Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13304 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6835 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 14072/2021, pubblicata in data 3 settembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione, ha
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 24/04/2024 C.C.
R.G. n. 6835/2022
Rep.
impugnato le cartelle di pagamento alla base della stessa, aventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato prescritti i crediti di cui ad alcune soltanto delle cartelle di pagamento in contestazione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’opponente COGNOME in relazione ai crediti di cui alle altre cartelle (relative a crediti iscritti a ruolo da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre lo COGNOME, sulla base di un unico motivo (articolato in quattro distinte censure).
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione con le norme di diritto ex artt. 320, 615 e 617 cpc; art. 2697 cc. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc. -omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc. ».
Il motivo è articolato in quattro distinti profili di censure.
Risultano logicamente pregiudiziali ed assorbenti il secondo e il terzo profilo, che possono anche essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il ricorrente denunzia: « b) Violazione dell’ art. 7 d. Lgs 150/11, artt. 13 e 14 lex 689/81, artt. 615, 617, 112 cpc in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc » e « c) violazione artt. 615 e 320 cpc; art. 2697 cc in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc ».
Ric. n. 6835/2022 – Sez. 3 – Ad. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10
Contesta la decisione impugnata, in primo luogo, « nella parte in cui ha applicato il termine di cui all’art. 617 cpc all’impugnazione spiegata attraverso l’intimazione di pagamento (e tramite cui l’istante aveva avuto conoscenza dell’esistenza delle cartelle impugnate) », in particolare « la domanda dell’opponente finalizzata ad accertare la nullità delle notifiche dei VAV e delle cartelle esattoriali emesse sulla base degli stessi » e, comunque, in quanto « il Tribunale … … ha ritenuto di non potersi pronuncia re sulla prescrizione in quanto l’inammissibilità dell’opposizione in ragione della presunta tardività dell’impugnazione avrebbe implicato la mancata contestazione della data di notifica delle cartelle oggetto di causa ».
Le censure sono fondate, per quanto di ragione.
2.1 Il tribunale ha, in primo luogo, ritenuto che fosse da qualificarsi come opposizione a sanzione amministrativa cd. ‘recuperatoria’ la contestazione della omessa notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada che avevano dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo; in virtù di tale (corretta e, in verità, neanche specificamente contestata) qualificazione, ha poi affermato che tale opposizione sarebbe stata inammissibile, in quanto proposta tardivamente, dovendo essa essere avanzata con ricorso depositato nei trenta giorni dalla conoscenza dell’avvenuta irrogazione delle sanzioni stesse (che, nella specie, secondo le allegazioni di parte ricorrente, sarebbe avvenuta solo in data 2 agosto 2016, con la notificazione dell’intimazione di pagamento, non essendogli state regolarmente notificate, oltre ai verbali di accertamento, neanche le relative cartelle di pagamento) ed essendo stata invece proposta con atto di citazione iscritto a ruolo oltre tale termine.
Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente proposto l’opposizione, con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2016, in quanto, a tal fine, dovrebbe tenersi conto della
sospensione feriale dei termini processuali e considerarsi la data di notificazione dell’atto introduttivo.
La decisione impugnata non risulta, in effetti, sotto tale profilo, conforme al principio di diritto di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022, Rv. 663582 -01), secondo il quale « nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introAVV_NOTAIOi con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo ‘pro futuro’, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibi li all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l ‘ atto di citazione (nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l’opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione -anziché con ricorso, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima »). Sulla base di tali principi di diritto, il tribunale avrebbe, quindi, dovuto valutare la data di notificazione dell’atto di citazione introduttivo dell’opposizione, non la data di iscrizione a ruolo della causa, con riguardo all’ammissibilità dei profili dell’opposizione
stessa da qualificarsi in termini di opposizione cd. ‘recuperatoria’ a sanzione amministrativa.
La decisione impugnata deve, di conseguenza, essere cassata sul punto, affinché a tanto si provveda in sede di rinvio.
2.2 Il tribunale ha poi qualificato la contestazione della omessa regolare notificazione delle cartelle di pagamento come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e l’ha ritenuta tardivamente proposta, oltre il termine di venti giorni di cui allo stesso art. 617 c.p.c. (non potendosi tener conto della sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata).
Da tale qualificazione ha fatto discendere, peraltro, due conclusioni:
la prima è l’inammissibilità della stessa opposizione agli atti esecutivi, in relazione alla deduzione della irregolarità formale degli atti della riscossione in ragione dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento (le quali, come è noto, hanno la mede sima funzione svolta, nell’esecuzione ordinaria, dall’atto di precetto, la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973);
la seconda, è l’infondatezza del motivo di opposizione, pacificamente da qualificare come motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con il quale era stata deAVV_NOTAIOa l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel pe riodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (cioè l’intimazione di pagamento dell’agosto 2016, secondo il debitore opponente); il tribunale, infatti, ha in proposito ritenuto che, essendo stata proposta tardivamente l’opposizione agli atti esecutivi volta a contestare la regolarità degli atti di
riscossione in virtù dell’omessa preventiva notificazione delle cartelle di pagamento, se ne dovesse dedurre che la contestazione della regolare notificazione delle predette cartelle di pagamento non fosse ammissibile neanche al fine di sostenere il diverso profilo di opposizione con il quale era stata fatta valere la prescrizione dei crediti in riscossione.
Orbene, sotto il primo profilo, per quanto in linea di astratto diritto il rilievo di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sia ineccepibile, in realtà si tratta di un motivo di opposizione che, se anche era stato mai proposto dallo COGNOME, in realtà non era stato oggetto di decisione da parte del giudice di pace (peraltro, il giudice di pace sarebbe stato incompetente ad assumere una siffatta decisione, dal momento che le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c. sono riservate alla competenza per materia del tribunale); in ogni caso, in relazione ad esso non era, in radice, ammissibile l’appello, ma solo il ricorso straordinario per cassazione.
Per quanto possa avere rilievo nella presente sede, d’altra parte, è opportuno sottolineare che l’omessa tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossi one), per l’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, ovviamente, non determina una situazione anche ad altri fini equivalente alla avvenuta regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazio ne, ma semplicemente impedisce l’accertamento e la dichiarazione del vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e, quindi, solo in tal senso determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella, laddove tale ultima notificazione si
ponga come necessario presupposto dell’atto successivo della procedura stessa.
Sotto il secondo profilo, la decisione impugnata è, pertanto, manifestamente erronea in diritto, oltre che insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come del resto deAVV_NOTAIOo dal ricorrente con il profilo sub c) del ricorso.
La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito), non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione.
Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c.).
Di conseguenza, l’effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione; assume, cioè, il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, in presenza di una regolare eccezione di prescrizione del debitore, deve e può essere provato dall’agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto della riscossione successivo a tale (contestata) notifica.
Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l’omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell’atto successivo, che il primo atto
presuppone preventivamente e regolarmente notificato, l’omessa tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell’atto successivo (conseguente all’omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini.
D’altra parte, se anche la conoscenza dell’atto successivo possa ritenersi, in qualche modo, determinare la sanatoria di un vizio della notificazione dell’atto precedente, per la conoscenza che comporti di quello, si tratterebbe pur sempre di una sanatoria che opera ex nunc (cioè, dal momento della conoscenza indiretta del primo atto, determinata dalla conoscenza di quello successivo): dunque, non avrebbe alcun senso logico o giuridico ritenere inibita, a diversi fini, la contestazione di quella notificazio ne (o anche solo invertire l’onere della prova della sua esistenza e regolarità).
Il tribunale, onde valutare la fondatezza del l’eccezione di prescrizione, avrebbe, in definitiva, dovuto valutare in concreto la sussistenza della prova del l’avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e non avrebbe certo potuto ritenere dimostrate in positivo l’esistenza e la regolarità di tali notificazioni solo in base alla tardiva deduzione del conseguente vizio del successivo atto di intimazione.
Anche per tale aspetto, la decisione impugnata va cassata, affinché all’indicato accertamento si provveda in sede di rinvio sulla base delle allegazioni assertive e asseverative regolarmente effettuate dalle parti.
Restano assorbiti gli altri profili delle censure formulate con l’unico motivo di ricorso.
3.1 « a) omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 3 cpc. Violazione art. 320 cpc. ».
Il ricorrente deduce « omessa valutazione di una circostanza determinante e consistente nella tardiva costituzione di RAGIONE_SOCIALE in primo grado » e sostiene, di conseguenza, « la sua decadenza dalla relativa produzione documentale (soprattutto con riguardo alle notifiche delle cartelle impugnate), nonché l’inutilizzabilità di detta documentazione ai fini della pronuncia ».
Nell’economia della decisione impugnata, come già visto, la produzione documentale dell’AdER, specie quella relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento, non ha avuto alcun effettivo e concreto rilievo, in quanto il tribunale ha ritenuto assorbente (benché, come visto, erroneamente) la considerazione della tardività dell’opposizione rispetto alla notificazione dell’intimazione di pagamento (pacificamente avvenuta il 2 agosto 2016, secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente), sia quale opposizione cd. recuperatoria a sanzione amministrativa (ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981), sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: dunque, l’esame della questione indicata dal ricorrente è stata correttamente omessa, in quanto irrilevante, in coerenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata (sebbene erronea).
Si tratta, comunque, di una questione che dovrà, eventualmente, essere oggetto di nuovo esame nel giudizio di rinvio, laddove ritenuta rilevante.
3.2 « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) »
Il ricorrente contesta la decisione impugnata « per aver erroneamente confermato l’illegittima ed immotivata compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ».
Anche questo profilo delle censure del ricorrente resta assorbito, dal momento che il regolamento delle spese dell’intero giudizio dovrà essere nuovamente valutato all’esito del giudizio di rinvio.
Il ricorso è accolto per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso