Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32670 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21077/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME,
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32670 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3319/2023 depositata l’ 11.7.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.4.2014 COGNOME NOME proponeva opposizione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2014 dell’1.2.2014, notificatogli il 12.3.2014, col quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 190.320,00 oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto e spese processuali a favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di compenso professionale, sulla base della convenzione inter partes del 22.9.2012, per l’attività stragiudiziale dai predetti svolta ai fini del conseguimento dell’indennizzo dovuto da una compagnia assicurativa per l’incidente stradale occorso al COGNOME, che in seguito allo stesso aveva riportato gravissime lesioni con amputazione di entrambe le gambe senza alcuna sua responsabilità, e che aveva portato al conseguimento di un acconto di € 100.000,00 (per il quale i professionisti avevano già ricevuto un compenso di € 10.000,00), e poi all’offerta di un ulteriore indennizzo di €1.500.000,00 . In seguito a ciò il COGNOME, nelle more dell’incasso, aveva revocato il mandato ai legali rivolgendosi ad altro difensore, l’AVV_NOTAIO, che aveva poi transatto definitivamente la lite con l’assicurazione il 3.11.2016, ottenendo l’ulteriore somma di € 529.859,60 e di € 74.589,00 (accessori compresi) per le sole spese aggiuntive dell’AVV_NOTAIO.
Nell’atto di opposizione il COGNOME contestava la legittimità del patto di quota lite contenuto nella convenzione del 22.9.2012 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, ascrivendo ai professionisti incaricati l’inadempimento del mandato ricevuto per non essersi adeguatamente attivati e per non averlo informato della proposta di acconto di
€1.500.000,00 dell’assicurazione, somma che gli sarebbe stata versata solo a seguito del suo interessamento personale.
Nel resistere, i due professionisti eccepivano in via preliminare la tardività dell’opposizione proposta dalla controparte e non notificata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, opposizione che avrebbe dovuto assumere la forma della citazione, trattandosi di compensi per attività stragiudiziale, e non quella del ricorso. Negavano, infine, il loro inadempimento, sostenendo di aver diritto a percepire il 10% del risultato conseguito dal cliente in base all’indennizzo ottenuto grazie al loro intervento professionale.
Con ordinanza del 24.2.2015 il giudice istruttore, che aveva dato atto all’udienza del 16.2.2015 del deposito del ricorso notificato alla controparte, riteneva che trattandosi di attività stragiudiziale non strumentale e complementare ad attività giudiziali, non fosse utilizzabile la procedura camerale, ma il rito civile ordinario, o la procedura monitoria (Corte Cost. 11.4.2008 n. 96; Cass. n. 191/2006). Escludeva la nullità dell’atto introduttivo adottato in forma di ricorso anziché di citazione, perché non comminata dalla legge e comunque sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione degli opposti; disponeva il mutamento del rito da sommario a civile ordinario; e negava, infine, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi, poi, i termini del giudizio civile ordinario e fallito il tentativo di conciliazione, venivano respinte le richieste istruttorie, e gli opposti nella comparsa conclusionale di primo grado eccepivano per la prima volta la mancata prova della notifica del ricorso in opposizione, mentre il COGNOME nella memoria di replica sosteneva la tardività e l’infondatezza dell’eccezione avversaria.
Con la sentenza n. 643/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiamata sulle questioni preliminari l’ordinanza del 24.2.2015, rigettava
nel merito l’opposizione, ritenendo valido il patto di quota lite per l’applicabilità del D.L. n.23/2006, convertito nella L. n. 248/2006, ed escludendo la sussistenza di un inadempimento produttivo di effetti pregiudizievoli per il cliente, che aveva comunque percepito, per effetto dell’opera dei legali incaricati, l’indennizzo di € 1.500.000,00, non essendo allo scopo sufficiente l’omessa comunicazione di informazioni relative alla trattativa, con conferma quindi del decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il COGNOME con citazione notificata il 7.12.2020 per l’udienza del 20.5.2021 (poi differita ma ex art. 168 bis comma 4° c.p.c. al 25.5.2021), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo previa sospensione dell’esecutività provvisoria della sentenza di primo grado e la condanna degli avvocati alla restituzione delle somme delle somme che nelle more gli aveva versato con riserva di ripetizione.
Costituitisi il 30.4.2021, gli appellati contestavano la tardività dell’appello e la sua inammissibilità ex art. 342 comma 1° c.p.c. per difetto di specificità dei motivi; eccepivano l’omessa notifica e comunque la tardività della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello, contestandone anche la fondatezza nel merito; e spiegavano appello incidentale tardivo per l’accoglimento delle eccezioni pregiudiziali in rito.
Con la sentenza n. 3319/2023 del 7/11.7.2023, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello incidentale , inammissibile quello principale, e per l’effetto, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado.
Il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva, scrutinava preliminarmente l’appello incidentale tardivo dei professionisti, vertente su questioni di rito, ritenendolo ammissibile perché l’interesse a proporlo era sorto dalla proposizione dell’appello principale, posto che i professionisti erano risultati pienamente vittoriosi nel merito in primo grado, ed
escludendone l’inefficacia ex art. 334 comma 2° c.p.c. per l’infondatezza delle eccezioni di tardività ed inammissibilità dell’appello principale.
La Corte d’Appello, dopo aver rilevato che come ritenuto dal primo giudice, trattandosi di compensi professionali per attività stragiudiziale civile, l’opposizione a decreto ingiuntivo andava proposta con citazione e non con ricorso, seguendo il rito civile ordinario, osservava che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto sanata la nullità dell’opposizione proposta con ricorso per effetto della costituzione degli opposti, che era avvenuta in primo grado il 2.2.2015, quando già era scaduto il termine dell’opposizione (22.4.2014, essendo il 21.4.2014 una domenica), senza che alcuna notifica di essa fosse avvenuta, a nulla rilevando l’emissione del decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti in esito al ricorso, per cui doveva escludersi la sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 4330/2023). Aggiungeva che ad escludere la sanatoria suddetta era anche la circostanza della mancanza materiale in atti della notificazione del ricorso in opposizione, con conseguente inesistenza della notifica ed inapplicabilità dell’art. 156 comma 3° c.p.c.
Avverso detta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a sei motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso, mentre COGNOME NOME è rimasto intimato.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 27.11.2025, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo nn. 3) e 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., 115 primo comma, 116 primo comma, 141, 183, 702 bis terzo comma e 345 c.p.c., nonché l’omesso esame dell’avvenuta notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avvenuta in data 4.7.2014, come comprovato dalla copia prodotta e dal verbale di udienza del giudizio di primo grado del 16.2.2015, nel quale il giudice di primo grado aveva dato
atto fino a querela di falso dell’avvenuta produzione della notifica del ricorso.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 157, 190 e 167 comma terzo c.p.c. (vecchio rito), in relazione alla tardiva ed irrituale richiesta di improcedibilità dell’atto di opposizione ex art. 702 bis c.p.c. , in quanto non eccepita dai professionisti né in sede di comparsa di costituzione e risposta, né all’udienza di prima comparizione del giudizio di prime cure.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione degli articoli 166 c.p.c., 168 bis comma quarto c.p.c., 190 c.p.c. , 333 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 343 c.p.c. e 352 c.p.c. (vecchio rito) in relazione alla proposizione tardiva dell’appello incidentale , sia con riferimento ai termini di costituzione in giudizio (il termine di costituzione di 20 giorni prima dell’udienza indicata in citazione del 20.5.2021 scadeva il 30.4.2021, ma trattandosi di una domenica doveva essere anticipato al primo giorno feriale anteriore, ossia al 28.4.2021, mentre la costituzione degli appellanti incidentali era avvenuta il 30.4.2021), sia in quanto la richiesta di accoglimento del predetto appello incidentale era stata spiegata irritualmente e tardivamente solo nelle conclusioni della comparsa conclusionale in appello e non già in quelle della comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado.
Col quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. ex articoli 329 comma secondo c.p.c., 333 c.p.c., 334 comma secondo c.p.c., 343 c.p.c., laddove la Corte d’Appello non ha riconosciuto l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, in quanto l’interesse a proporla doveva ritenersi preesistente all’impugnazione principale ed era autonomo rispetto alla stessa.
Col quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione in relazione all’art. 156 comma primo e terzo c.p.c., in combinato con l’art. 702 bis c.p.c. ed alla norma di cui all’art. 28 della L. n.794/1992 come sostituito dal D. Lgs. n. 150/2011 e con riferimento al principio ‘ tempus regit actum ‘. In particolare, la Corte d’Appello aveva accolto l’eccezione sulla forma dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando che lo stesso doveva essere proposto nelle forme dell’atto di citazione, senza tener conto che i compensi professionali richiesti nel caso di specie, essendo riferiti a prestazioni stragiudiziali strumentali all’attività giudiziale, avrebbero legittimato la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Col sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 13 comma terzo della Legge n.242/2012, sostenendo l’illegittimità ed invalidità del patto di quota lite.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da COGNOME NOME per difetto di sinteticità e chiarezza.
Il ricorso per cassazione, infatti, dev’essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda ” sub iudice ” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., mentre nella specie il ricorso si è diffuso su questioni di merito non più in contestazione, e tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i
requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. 30.11.2021 n.37552), e nel caso in esame le censure sono pienamente comprensibili.
Vanno esaminati con priorità il terzo ed il quarto motivo, attinenti entrambi all’asserita inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dei professionisti, ed entrambi infondati.
Anzitutto la sentenza impugnata, pur qualificando l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME come tardivo, perché proposto dopo la scadenza del termine per la proposizione dell’appello principale, lo ha correttamente ritenuto ammissibile giudicando tempestiva la costituzione in secondo grado dei professionisti. Ed invero, pur dovendosi fare riferimento alla data dell’udienza fissata nella citazione in appello (20.5.2021), il termine di venti giorni prima fissato per la costituzione degli appellati, escludendo dal computo il dies a quo, scadeva il 30.4.2021, che era un venerdì e non un giorno festivo, per cui i professionisti si sono costituiti tempestivamente il 30.4.2021 riproponendo l’eccezione di tardività della notifica del ricorso in opposizione del COGNOME sollevata nel giudizio di primo grado. Le conclusioni della comparsa di costituzione in secondo grado dei professionisti, di reiezione dell’appello principale, non erano comunque in contrasto con la riproposta eccezione e la comparsa conclusionale d’appello ha ribadito e meglio indicato tali conclusioni. Correttamente, inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale, in quanto i professionisti, essendo risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di primo grado, non avevano interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 643/2020, mentre l’interesse a riproporre la questione di rito è sorto solo allorché il COGNOME, con l’appello principale, ha determinato il rischio di una riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole ai professionisti.
Vanno ora esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso, che attengono alla prova della notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del COGNOME e all’asserita tardività della doglianza dei professionisti in ordine alla mancanza totale di tale notifica, compiuta per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, dopo avere lamentato nella comparsa di costituzione in Tribunale solo la tardività, e non la totale mancanza di quella notifica, ed il quinto motivo di ricorso, col quale si assume che essendo proponibile l’opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso in virtù della normativa sopravvenuta, sarebbe stato sufficiente il deposito dello stesso nel termine dell’art. 641 c.p.c. e non la notificazione di esso e del decreto di fissazione di udienza nello stesso termine.
I motivi sono inammissibili perché non si confrontano con la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, non tanto perché proposta con ricorso invece che con citazione, quanto perché il ricorso, ancorché costituente un’ erronea forma introduttiva, non risultava comunque essere stato notificato entro il termine (perentorio) di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente definitività dello stesso. In altri termini, la Corte distrettuale non ha affatto sostenuto che il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo non sia mai stato notificato (cosa, del resto, neppure implicitamente predicabile, vista la resistenza della parte opposta); al contrario, essa ha affermato che il ricorso in opposizione non era stato notificato entro il termine dell’art. 641 c.p.c., e che non v’era prova del contrario.
Parte ricorrente, invece, equivocando il senso di tale affermazione, ne estrae solo la parte inerente alla non avvenuta notifica, per poi replicare che, e al contrario di quanto affermato dalla Corte distrettuale, il ricorso era stato notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti . Si tratta, però, di un’affermazione
priva di rilievo, perché avente ad oggetto una notificazione che, per la sua stessa data, è avvenuta quando il termine ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo, era già scaduto.
Ciò posto, la domanda di pagamento del compenso, proposta in via monitoria, riguardava prestazioni stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio. Sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011, che in quello in vigore, si è ritenuto applicabile in tal caso non il rito speciale della liquidazione dei compensi di AVV_NOTAIO, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. 1422/1973; Cass. 2062/1970; Cass. 1957/1994; Cass. 10823/1994; Cass. 3709/1995; Cass. 3772/1996; Cass. 2020/1998; Cass. 9150/1999; Cass. 5700/2011; Cass. 20293/2004; Cass. 20269/2014; Cass. 19025/2016; Cass. ord. 6.2.2025 n. 3038).
Ai sensi della generale previsione dell’art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione andava – quindi – introdotto con citazione (che doveva avere tutti i requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c.: Cass. 22528/2006; Cass. 6017/2003) e il processo doveva svolgersi poi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito.
Di recente le sezioni unite di questa Corte, nell’escludere che la sanatoria prevista dall’art. 4, comma quinto del D. Lgs. n. 150/2011 abbia portata generale (nel senso che essa è applicabile solo se la controversia è stata promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal decreto sulla semplificazione dei riti civili e che la parte avrebbe dovuto obbligatoriamente osservare), hanno ribadito che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.;
Cass. sez. un. n. 927/2022; Cass. sez. un. n.13620/2012; Cass. sez. un. n. 23675/2013). Se l’opposizione deve proporsi con ricorso (ad es. nelle cause di lavoro e in quelle locatizie, ma anche nelle controversie relative a compensi professionali per attività giudiziali civili, o stragiudiziali connesse), la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia stata semplicemente notificata (Corte cost. 45/2018; Cass. 21671/2017; Cass. 27343/2016); qualora la parte invece di notificare una citazione abbia erroneamente depositato un ricorso, l’opposizione è ammissibile solo se quest’ultimo sia anche notificato entro il termine dell’art. 641 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 21675/2013, secondo cui, nel regime anteriore al D.Lgs. 150/2011 anche l’opposizione in materia di compensi civili deve proporsi con citazione).
10) Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema il principio -sancito dall’art. 156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (v. nn. 34916/21, 25453/17, 12894/13, tutte germinate da S.U. n. 11003/06).
E poiché il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio (v. n. 15763/06), in quanto all’infruttuoso suo spirare l’art. 641, primo comma, c.p.c., ricollega l’esecutorietà del decreto, nessun rilievo, ai fini invocati dal ricorrente, assume la successiva costituzione in giudizio della parte opposta.
11) L’esame del sesto motivo di ricorso, concernente l’invalidità del patto di quota lite applicato per la liquidazione del compenso professionale degli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME per attività professionale stragiudiziale, attinente al merito dei parametri utilizzati per la
quantificazione, è assorbito dalla mancanza di una tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, divenuto ormai definitivo.
In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, mentre nulla va disposto per l’intimato COGNOME NOME.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME