Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4807  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3471/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale condizionaton.
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO 14462/2015 depositato il 11/12/2015;
lette  le  conclusioni  del  Sostituto  Procuratore  Generale  NOME AVV_NOTAIO COGNOME, per l’accoglimento del ricorso principale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta daa RAGIONE_SOCIALE, ammettendola allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per il credito di «euro 118.822,44 in via privilegiata di prededuzione ipotecaria», sul rilievo che al momento della dichiarazione di fallimento (6 novembre 2014) era già scaduto (il 26 luglio 2014) il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice, resa dal tribunale monocratico all’udienza del 26 giugno 2014, con conseguente esecutività dello stesso decreto ai sensi dell’art. 6 53 c.p.c.
-Avverso detta decisione il RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione ha proposto ricorso per cassazione in tre  mezzi,  cui  RAGIONE_SOCIALE  ha  resistito  con  controricorso, proponendo  a  sua  volta  ricorso  incidentale  in  un  unico  mezzo, resistito dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 178, 285, 308, 325, 326 e 327 c.p.c., poiché, in mancanza di notifica dell’ordinanza di estinzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice, resa all’udienza del 27 giugno 2014, il termine per impugnarla sarebbe piuttosto quello semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., che non era ancora decorso al momento della dichiarazione di fallimento del 6 novembre 2014, con conseguente inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa fallimentare.
1.1. -Il motivo è fondato e va accolto.
1.2. -Secondo  consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte, nel  caso  sia  stata  proposta  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  da parte  di  un  soggetto  poi  dichiarato  fallito,  la  dichiarazione  di estinzione del relativo giudizio, oltre a conferire  efficacia esecutiva al decreto che non ne sia già munito, ai sensi dell’art. 653 c.p.c.,
produce l’effetto di rendere il medesimo decreto un titolo opponibile alla  massa  ai  fini  dell’ammissione  al  pas sivo fallimentare  del creditore,  ma  solo  dopo  che  siano  scaduti  i  termini  per  proporre reclamo  ovvero,  nelle  cause  riservate  alla  cognizione  del  giudice monocratico,  per  proporre  appello  avverso  il  provvedimento  di estinzione (Cass. 24191/2021, 7107/2020, 5657/2019, 9933/2018, che fa leva sul combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c.).
1.3. -Al riguardo si è chiarito che l’ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l’estinzione del processo è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore, ed ha pertanto natura sostanziale di sentenza (Cass. 7107/2020, 23997/2019, 16790/2018, 2837/2016, 20631/2011), sicché, avuto riguardo alla sua impugnazione, il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell’ordinanza medesima ad istanza di parte, mentre quello cd. lungo ex art. 327, comma 1 c.p.c., da applicare in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, che, nell’ipotesi di sua pronuncia in udienza, coincide con la data di quest’ultima (Cass. 18499/2021, 7107/2020, 16893/2018, 10539/2007,14936/2000).
Solo  in quest’ultimo  caso  infatti -e  non  anche  nel  primo,  come erroneamente ritenuto  dal  tribunale -può  applicarsi,  ai  fini  della decorrenza del termine di impugnazione dalla data di deposito del provvedimento, il principio in base al quale “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi” (art. 176, comma 2, c.p.c.).
-Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., sul rilievo della inidoneità dei due certificati di cancelleria prodotti dalla creditrice a dimostrare l ‘ opponibilità del decreto ingiuntivo, in quanto l’uno ( datato 4.5.2015) attestante illegittimamente che « la causa di opposizione a decreto ingiuntivo fu dichiarata estinta nella udienza del 27.06.2014 e seguentemente in tale data l’opposto decreto ingiuntivo divenne definitivo », l’altro (datato
15.6.2015) attestante  inutilmente  che  avverso  detta  ordinanza  di estinzione non era stata proposta « alcuna impugnazione nei termini di cui agli artt. 308 e 178 c.p.c. ».
2.1. -La censura, pur potendo ritenersi assorbita dal l’accoglimento  del primo  motivo,  in  mancanza  di  una  esplicita valorizzazione delle certificazioni di cancelleria prodotte dalla creditrice, merita di essere accolta, dovendosi rimarcare funzione e limiti  di  simili  certificazioni  nella  formazione  della  cosa  giudicata formale.
2.2. -Come noto, l’art. 324 c.p.c. (rubricato “cosa giudicata formale”) stabilisce che «s’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui all’art. 395, nn. 4 e 5». Il correlato art. 124 disp. att. c.p.c. (intitolato “certificato di passaggio in giudicato della sentenza”) stabilisce che «a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione», che i suddetti mezzi di impugnazione non sono stati proposti «nei termini di legge», e che «ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’ articolo 327 del codice».
È evidente, per un verso, che nessun altro tipo di attestazione da parte della cancelleria può rilevare ai fini della certificazione del passaggio in giudicato e, per altro verso, che al cancelliere non può essere demandata la corretta individuazione del mezzo di impugnazione proponibile e dei termini per la sua proposizione, trattandosi di attività riservata all’autorità giudiziaria nell’ese rcizio della funzione giurisdizionale (sulla demarcazione tra i due ambiti cfr. Cass. 1650/2014, con riguardo al controllo demandato al giudice circa la notificazione del decreto ingiuntivo in assenza di opposizione , ai fini dell’esecutività ex art. 647 c.p.c., che si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 disp. att. c.p.c. «e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione»).
2.3. -Né è il caso di indugiare sulle peculiari connotazioni che assume la ‘definitività’ del decreto ingiuntivo -equiparata al giudicato formale (v. da ultimo, Cass. 9479/2023) -a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di estinzione del giudizio incardinato dall’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari di altri esiti di tipo processuale, come la declaratoria di improcedibilità per tardiva costituzione dell’opponente, o la sentenza di inammissibilità dell’opposizione per ragioni di rito (cfr. Cass. 6337/2014, 36308/2023, nel senso che il giudicato non preclude tuttavia al debitore ingiunto di far valere eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l’emissione del decreto ingiuntivo e il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede, senza però formare oggetto di una specifica domanda di accertamento).
-Parimenti  assorbito  è  il  terzo  motivo,  che  denuncia violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  45  l.fall.,  647,  653  e 654 c.p.c.,  sul  corretto  rilievo  della  netta  distinzione  che  sussiste tra  definitività  (e  quindi  opponibilità  alla  massa  fallimentare)  ed esecutività del decreto ingiuntivo, distinzione trascurata dal tribunale  ma  pur  sempre  sul  presupposto  in  diritto  disatteso  con l’accoglimento del primo motivo .
-Si passa ad esaminare il ricorso incidentale condizionato, il cui unico motivo denunzia « violazione e/o omessa e/o falsa applicazione dell’art. 96 n. 3 della Legge fallimentare », nella pretesa che il tribunale avrebbe dovuto comunque ammettere il credito con riserva, ai sensi dell’ art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., « atteso che l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo , pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ha natura di sentenza (Cass. 8206/2002, 3314/1989, DATA_NASCITA, 13442/1999) ».
4.1. -Il motivo è inammissibile.
4.2. -Non vi è infatti, sul punto, una pronuncia sfavorevole del  giudice a  quo ,  nemmeno  implicita,  su  cui  possa  fondarsi l’interesse ad impugnare , a fronte della decisione assunta in termini
di definitività del decreto ingiuntivo per cui è causa, su cui peraltro il  tribunale  dovrà  tornare  a  pronunciarsi  in  sede  di  rinvio,  con conseguente  facoltà  di  riproposizione  della  relativa  questione,  se tempestiva e restata semplicemente assorbita (Cass. 22095/2017, 18648/2018, 11270/2020, 15893/2023).
4.3. -Ciò in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, per cui «il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza» (da ultimo, Cass. 29662/2023; v. già Cass. 12680/2003).
-Seguono l’accoglimento del ricorso principale, nei sensi indicati, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato,  con  cassazione  del  decreto  impugnato  e  rinvio  al Tribunale di Ascoli Piceno, anche per la regolazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento del terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 ,  comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17 ,  della  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente  incidentale ,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.