Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19807-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Opposizione all’esecuzione opposizione agli atti esecutivi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
avverso la sentenza n. 703/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 524/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 703/209 della Corte d’appello de L’Aquila.
Risulta dalla sentenza che il Tribunale di Sulmona aveva accolto opposizione a cartella riferita ad omissioni contributive alla RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE aveva interposto appello, censurando la decisione sia per aver omesso di pronunciare sulla eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso sia nel merito.
La Corte preliminarmente qualifica l’opposizione come opposizione di merito ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999: considerato che la cartella era stata notificata il 4 luglio 2016 ed il ricorso depositato il 31 luglio 2017, l’opposizione viene dichiarata inammissibile, senza che possano avere rilievo, in senso contrario, l’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012 presentata il 29.8.2016 e il ricorso in opposizione a pignoramento preso terzi del 27.3.2017.
Tre sono i motivi di censura, cui resistono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME censura la sentenza per tre motivi.
I)Violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte errato nel qualificare l’opposizione a pignoramento come opposizione a cartella, inammissibile perché tardiva, posto che il ricorrente, con un unico atto, aveva proposto sia opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., lamentando l’annullamento di diritto RAGIONE_SOCIALE somme di cui alla cartella, che opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., lamentando l’assenza di notifica degli atti propedeutici al pignoramento oltre che la carenza di efficacia esecutiva degli stessi.
II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: la sentenza è illegittima nella parte in cui scinde in due un unico giudizio, quello di opposizione all’esecuzione, costituito da una fase cautelare (opposizione a pignoramento presso terzi) e da una fase di merito (giudizio di merito in opposizione a cartella di pagamento); il giudizio di merito di opposizione a cartella non era un autonomo giudizio, tant’è che era stata chiesta anche la dichiarazione di nullità ab origine del pignoramento.
III)Violazione e falsa applicazione dell’art. 618 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. perché, avendo qualificato l’opposizione quale posta ex art. 617 cod. proc. civ., non ha dichiarato inammissibile l’appello.
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce.
Premesso che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domande è compito del giudice di merito, il ricorso di legittimità difetta in primis di specificità, perché, lamentando una errata qualificazione
dell’azione, non riproduce integralmente né il ricorso di primo grado né la relativa sentenza, così non consentendo a questa Corte di apprezzare la decisività RAGIONE_SOCIALE doglianze, a fronte di controricorsi secondo cui con il ricorso di primo grado la parte avrebbe, altresì, contestato il merito della pretesa avanzata con la cartella (pag. 3 Ader nonché pag. 7 RAGIONE_SOCIALE).
Risulta dalla ricostruzione effettuata nei controricorsi che il COGNOME aveva fatto opposizione a pignoramento presso terzi notificatogli il 7 marzo 2017 perché il credito portato dalla cartella sottesa non aveva ragione di esistere essendosi perfezionato il procedimento di cui all’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sulmona aveva sospeso l’esecuzione inaudita altera parte poi, con provvedimento del 29 maggio 2017, aveva dichiarato la sopravvenuta caren za di interesse all’accoglimento dell’istanza di sospensione (perché vi era stata risposta negativa da parte del terzo pignorato) e assegnato termine di sessanta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito. Il COGNOME, quindi, aveva introdotto la causa di merito con ricorso davanti allo stesso Tribunale di Sulmona, giudizio conclusosi con la sentenza riformata dalla Corte d’appello con la pronuncia qui gravata.
La ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sul fatto che il giudizio doveva essere qualificato come opposizione a cartella, di tal ché era da considerarsi inammissibile perché proposto quando il termine perentorio di 40 gg dalla notifica della stessa era irrimediabilmente decorso.
In particolare, la Corte scrive che la cartella era stata notificata il 4 luglio 2016 ed il ricorso giurisdizionale era stato depositato il 31 luglio 2017, quindi tardivamente. Né potevano portare a conclusioni diverse il fatto che fosse stata avanzata istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss.,
della legge n. 228/2012 o il deposito del ricorso in opposizione a pignoramento presso terzi del 27 marzo 2017, non solo perché il termine di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 non è suscettibile di sospensione/interruzione ma anche perché ‘in ogni caso, entrambi i suddetti atti sono intervenuti quando l’effetto decadenziale connesso al la scadenza del suddetto termine si era ormai prodotto’.
Le doglianze non si confrontano con tale ultima statuizione, che non viene in alcun modo affrontata.
Infatti, né il primo né il secondo motivo predicano una violazione della disciplina di cui all’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012 e della procedura in essi prevista.
In base al comma 537, i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo o affidate, quando il debitore presenti la dichiarazione prevista dal comma 538, documentando – entro novanta giorni dalla notifica, fatta dal RAGIONE_SOCIALE la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa -che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede sono stati interessati da una causa di non esigibilità del credito sotteso, come, per esempio, a) prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, oppure b) un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore etc..
Il comma 539 stabilisce, poi, che entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della suddetta dichiarazione, il RAGIONE_SOCIALE la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione e la documentazione allegata,
per avere conferma dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorsi ulteriori sessanta giorni, l’ente creditore è tenuto a confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere al RAGIONE_SOCIALE della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, di tal ché, ex comma 540, in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, di tale comunicazione e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al RAGIONE_SOCIALE della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso RAGIONE_SOCIALE della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Né il primo né il secondo motivo sono strutturati in termini di violazione dell’impianto normativo così ricostruito, poiché solo il primo motivo fa riferimento ai commi 538 e 539 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 ma non aggredisce in alcun modo la parte della motivazione in cui la Corte, come detto, afferma che ogni attività, compresa l’istanza di cui al comma 538 cit., avrebbe dovuto essere comunque compiuta nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella, argomento che non viene scalfito dalle censure proposte.
Il terzo motivo di censura è parimenti inammissibile, in quanto non si confronta con la decisione, che non ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi ma, anzi, al contrario, come opposizione a cartella (‘la presente opposizione va apprezz ata quale opposizione a cartella di pagamento, con conseguente applicazione del termine di 40 giorni di cui all’art. 24 d.lgs.
46/1999′). Del resto, l’individuazione del mezzo di impugnazione deve essere effettuata sulla base della qualificazione data dal Giudice che ha pronunciato il provvedimento gravato e non risulta che il Tribunale di Sulmona avesse qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto a RAGIONE_SOCIALE, in €2000,00 per compensi ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese gener ali al 15% ed accessori di legge e, quanto ad RAGIONE_SOCIALE, in € 2000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME