Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20157 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34015/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1881/2019, depositata l ‘ 8/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
I condomini NOME ed NOME COGNOME premesso di avere acquistato il 15 giugno 2010 dalla società RAGIONE_SOCIALE un appartamento facente parte del Condominio denominato ‘Bellavista’, hanno convenuto in giudizio un altro condomino, NOME COGNOME chiedendone la condanna alla rimozione di due canne fumarie, da lui installate nell’ottobre del 2010 e nel maggio del 2011 su muri perimetrali dell’edificio senza essere stato autorizzato dall’assemblea dei condomini, come prescrive l’art. 5 del regolamento del Condominio.
Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda.
Tale pronuncia è stata impugnata da NOME ed NOME COGNOME e con la sentenza n. 1881/2019 la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione NOME ed NOME COGNOME con quattro motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1321, 1362 e 1372 c.c. in materia di efficacia inter partes dei contratti e di interpretazione degli stessi: a dire dei ricorrenti, la sentenza si basa sull’errato assunto che l’atto misto di cessione quote da COGNOME all’impresa COGNOME con corrispettivo la costruzione dell’edificio, secondo un sommario capitolato d’appalto, sarebbe opponibile a terzi; invece, tale atto, in quanto res inter alios acta , spiega effetti obbligatori solo tra le parti e ciò vale, in particolare, per il contratto d’appalto per la costruzione del condominio, che ha concluso i suoi effetti con la costruzione dell’edificio, che è stato edificato senza le due canne fumarie; in ogni caso il capitolato
prevedeva che le due canne fumarie fossero ‘inserite’, quindi poste all’interno del fabbricato.
Il secondo motivo contesta ‘violazione degli artt. 2704 e 2907 cc. in merito alla data di un documento, violazione dell’art. 2697 c.c., violazione della giurisprudenza di questa Corte circa l’inidoneità del giudicato possessorio a valere come cosa giudicata’: si osserva che, secondo la Corte d’appello , la data della scrittura privata ‘è stata verificata come vera dal Tribunale di Vicenza in sede possessoria’; è pacifico però che la sentenza sulla domanda possessoria non ha autorità di cosa giudicata e comunque il giudice del possessorio non si era pronunciato sul punto.
Il terzo motivo denuncia ‘violazione degli artt. 1138, 1372, 1362 e segg. c.c. in merito all’applicazione del regolamento condominiale, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulle prove’: la sentenza impugnata attribuisce, erroneamente, valore alla scrittura del 5 maggio 2010, affermando che a tale data non sarebbe stato adottato il regolamento condominiale; in realtà il regolamento condominiale era allegato all’atto di individuazione catastale del 25 gennaio 2010 e quindi andava applicato, come dispone l’art. 1138 c.c., così che l’autorizzazione poteva essere concessa solo in sede di assemblea condominiale.
Il quarto motivo fa valere ‘violazione degli artt. 23 e 11 d.P.R. 380/2001, 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. sull’onere della prova e sulla disponibilità della prova, nonché sull’obbligo di pronuncia secondo diritto’: la Corte d’appello afferma che l’amministrazione comunale aveva precedentemente assentito alla installazione delle canne fumarie e verificato la non lesione del decoro architettonico e della stabilità dell’edificio, ma si tratta di profili che non spettava alla amministrazione comunale compiere.
Il primo motivo e il terzo motivo, tra loro strettamente connessi (e quindi suscettibili di esame unitario), sono fondati.
La Corte d’appello ha confermato il rigetto delle domande dei ricorrenti sulla base dei seguenti argomenti:
-l’installazione delle canne fumarie era stata pattuita dal convenuto COGNOME con atto pubblico del 2008 di cessione di quota di area edificabile al costruttore e di precostituzione di condominio, atto quest’ultimo con il quale possono riservarsi facoltà e diritti a un condomino in particolare e dei quali i successivi condomini debbono prendere atto, al momento dei loro acquisti;
-fino all’instaurazione del presente processo nessuno dei proprietari aveva mai messo in discussione il diritto di COGNOME di installare le due canne fumarie e, con la scrittura privata, della quale in sede possessoria è stata confermata la data certa del 5 maggio 2010, risulta solo confermata l’accettazione in relazione a uno stato di fatto che trae origine e legittimazione dal citato rogito;
-dato che COGNOME è stato autorizzato con il rogito del 2008 a installare entrambe le canne fumarie, non rileva che esse siano state installate in un momento successivo all’edificazione del fabbricato, né che nel rogito di acquisto degli appellanti non se ne faccia menzione;
-l’invocato art. 5 del regolamento di condominio non può comunque trovare applicazione al caso in esame, dato che non si verte in materia di innovazioni, né può lamentarsi la violazione dell’art. 1102 c.c., in quanto le due canne fumarie non alterano la funzione del muro a cui sono appoggiate, né può dirsi violato l’art. 1120 c.c., poiché le canne fumarie risultano necessarie allo smaltimento dei fumi dell’attività di ristorazione ubicata al piano terreno dell’edificio;
-l’avere pattuito che la cessione della quota di comproprietà del terreno da parte di COGNOME aveva come corrispettivo l’edificazione del fabbricato sulla base di un preciso capitolato, allegato al rogito e che prevedeva la costruzione delle due canne fumarie, ha natura negoziale ed è opponibile ai successivi acquirenti.
Il perno del ragionamento della Corte d’appello è costituito dalla opponibilità nei confronti dei ricorrenti di quanto previsto dal capitolato d’appalto, capitolato d’appalto che, secondo quanto si legge in ricorso, aveva previsto tra le modalità costruttive dell’unità commerciale al piano terra l’inserimento di due canne fumarie ad uso artigianale; tale capitolato è stato allegato all’atto pubblico denominato ‘cessione di quota di area edificabile e precostituzione di condominio’, con il quale COGNOME ha ceduto parte di un terreno del quale era proprietario esclusivo e la società costruttrice si è obbligata a costruire a sue cure e spese l’edificio condominiale in osservanza del suddetto capitolato. La Corte d’appello ha quindi esteso in maniera automatica gli effetti di un contratto (concluso tra il costruttore e il convenuto COGNOME ad altri soggetti (gli odierni ricorrenti), senza compiere alcuna verifica sulla sua opponibilità ai terzi.
In particolare, la Corte d’appello, che è arrivata a sostenere l’irrilevanza della mancata menzione del diritto alla costruzione delle canne fumarie (pacificamente posto in essere successivamente all’ultimazione dell’edificio da parte della società costruttrice) nel titolo di acquisto dei ricorrenti, non ha indagato il contenuto e l’efficacia del c.d. atto di cessione di quota di area edificabile e precostituzione del condominio e del suo allegato e non ha esaminato la relazione di tale atto con il regolamento di condominio. La Corte d’appello – appunto fondando la propria decisione sul postulato, indimostrato, della opponibilità ai ricorrenti della previsione della costruzione delle due canne fumarie nel capitolato del 2008 -ha poi omesso ogni indagine sul regolamento di condominio. Il regolamento, la cui approvazione era richiamata ne ll’atto di identificazione catastale, risulta infatti essere stato richiamato anche nel titolo degli attori, appunto quale allegato b) dell’atto di individuazione catastale del 25 gennaio 2010 (v. il ricorso alle pagg. 4 e 16) e vi è la necessità di esaminare la sua
applicabilità e la sua portata, anzitutto dell’art. 5 che a quanto riportano i ricorrenti -prescrive l’autorizzazione dell’assemblea per le modifiche alle cose comuni (v. il ricorso alla pag. 7).
Si rende necessario un nuovo esame.
L’accoglimento del primo e del terzo motivo assorbe logicamente il secondo e quarto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che nel pronunciarsi sull’appello dei ricorrenti dovrà, tenendo presenti le allegazioni delle parti e le prove acquisite al processo, anzitutto verificare l’opponibilità ai terzi dell’atto di cessione , con il suo allegato, e verificare nuovamente la applicabilità del regolamento condominiale.
Il giudice di rinvio provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda