Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3108  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5760-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  COGNOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  NOME  COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 5760/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
avverso  la  sentenza  n.  501/2018  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di VENEZIA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 156/2015 udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Vicenza aveva annullato tre cartelle esattoriali notificate ad NOME COGNOME per il pagamento di contributi dovuti ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2002/2008, ritenendo operante la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; in relazione ad una quarta cartella, aveva dichiarato il credito in parte prescritto e, quanto al resto, aveva ritenuto l’opposizione fondata rispetto alla posizione di un lavoratore, NOME COGNOME, rigettando nel resto.
La  Corte  d’appello  di  Venezia,  adita  con  ricorso  principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed incidentale del COGNOME, con sentenza n. 501/2018 ha respinto  il  motivo  del  ricorso  RAGIONE_SOCIALE  attinente  alla  decadenza (quanto  alle  prime  tre  cartelle)  e  ritenuto  fondato  il  motivo concernente  la  prescrizione  (quanto  alla  quarta  cartella)  ed infondato  quello  relativo  alla  posizione  del  lavoratore  COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE impugna detta sentenza sulla base di un motivo.
Resiste COGNOME NOME con controricorso.
Chiamata  la  causa  all’adunanza  camerale  del  27  novembre 2024,  il  Collegio  ha  riservato  il  deposito  RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza  nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte deciso in contrasto con il principio in forza del quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare detta illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto previdenziale, valendo gli stessi p rincipi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. Resiste COGNOME NOME con controricorso, precisando, quanto ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘odierna impugnazione, che non sono stati contestati i capi di sentenza con cui è stato ritenuto che la questione RAGIONE_SOCIALEa decadenza non si ponesse per i contributi del lavoratore COGNOME NOME e con cui è stato respinto il motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato che fosse stata considerata fondata l’opposizione quanto alla posizione di COGNOME NOME e concludendo per il rigetto del motivo, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto in sede giudiziaria l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del credito, visto che nell’atto di appello si è limitato a concludere per il rigetto RAGIONE_SOCIALEe eccezioni preliminari avversarie senza riproporre la richiesta di accertamento e condanna al pagamento degli importi indicati nelle cartelle, come fatto in primo grado.
Il ricorso è fondato.
Giurisprudenza  di  legittimità  costante  ( ex  multis ,  Cass.  n. 12025/2019 e precedenti ivi richiamati) afferma che, «in base alla norma citata [art. 24 d.lgs. n. 46/1999], quando
l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice; tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall’accertamento nel merito sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis , Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’RAGIONE_SOCIALE, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)» (più di recente, Cass. 3360/2023, n. 13843/2023, n. 15016/2023 ex multis ).
L’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo non esime, quindi, il Giudice dall’esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Né ha pregio la doglianza del controricorrente, secondo cui tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice di appello, non essendo stato formulato motivo specifico sul punto. E’, infatti, sufficiente leggere le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante riportat e in sentenza -‘rigettate le eccezioni preliminari avversarie ed in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermare integralmente le cartelle’ per comprendere come il profilo fosse, invece, ricompreso nel gravame, posto che l’interesse sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era quello di procedere con l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa debenza dei contributi e non, come è ovvio, quello di vedere semplicemente affermato che non era decaduto dall’iscrizione a ruolo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla  Corte  d’appello  di  Venezia,  in  diversa  composizione,  che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 novembre