SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 321 2026 – N. R.G. 00001197 2021 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa
DA
(C.F.
), residente a Klagenfurt
C.F.
(AT), INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Trieste, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, INDIRIZZO
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO del foro di Trieste, elettivamente domiciliata presso il loro studio in INDIRIZZO P.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2021 -appalto privato -pagamento corrispettivo.
Conclusioni dell’attore opponente
«Nel merito: accertare, per le ragioni esposte in narrativa, che nessuna somma risulta ulteriormente dovuta ad e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto; In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi nella misura massima, anche della fase monitoria, rimborso di tutte le anticipazioni, contributo unificato, spese di consulenza tecnica d’ufficio e di consulenza tecnica di parte.»
Conclusioni della convenuta opposta
«A) in via principale, rigettare l’opposizione proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso in favore della ed opposto dal sig. n. 56/21, emesso dal Tribunale di Trieste nel procedimento rubricato sub R.G. 200/21 in data 2.2.2021, e pertanto accogliere tutte le domande anche istruttorie dell’opposta e respingere tutte le domande e le eccezioni formulate dall’attore opponente, anche in via istruttoria, in quanto inammissibili, improcedibili, infondate e non provate. B) Con vittoria di compensi, spese ed esborsi per l’assistenza difensiva del presente giudizio, oltre che della fase monitoria, e con refusione delle spese del C.T.P. ing. della RAGIONE_SOCIALE per € 3.806,40 (doc.ti 2728) e del C.T.U. ing. per € 3.156,19 (doc.ti 29 -30).»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.1.2021 la chiedeva e otteneva dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. 56/2021 (R.G. 200/2021), emesso il 2.2.2021, per l’importo di € 26.937,67 oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di residuo corrispettivo per lavori di realizzazione di micropali armati con
tubolari in acciaio presso l’immobile di proprietà del sig. sito in INDIRIZZO.
Con atto di citazione notificato in data 23.4.2021, il sig. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo che il credito azionato in INDIRIZZO era privo di certezza e liquidità, in quanto la quantità di micropali effettivamente posati in opera era stata determinata unilateralmente dall’impresa appaltatrice senza possibilità di verifica da parte della committenza. L’opponente riconosceva di aver corrisposto € 51.971,93 (IVA inclusa), corrispondenti a 272 ml di micropali risultanti dalle prime due bolle di consegna dei tubolari, e contestava la debenza del residuo.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che tutti i tubolari acquistati erano stati posati in opera su autorizzazione del direttore lavori delle opere strutturali, ing.
e con l’approvazione del direttore lavori generale, arch. ; produceva documenti a fondamento della propria pretesa e chiedeva l’ammissione di prova testimoniale e la concessione della provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo.
Rigettata l ‘ istanza di concessione della provvisoria esecutività, concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., le parti depositavano le relative memorie.
Con ordinanza del 27.4.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dall’opposta, limitatamente ai capitoli 6, 7, 8 e 13 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e veniva disposta CTU, con nomina dell’ing. affinché accerti lunghezza in metri lineari dei micropali posti in opera. All’udienza dell’11.10.2022 il CTU prestava giuramento e venivano escussi i testi e In data 8.3.2023 il CTU depositava la relazione finale. All’udienza del 5.4.2023, previo esame della CTU, l’opponente
chiedeva l’integrazione delle indagini peritali mediante sondaggi a campione; istanza
rigettata con ordinanza del 6.9.2023. Con ordinanza del 3.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e seguiva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
2. Il thema decidendum.
La controversia ha ad oggetto l’accertamento del credito residuo vantato dall’opposta per lavori di realizzazione di micropali armati, eseguiti in forza di un contratto di appalto a misura (preventivi del 25.9.2018 per l’edificio e del 22.5.2020 per il molo, entrambi accettati dal committente), con tariffe unitarie di € 130 al metro lineare per l’edificio e € 170 al metro lineare per il molo, oltre a costi di allestimento cantiere a corpo (€ 3.500 + € 3.100).
La questione centrale attiene esclusivamente alla determinazione della quantità dei metri lineari di micropali effettivamente posati in opera, e segnatamente se la metratura corrisponda ai 428 ml indicati nella fattura n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/2020 del 21.7.2020, ovvero ai soli 272 ml riconosciuti e pagati dall’opponente.
Va precisato che l’opponente non ha mai fatto valere la garanzia per vizi o difformità dell’opera ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c., né ha dedotto che i lavori eseguiti fossero difformi dal progetto, sovrabbondanti o non necessari. La sua contestazione è stata sempre e unicamente circoscritta alla mancata verifica della quantità effettiva delle opere eseguite e al pagamento a misura. Ne consegue che esula dal thema decidendum ogni valutazione in ordine alla necessità tecnica delle opere o alla loro conformità al progetto, dovendo il Tribunale limitarsi ad accertare quanti metri lineari di micropali siano stati effettivamente posati e a determinare il corrispettivo dovuto in applicazione delle tariffe contrattuali.
3. I fatti incontestati.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l’opponente dichiarava espressamente di non contestare i capitoli di prova testimoniale nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11 della
comparsa di risposta dell’opposta. Ne consegue, ai sensi dell’art. 115, co. 1, c.p.c., che costituiscono pacifici e non bisognosi di prova i seguenti fatti: che il direttore delle opere strutturali, ing. autorizzava in corso d’opera la ad aumentare la profondità delle perforazioni sino al rinvenimento della roccia; che il medesimo ing. autorizzava l’aumento del numero dei micropali; che l’arch. , direttore lavori generale, si presentava in cantiere diverse volte e autorizzava la maggiore profondità delle perforazioni; che veniva depositata presso gli Uffici Comunali una variante di progetto con aumento del numero e della profondità dei micropali; che l’aumento di perforazione e di numero dei micropali rendeva necessario l’impiego di una maggiore metratura di tubolari d’acciaio; che l’arch. , invitato dalla verificare le opere eseguite, le approvava.
Il quadro dei fatti incontestati è dunque univoco: i lavori sono stati eseguiti in conformità alle direttive e con l’espressa approvazione dei due direttori lavori nominati dal committente, e l’aumento della metratura era stato autorizzato e formalizzato in una variante progettuale.
4. La prova testimoniale.
All’udienza dell’11.10.2022 sono stati escussi tre testi, tutti indicati dall’opposta:
(dipendente , (dipendente direttore tecnico presente in cantiere) e (dipendente esecutore materiale dei lavori). L’opponente non ha articolato alcuna prova testimoniale, nemmeno a prova contraria, né ha chiesto l’escussione dell’arch. o dell’ing.
Le deposizioni, concordanti e convergenti, hanno provato che: tutti i tubolari acquistati tanto dalla (144 + 128 = 272 ml, con consegna diretta in cantiere) quanto dalla (184 ml, con consegna alla sede successivo ritrasporto in cantiere mediante l’autotrasportatore COGNOME) sono stati effettivamente consegnati, scaricati e impiegati presso il cantiere di INDIRIZZO; una piccola parte dei tubolari, pari a circa 14 tubi, non è stata utilizzata in
quanto eccedente rispetto al bisogno ed è stata riportata al magazzino della la fatturazione è avvenuta al netto di tale eccedenza, come dichiarato dal teste a chiarimento su domanda del Giudice.
In particolare il teste ha dichiarato di aver provveduto personalmente ad infiggere i pali in cantiere, confermandone l’effettivo impiego con deposizione resa per scienza diretta. Il teste ha confermato di aver organizzato il trasporto dei tubolari dalla sede RAGIONE_SOCIALE al cantiere, di essere stato presente allo scarico e di aver notato nelle successive visite che i tubolari venivano effettivamente impiegati.
Le deposizioni provengono da soggetti legati all’opposta da rapporto di lavoro e vanno pertanto valutate con rigore. Ebbene, esse presentano significativi indici di attendibilità intrinseca: la spontanea precisazione di circa i 14 tubi non utilizzati e restituiti a magazzino, che esclude il sospetto di una deposizione integralmente compiacente; la coerenza reciproca delle tre dichiarazioni; la circostanza che due testi ( e ) depongono per scienza diretta. A fronte di ciò, l’opponente non ha offerto alcun elemento probatorio contrario.
5. La consulenza tecnica d’ufficio.
L’ing. ha condotto un’indagine su base esclusivamente documentale, in quanto le indagini dirette (carotatura dei micropali) risultavano palesemente antieconomiche (preventivi superiori a € 30.000, a fronte di un valore della controversia di € 26.937,67) e l’opponente si era dichiarato indisponibile ad anticipare la propria quota di spesa, mentre l’opposta si era resa disponibile al 50%. Come osservato nell’ordinanza del 6.9.2023, anche le indagini a campione avrebbero comunque prodotto una mera stima della lunghezza dei micropali.
Il CTU ha incrociato analiticamente le seguenti fonti documentali: i rapportini settimanali di cantiere della (docc. 14-21), indicanti data, numero e profondità
di ciascuna perforazione; i documenti di trasporto dei tubolari; la planimetria dell’ing. con indicazione dei micropali aggiuntivi; lo schema/consuntivo la relazione dell’arch. ; i sondaggi RAGIONE_SOCIALE commissionati dall’opponente; la relazione geologica
Il CTU ha anzitutto verificato la compatibilità della stima di 272 ml dell’arch. , riscontrando che essa implicava una lunghezza media dei micropali inferiore o al più uguale a 6 metri, dato incompatibile con la stratigrafia risultante dai sondaggi RAGIONE_SOCIALE -commissionati dallo stesso opponente -dai quali emerge che il flysch alterato si rinviene a non meno di 6 metri di profondità, a cui si aggiungono i 2 metri minimi di intestazione in roccia prescritti dall’ing. Lo schema di sezione dell’arch. è stato giudicato contraddittorio dal CTU (non in scala, quote incoerenti, sondaggio indicato con inclinazione errata), né risulta in atti come tale stima sia stata calcolata.
Il CTU ha quindi ricostruito analiticamente la cronologia delle perforazioni sulla base dei rapportini RAGIONE_SOCIALE, riscontrando una sostanziale coerenza con la disponibilità dei tubolari in cantiere e con le prescrizioni progettuali. Dai rapportini risultano eseguiti 49 micropali (e non 50 come nello schema RAGIONE_SOCIALE né 48 come nel progetto per un totale di 420 ml (2×6 ml + 8×12 ml + 39×8 ml). Il CTU ha stabilito che la metratura non può essere inferiore a 392 ml (49 micropali × 8 ml minimo) ed è molto probabilmente compresa tra 412 e 420 ml.
Nelle risposte conclusive, il CTU ha affermato che «i 420 ml sono probabilmente quelli effettivamente realizzati» . Il CTP dell’opposta (ing. ) ha concordato con tale stima. Il CTP dell’opponente (AVV_NOTAIO , pur formulando obiezioni puntuali -tutte analiticamente confutate dal CTU -non ha proposto alcuna ricostruzione quantitativa alternativa; le sue osservazioni sono state qualificate dal perito come «valutazioni di tipo qualitativo non verificabili, che rappresentano solo opinioni generiche» .
6. Valutazione complessiva delle prove e decisione di merito.
Il quadro probatorio, valutato nel suo complesso secondo il criterio del «più probabile che non», conduce univocamente a ritenere provata la posa in opera di una metratura di micropali decisamente superiore ai 272 ml pagati dall’opponente e sostanzialmente corrispondente alla stima del CTU.
I fatti incontestati dimostrano che l’aumento di metratura era autorizzato dai direttori lavori e necessitato dalle condizioni geologiche. La prova testimoniale dimostra che tutti i tubolari acquistati sono stati consegnati in cantiere e ivi impiegati, salvo una piccola eccedenza restituita e non fatturata. La CTU conferma, attraverso un’analisi documentale rigorosa e incrociata, che la metratura più probabile è di 420 ml, escludendo in radice la plausibilità della stima di 272 ml dell’arch. , risultata incompatibile con i dati geologici prodotti dallo stesso opponente.
Non vi è in atti alcun elemento probatorio che sostenga la tesi dell’opponente. La relazione dell’arch. , unico documento invocato a fondamento del pagamento parziale, è un atto stragiudiziale formato unilateralmente dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, non sottoposto al contraddittorio testimoniale (l’opponente non ne ha chiesto l’escussione come teste) e giudicato contraddittorio e inattendibile dal CTU. L’opponente non ha articolato alcuna prova testimoniale, neppure a prova contraria; non ha anticipato le spese per le indagini a campione che avrebbero potuto corroborare la propria tesi; il suo CTP non ha offerto una ricostruzione quantitativa alternativa.
Ciò premesso, la metratura accertata in 420 ml è lievemente inferiore ai 428 ml indicati in fattura. La differenza di 8 ml è stata spiegata dal CTU con il probabile conteggio di un micropalo in più nello schema riassuntivo RAGIONE_SOCIALE (50 anziché 49), circostanza confermata dallo stesso CTP dell’opposta. Il decreto ingiuntivo, emesso per € 26.937,67 sulla base dell’intero importo fatturato (428 ml), va pertanto
revocato e la pretesa dell’opposta va accolta nei limiti di quanto effettivamente provato (420 ml).
6.1. Quantificazione del credito.
Sulla base della metratura accertata di 420 ml (di cui 388 ml per l’edificio e 32 ml per il molo), il corrispettivo dovuto è il seguente:
-micropali edificio: 388 ml × € 130,00/ml = € 50.440,00;
–
micropali molo: 32 ml × € 170,00/ml = € 5.440,00;
-allestimento cantiere (a corpo): € 3.500,00 + € 3.100,00 = € 6.600,00;
-totale imponibile: € 62.480,00;
-IVA 22%: € 13.745,60;
-totale lordo: € 76.225,60.
Non è invece dovuto il costo aggiuntivo di trasporto dei tubolari Spicam (€ 1.160,00 oltre IVA, indicato nel preventivo del 1.6.2020 non accettato) in quanto il trasporto in cantiere dei materiali rientra nei costi di allestimento cantiere, già pattuiti a corpo nei preventivi accettati dal committente.
Detratto il pagamento già eseguito dall’opponente di € 51.971,93 (IVA inclusa), il residuo dovuto ammonta a € 24.253,67 , oltre interessi legali dalla data della diffida stragiudiziale del 3.12.2020 al saldo.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale. L’opponente, la cui contestazione è risultata infondata per la quasi totalità del credito azionato dall’opposta, va condannato alla refusione delle spese di lite del giudizio di opposizione . Il lieve scostamento tra il credito accertato (€ 24.253,67) e quello ingiunto (€ 26.937,67) non giustifica una compensazione neppure parziale, atteso
che la differenza è minima e che l’opposizione è risultata nel complesso sostanzialmente infondata.
Le spese si liquidano, tenuto conto dello scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000 di cui al d.m. n. 55/2014, ai valori medi per tutte le fasi, in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. E ‘ inoltre dovuto all ‘ opposta il rimborso delle spese del c.t.p., documentate per 3.120 euro (I.V.A. esclusa).
Le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dell’opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1197/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 56/2021, emesso dal Tribunale di Trieste in data 2.2.2021 nel procedimento R.G. 200/2021;
condanna il sig. al pagamento, in favore della della somma di € 24.253,67 , oltre interessi legali dal 3.12.2020 al saldo;
condanna il sig. alla refusione, in favore della delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, nonché a € 3.120 per oneri del c.t.p.;
pone definitivamente a carico del sig. le spese della consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate in corso di causa. Così deciso a Trieste, il 17.2.2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME