOTAIOa in giudizio la quale, per sua natura, risulta del tutto neutra sotto il profilo probatorio ‘).
In definitiva l ‘ opposizione va rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/20 14, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori medi per fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per fase di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia e la decisione ex art. 281sexies c.p.c. senza deposito di scritti conclusivi, in € 3.387 per compensi; € 15% spese generali; iva e cpa come per legge.
Non emergono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che il contegno processuale della opponente non appare improntato a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
-RIGETTA l’opposizione
-DICHIARA per l’effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 816/2025 R.G. 12606/2025
–COGNOME parte opponente alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da ella presente fase di opposizione, liquidate in € 3.387 per compensi; 15% spese generali; iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO