Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5760-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 5760/2019
COGNOME
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
avverso la sentenza n. 501/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 156/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Vicenza aveva annullato tre cartelle esattoriali notificate ad NOME COGNOME per il pagamento di contributi dovuti ad INPS per gli anni 2002/2008, ritenendo operante la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; in relazione ad una quarta cartella, aveva dichiarato il credito in parte prescritto e, quanto al resto, aveva ritenuto l’opposizione fondata rispetto alla posizione di un lavoratore, NOME COGNOME, rigettando nel resto.
La Corte d’appello di Venezia, adita con ricorso principale dell’INPS ed incidentale del Costa, con sentenza n. 501/2018 ha respinto il motivo del ricorso INPS attinente alla decadenza (quanto alle prime tre cartelle) e ritenuto fondato il motivo concernente la prescrizione (quanto alla quarta cartella) ed infondato quello relativo alla posizione del lavoratore NOME COGNOME
INPS impugna detta sentenza sulla base di un motivo.
Resiste COGNOME NOME con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 novembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte deciso in contrasto con il principio in forza del quale il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare detta illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi p rincipi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. Resiste COGNOME NOME con controricorso, precisando, quanto ai limiti dell’odierna impugnazione, che non sono stati contestati i capi di sentenza con cui è stato ritenuto che la questione della decadenza non si ponesse per i contributi del lavoratore COGNOME NOME e con cui è stato respinto il motivo di appello con il quale INPS aveva lamentato che fosse stata considerata fondata l’opposizione quanto alla posizione di COGNOME NOME e concludendo per il rigetto del motivo, in quanto l’Istituto non ha chiesto in sede giudiziaria l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito, visto che nell’atto di appello si è limitato a concludere per il rigetto delle eccezioni preliminari avversarie senza riproporre la richiesta di accertamento e condanna al pagamento degli importi indicati nelle cartelle, come fatto in primo grado.
Il ricorso è fondato.
Giurisprudenza di legittimità costante ( ex multis , Cass. n. 12025/2019 e precedenti ivi richiamati) afferma che, «in base alla norma citata , quando
l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice; tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall’accertamento nel merito sulla fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis , Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)» (più di recente, Cass. 3360/2023, n. 13843/2023, n. 15016/2023 ex multis ).
L’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime, quindi, il Giudice dall’esaminare il merito della pretesa.
Né ha pregio la doglianza del controricorrente, secondo cui tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice di appello, non essendo stato formulato motivo specifico sul punto. E’, infatti, sufficiente leggere le conclusioni dell’appellante riportat e in sentenza -‘rigettate le eccezioni preliminari avversarie ed in accoglimento dell’appello dell’INPS, confermare integralmente le cartelle’ per comprendere come il profilo fosse, invece, ricompreso nel gravame, posto che l’interesse sostanziale dell’Istituto era quello di procedere con l’accertamento della debenza dei contributi e non, come è ovvio, quello di vedere semplicemente affermato che non era decaduto dall’iscrizione a ruolo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 novembre