Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 5729 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata – avverso l ‘ordinanza del TRIBUNALE DI TORINO emessa il 23 gennaio 2023 nel procedimento civile iscritto al n. 18062/2022 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre
2024 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME propose innanzi il Tribunale di Torino opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da RAGIONE_SOCIALE, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
addusse, a suffragio dell’azione, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere le violazioni ascrivibili alla società RAGIONE_SOCIALE (contro la quale erano stati elevati i verbali di accertamento), persona giuridica distinta dalla persona fisica destinataria della notifica; allegò inoltre di aver ceduto le quote di partecipazione e di essere cessata dalla carica di amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2018; eccepì infine la estinzione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
con l’ordinanza in epigrafe indicat a , l’adito Tribunale ha declinato la propria competenza ratione materiae in favore del Giudice di pace;
per quanto ancora d’interesse, il Tribunale, qualificata la domanda come azione di accertamento negativo di un credito da sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada, ha ritenuto che la causa vertesse « sull’esistenza di un valido titolo esecutivo » nei confronti dell’attrice e ravvisato pertanto la competenza per materia del Giudice di pace « a conoscere RAGIONE_SOCIALE controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti » ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 01/09/2011, n. 150;
avverso detto provvedimento propone regolamento di competenza NOME COGNOME, affidato ad un unico motivo;
non svolge difese nel presente giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il P.G. ha depositato conclusioni motivate con richiesta di accoglimento del regolamento di competenza ed affermazione della competenza per materia del Tribunale di Torino;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
l’unica censura articolata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, prospetta la competenza per materia del Tribunale di Torino sulla lite;
l’impugnante sostiene che l’intentata opposizione non formulava « contestazione del merito del titolo esecutivo né del suo processo di formazione », ma concerneva vizi successivi alla formazione del titolo, « ovvero attinenti alla notifica della cartella (e non del verbale di accertamento) a soggetto estraneo al rapporto, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente »;
l’istanza di regolamento va disattes a, pur occorrendo affermare la competenza per materia del giudice di pace sulla scorta di argomenti differenti da quelli adoperati nell’ordinanza impugnata;
dirimente è, al riguardo, la sussunzione sub specie iuris RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte a sostegno dell ‘originaria azione;
ambedue i motivi dedotti nell’atto di ingresso della lite (il difetto di legittimazione passiva dell’opponente; l’estinzione del credito azionato per prescrizione) integrano fattispecie di opposizione preventiva all’esecuzione (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), siccome diretti a contestare il diritto di procedere alla esecuzione minacciata con un atto (la cartella di pagamento) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo regolata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assolve uno actu la funzione rivestita nella espropriazione forzata codicistica dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (diffusamente, sul tema, Cass. 08/02/2018, n. 3021; da ultimo, Cass. 04/03/2024, n. 5637);
ed invero, il difetto di legittimazione passiva contesta la direzione soggettiva dell’azione esecutiva come minacciata con la cartella ,
siccome rivolta ad un soggetto differente da quello individuato come responsabile ed obbligato nel sotteso verbale di accertamento;
l’eccepita prescrizione rappresenta poi modo di estinzione della pretesa creditoria già cristallizzata con l’operato accertamento;
si tratta, in entrambi i casi, di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, dacché essi non pongono in discussione né il processo di creazione dello stesso (ovvero, più specificamente, la correttezza della notifica del verbale di contravvenzione), né l’accertamento, contenuto in detto titolo, della sussistenza della violazione;
tanto chiarito (anche ad emenda della motivazione dell’ordinanza gravata), per consolidato orientamento di nomofilachia l’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata « va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). La materia cui ha riguardo l’art. 615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l’attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall ‘art. 22 -bis della legge 24/11/1981, n. 689 » (così Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi, anche per l’illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n. 3156; Cass. 05/05/2022, n. 14304; Cass. 18/05/2023, n. 13762);
pacifico che la pretesa azionata abbia causale scaturigine in illeciti amministrativi per violazioni al codice della strada, la peculiarità della fattispecie sta nella circostanza che oggetto della controversia è l’accertamento dell’insussistenza del credito azionato, basato sull’adduzione dei fatti successivi alla formazione del titolo ad incidere sull’esistenza del credito azionato per sanzioni da violazioni al codice
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
della strada, sia sotto il profilo soggettivo (con negazione, cioè, della qualità di debitore in capo alla destinataria della notifica della cartella) che oggettivo (essendo stata articolata l’eccepita estinzione per prescrizione sull’irrilevanza della notifica del ti tolo a soggetto diverso);
si ravvisa quindi competenza per materia del giudice di pace sulla controversia, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nessun rilievo assumendo infine l’ammontare della sanzione, non versandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass, Sez. U, 27/04/2018, n. 10261; Cass. 15/03/2019, n. 7460; Cass. 02/09/2024, n. 23531);
il regolamento va in definitiva rigettato, con affermazione della competenza ratione materiae del giudice di pace;
non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese dell’impugnazione in parola, stante la indefensio della parte ivi evocata;
atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
tale norma si applica invero anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636);
p. q. m.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione
r.g. n. 5729/2023 AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME