Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34963/2019 R.G. proposto
da
COMUNE DI L’AQUILA , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE RAGIONE_SOCIALE SULMONA , in persona del Direttore Generale pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo -Individuazione del rito applicabile – Titolo posto a fondamento del ricorso monitorio – Rilevanza Diversa qualificazione del rapporto da parte dell’opponente -Rilevanza -Esclusione Principio di conversione dell ‘ atto introduttivo irrituale – Applicabilità Condizioni.
R.G.N. 34963/2019
Ud. 05/12/2024 CC
presso lo STUDIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1087/2019 depositata il 19/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1087/2019, pubblicata in data 19 giugno 2019 la Corte d’appello d i L’Aquila, nella regolare costituzione dell’appellata ASL L’AQUILA AVEZZANO -SULMONA, ha respinto l’appello proposto dal COMUNE DI L’AQUILA, avverso la sentenza del Tribunale d i L’Aquila n. 790/12, pubblicata il 18 dicembre 2012, la quale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’appellante avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore dell’appellata per il rimborso delle spese di fruizione di un bene di cui nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata allegata la concessione in comodato gratuito.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver affermato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 447 -bis c.p.c. per avere la controversia ad oggetto un comodato di immobili urbani, aveva rilevato che l’atto di opposizione era stato depositato in cancelleria oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, concludendo nel senso dell’inammissibilità dell’opposizione medesima.
La Corte territoriale ha disatteso il gravame, rilevando che già nel ricorso monitorio il credito azionato era stato riferito ad un contratto di comodato e che pertanto il giudizio doveva seguire le forme di cui
all’art. 447bis c.p.c., senza necessità di indicare espressamente il rito applicabile.
La Corte ha quindi richiamato il principio dell’apparenza, concludendo che le deduzioni dell’appellante in ordine al potere -dovere del giudice di procedere ad una qualificazione giuridica diversa da quella emergente dalla prospettazione delle parti configurava una questione di merito, conoscibile solo una volta verificata l’ammissibilità dell’opposizione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello de L’Aquila ricorre il COMUNE DI L’AQUILA.
Resiste con controricorso ASL L’AQUILA -AVEZZANO -SULMONA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. ed agli artt. 447 bis e 633 e segg. C.P.C. e all’art. 132, c. 2, n. 4, C.P.C.: violazione di legge in merito allo strumento processuale necessario per formulare l’opposizione al decreto ingiuntivo ed alla qualificazione giuridica del rapporto addotto a presupposto del ricorso per decreto ingiuntivo’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che il rapporto dedotto nel decreto ingiuntivo integrava gli estremi della concessione di un edificio pubblico, e non un comodato, con la conseguenza che erroneamente la Corte territoriale avrebbe fatto applicazione del principio dell’apparenza, il quale non sarebbe nella specie invocabile, alla luce
dell’ambiguità delle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo e della inadeguatezza della qualificazione del rapporto operata dalla sentenza impugnata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘violazione dell’art. 360, n. 3 e n. 4, in relazione agli artt. 132, c. 1, n. 4, 447 bis e 641 C.P.C. Erronea applicazione del “principio dell’apparenza”. Difetto di motivazione sul punto; mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decis ione’ .
Il COMUNE ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe adeguatamente esaminato e motivato il profilo della qualificazione del rapporto, evidenziando altresì, in relazione al richiamo al principio dell’apparenza, che in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era stata operata alcuna qualificazione dell’azione.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente -in quanto connessi -e sono infondati.
La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata al principio di diritto già enunciato da questa Corte, a mente del quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’individuazione del rito applicabile all’atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando né l’eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall’opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2329 del 25/01/2023).
Correttamente, quindi, la Corte territoriale, constatato che il titolo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo era costituito espressamente da un contratto di comodato gratuito -come peraltro emerge anche dalla parziale riproduzione del ricorso monitorio nello stesso sviluppo argomentativo del ricorso ora in esame -è pervenuta alla conclusione per cui la controversia rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 447 -bis c.p.c., con conseguente onere della parte ingiunta di proporre opposizione con ricorso e con possibilità di procedere alla conversione dell’opposizione proposta invece con citazione subordinatamente all’iscrizione a ruolo – mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando che entro tale termine fosse stata invece notificata la citazione (Cass. Sez. U – Sentenza n. 927 del 13/01/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 13072 del 25/05/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009).
Quanto alle deduzioni del Comune ricorrente, in ordine alla necessità di procedere ad una riqualificazione del titolo posto alla base della pretesa dell’odierna controricorrente, la Corte territoriale, ben lungi dal violare il principio dell’apparenza, ne ha fatto adeguato governo, conformandosi sia al principio della ultrattività del rito, che quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018), sia al principio
dell’apparenza , dalla ricorrente medesima invocato, principio che deve prevalere sul contrario principio cd. “sostanzialistico” nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 24515 del 05/10/2018).
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.700,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione