Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8928/2021 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, GIÀ RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Roma n. 4299 del 2/10/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-in data 24 settembre 2014, RAGIONE_SOCIALE notificava al RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n. 19921, emesso il 20 agosto 2014 dal Tribunale di Roma, per il pagamento di euro 816.892,62, oltre accessori, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. e oneri per l ‘ occupazione di un immobile sito in LatinaINDIRIZZO INDIRIZZO, dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014;
-il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2014, deducendo l ‘ eccessività RAGIONE_SOCIALEa somma ingiunta e chiedendone la riduzione, in applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, escludendo altresì l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ aggiornamento ISTAT, degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE ‘ IVA;
–NOME eccepiva la tardività RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione, rilevando che, sebbene la citazione fosse stata notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto (eseguita il 24 settembre 2014), il deposito in cancelleria era avvenuto solo in data 8 novembre 2014, oltre il termine previsto dall ‘ art. 641 c.p.c.;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8602 del 28 aprile 2016, rigettava l ‘ eccezione di tardività, ritenendo applicabile l ‘ art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, e nel merito revocava il decreto ingiuntivo, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa minor somma di euro 427.912,67;
–RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione e, in via subordinata, il rigetto nel merito;
-il RAGIONE_SOCIALE contestava le doglianze e chiedeva la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 4299 del 2 ottobre 2020, accoglieva l ‘ appello, ritenendo fondata l ‘ eccezione di tardività, e dichiarava l ‘ opposizione inammissibile, dovendosi escludere l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualificato come impugnazione;
-il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 28/10/2025, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-c
-il ricorso è antecedente alla pronuncia di Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927, che -risolvendo una questione di massima di particolare importanza -ha così statuito: «Nell ‘ ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all ‘ art. 447bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all ‘ art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai moRAGIONE_SOCIALEi regolati dal medesimo decreto -, producendo l ‘ atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all ‘ art. 641 c.p.c.» (Rv. 663586-03);
-a tale recente decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite il Collegio intende dare continuità e, dunque, va confermata la sentenza impugnata che -pren-
dendo a riferimento la data del deposito in cancelleria RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo ‘ locatizio ‘ -ha dichiarato tardiva e inammissibile l ‘ iniziativa del RAGIONE_SOCIALE;
-la motivazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello, però, va corretta nella parte in cui equipara l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo ad un ‘ impugnazione del provvedimento monitorio; infatti, come statuito proprio da Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927, «L ‘ opposizione prevista dall ‘ art. 645 c.p.c. non è una ‘ actio nullitatis ‘ o un ‘ azione di impugnativa nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Rv. 663586-02);
-le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza, al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione, di pronunce di legittimità relative alla questione qui posta e, inoltre, RAGIONE_SOCIALEa disposta correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
-infine, poiché la ricorrente è un ‘ Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese di questo giudizio;
dà atto RAGIONE_SOCIALE ‘ insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)