Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21693-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e
Oggetto
R.G.N. 21693/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 233/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 258/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 233/2019 della Corte d’appello di Lecce, sez. staccata Taranto, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto che aveva rigettato il ricorso avverso cartella di pagamento di cui assumeva essere venuto a conoscenza a seguito di accesso allo sportello di RAGIONE_SOCIALE, in quanto mai notificata.
Propone sei motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Parte ricorrente censura la sentenza per sei motivi, così rubricati.
1)’Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, RAGIONE_SOCIALE norme che individuano il dies a quo per la proposizione dell’opposizione a cartella e con violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione a ll’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.’ (perché la Corte avrebbe gravato il ricorrente della prova della tempestività dell’opposizione).
2)’Omessa pronuncia con error in procedendo, anche in violazione del principio del chiesto e pronunciato ex art. 112 e 133 pronuncia secondo diritto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., sul primo motivo dell’atto di appello circa l’obbli go per il giudice, ex art. 101 comma 2 cod. proc. civ., di concedere alle parti un termine per deposito di memorie quando intende fondare la decisione su un’eccezione rilevata d’ufficio in aperta violazione del diritto alla difesa.’
3)’In relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 comma 2 cod. proc. civ. e 113 cod. proc. civ.’
4)’Omessa pronuncia sulla eccepita decadenza e prescrizione quinquennale dei presunti crediti ex art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.’
5)’Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.’, perché la Corte ha affermato che il COGNOME per la prima volta in appello avrebbe indicato quando era venuto a conoscenza della cartella, introducendo una difesa nuova.
6)’Omessa pronuncia sulla eccepita carenza di titolo fondante la illegittima cartella e carenza di legittimazione passiva del ricorrente COGNOME NOME NOME art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.’
Quanto all’eccezione di inammissibilità del controricorso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché notificato all’avvocato che aveva difeso il COGNOME in grado di appello alla pec EMAIL ‘ e non all’AVV_NOTAIO presso cui ha eletto domicilio al fine del giudizio in Cassazione alla pec EMAIL ‘, nella memoria si afferma che, ‘come si evince dalla procura alle liti depositata unitamente al ricorso per Cassazione, NOME
COGNOME ha eletto domicilio in INDIRIZZO, presso e nello studio del suddetto avvocato p.e.c. EMAIL ‘ , mentre nella procura depositata in atti è scritto che ‘Elegge domicilio in INDIRIZZO presso e nello studio del suddetto avvocato p.e.c. EMAIL ‘, che è la p.e.c. a cui è stato notificato il controricorso, rispetto al quale la parte ricorrente ha compiutamente risposto anche nel merito.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
La sentenza esprime un’ affermazione differente rispetto a quanto denunciato, ossia che la cartella era stata notificata in data 17.12.2007, per come risultava dagli atti, e che la declaratoria d’ufficio della inammissibilità, pur in mancanza di eccezione, era corretta quale logica conseguenza della individuazione del dies a quo per il computo del termine utile per la proposizione dell’opposizione quando venga negata la conoscenza dell’atto.
Non viene attuata alcuna inversione dell’onere probatorio, perché la Corte non fa gravare, detto onere, sulla parte cui non sarebbe spettato.
Nel motivo si legge, poi, che il documento prodotto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato inidoneo a dimostrare la data della notifica, poiché era stata versata in atti solo una fotocopia della relata e non anche l’avviso di ricevimento, che, si assume , è l’unico idoneo a provare l’avvenuta notifica, mediante deposito dell’originale.
Invero, non solo per giurisprudenza di legittimità uniforme l’originale non è necessario, ma neppure la parte allega di aver effettuato il disconoscimento della fotocopia.
Quanto agli ulteriori profili, concernenti il difetto di eccezione in punto di tardività dell’opposizione, valga richiamare quanto ancora, da ultimo, ricordato da questa Corte, con Cass.
n.495/2025:«l’accertamento della tempestività dell’opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d’ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione RAGIONE_SOCIALE parti (Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019)» (Cass. n. 31282/2019), di tal che l’ammissibilità dell’opposizione va esaminata d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l’impugnazione della cartella esattoriale dall’art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito da questa Corte (cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d’ufficio della inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
Ed ancora, in precedenza, Cass. n. 31282/2019: «il ricorrente non censura l’ erronea interpretazione della domanda come ritenuta dal giudice di merito, limitata all’opposizione ex art. 24, ….al che non poteva che fare seguito la statuizione di decadenza dell’opposizione per tardività adottata in sede di merito, in quanto l’accertamento della tempestività dell’opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale, quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d’ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione RAGIONE_SOCIALE parti (Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019)».
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, in quanto si dolgono che la Corte abbia ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, non solo in assenza di eccezione di
parte, ma altresì senza assegnare alle parti termine per dedurre in merito, e sono infondati.
Sul punto valga richiamare quanto affermato, ex multis , da Cass. n.15019/2016: «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, sancito ora espressamente dall’art. 101, comma secondo, cod. proc. civ., non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, neppure ponendosi tale conclusione in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché questa, come interpretata dalla Corte Europea in modo vincolante per i giudici nazionali almeno fino ad aperto e testuale contrasto della norma interna con i principi della Convenzione, da un lato ammette forme e termini di proposizione della domanda, siccome strumentali al buon funzionamento della giustizia ed alla certezza del diritto, e dall’altro va intesa nel senso che il contraddittorio non debba necessariamente essere previamente suscitato sul punto quando si tratti di questioni di rito che la parte dotata di una minima diligenza processuale avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi».
Privo di fondamento è altresì il quarto motivo, in cui si predica una omessa pronuncia sulla prescrizione: il merito della pretesa (tale essendo la prescrizione maturata prima della notifica della cartella) non è stato esaminato poiché è stata rilevata la tardività dell’oppos izione alla cartella, con la conseguenza che la pretesa in essa cristallizzata è divenuta, ormai, incontrovertibile.
Gli ultimi due motivi sono inammissibili: in ordine al quinto, non solo non viene colta la ratio decidendi della pronuncia come
sopra esposta ma, altresì, proprio in virtù di tale ratio la parte non vi ha interesse, posto che la decisione si fonda sulla tardività del ricorso del contribuente rispetto alla data di notificazione della cartella; le medesime considerazioni valgono per il sesto mezzo, che si presenta del tutto generico laddove pare riferirsi al fatto che la Corte non avrebbe valutato il merito della pretesa e non avrebbe tenuto conto che il COGNOME aveva sostenuto di non essere tenuto a versare alcunché, non avendo mai avuto lavoratori alle sue dipendenze e, comunque, non si confronta con la ratio decidendi , come sopra esposta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ma non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti si deve ritenere che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio , alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, e, quanto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poiché non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME