Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19276/2018 R.G. proposto da:
COGNOME (CVRPTR39H25H985V), elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 4485/2018, depositata il 20/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
L’avvocato NOME COGNOME ha ottenuto un decreto che ha ingiunto al Condominio INDIRIZZO in Rodi Garganico, il pagamento di euro 26.000. Il Condominio ha proposto opposizione avverso il decreto. Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza n. 4485/2018, ha accolto l’opposizione: anzitutto ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato concesso per una somma superiore a quella richiesta (euro 23.273,70) a causa di una svista del giudice; ha così revocato il decreto procedendo alla rideterminazione della pretesa creditoria, riconoscendo la somma complessiva di euro 5.443, a cui ha sottratto l’importo di euro 1.563,91, somma già pagata, condannando il Condominio a pagare euro 3.879,09; ha poi compensato le spese per due terzi, condannando a pagare il resto delle spese il Condominio.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il Condominio INDIRIZZO, in Rodi Garganico.
Memoria è stata depositata dal ricorrente, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità della costituzione del Condominio in mancanza della delibera assembleare che avrebbe dovuto autorizzare il medesimo a stare in giudizio, in quanto tra gli allegati al fascicolo del controricorrente non risulterebbe prodotta la delibera condominiale né ad essa è fatta menzione nella procura speciale conferita al difensore. L’eccezione non può essere accolta. Il Condominio controricorrente ha precisato in memoria che con delibera del 1° giugno 2017 (il cui testo è stato riprodotto nell’atto) l’amministratore è stato delegato a conferire mandato in relazione al presente processo all’avvocato COGNOME difensore nel giudizio di cassazione, e al riguardo questa Corte ha precisato che ‘la delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a
promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione’ (così, da ultimo, Cass. n. 11863/2024).
Memoria è stata depositata dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
5 del d.lgs. n. 28/2010 per omessa dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da
parte dell’opponente RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato. Il ricorrente fa valere di fronte a questa Corte il vizio relativo al mancato esperimento della procedura di mediazione, procedura di mediazione che, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, era in effetti condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di contratto d’opera. Il comma 2 del citato art. 5 prevede però che l’improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, cosicché il vizio non può essere fatto valere davanti a questa Corte.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell’inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore .
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Tribunale, si tratta di un mero errore materiale, non potendo la rappresentanza di una persona fisica essere associata al legale rappresentante, senza contare che, come ha ancora precisato il Tribunale, l’eventuale
irregolarità della notificazione sarebbe comunque stata sanata dalla costituzione in giudizio del ricorrente.
3. Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art. 702bis c.p.c., 14 d.lgs. n. 150/2011, 112, 113, 159, 162, 291 c.p.c. e 111 Cost., nonché stridente difetto di motivazione per mancata dichiarazione di improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto non poteva essere concesso alcun differimento dell’udienza del 28 novembre 2017.
Il motivo è infondato. Come ha puntualizzato il Tribunale, in materia di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011 trova applicazione quanto stabilito dalla pronuncia di questa Corte n. 19345/2015, secondo la quale il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo la perentorietà prevista espressamente dalla legge, cosicché il giudice può concedere al ricorrente un nuovo termine avente carattere perentorio entro il quale rinnovare la notificazione. 4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16bis del d.l. n. 179/2012, 112 e 113 c.p.c., nonché stridente difetto di motivazione: il Tribunale di Foggia non ha rilevato l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’irricevibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea.
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Tribunale, il comma 1bis dell’art. 16 -bis del d.l. n. 179/2012 (inserito dall’art. 19 del d.l. 83/2015) ha previsto che nell’ambito dei procedimenti civili innanzi ai tribunali è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, cosicché il Condominio ha esercitato una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge.
5. Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell’art. 3 del d.m. n. 55/2012, oltre a stridente difetto di motivazione per avere il Tribunale di Foggia ridotto il richiesto compenso professionale ‘a pochi spiccioli’, in particolare diminuendo il compenso per il procedimento di correzione di errori materiali da euro 1.990 a euro 675, applicando così i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione e non considerando che nel procedimento di correzione in esame l’istanza era stata avversata da controparte.
Il motivo pone la questione del riconoscimento o meno delle spese nei procedimenti di correzione, questione sulla quale erano presenti orientamenti difformi all’interno di questa Corte e in relazione alla quale è stata chiesta la pronuncia delle sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 (pronuncia in attesa della quale è stato sospeso il presente giudizio). Le sezioni unite, con la sentenza n. 29432/2024, hanno chiarito che nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza.
Il motivo va pertanto rigettato, contestando il ricorrente la mancata applicazione per un procedimento di correzione di errori materiali di parametri previsti per i procedimenti contenziosi.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario. del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dello stesso art.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater previsto per il ricorso a norma del comma 1bis 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione