Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31150/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – nonchè contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, n. 2192/2020 depositata il 04/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La società RAGIONE_SOCIALE citava il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per sentir riconoscere la sua piena ed esclusiva proprietà RAGIONE_SOCIALE immobili oggetto di confisca . L’attrice deduceva che la società RAGIONE_SOCIALE con atto a rogito del AVV_NOTAIO del 6 marzo 1997 aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE le quote rappresentative del 99 per cento del suo capitale sociale costituito dagli immobili siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO; INDIRIZZO interno 3; INDIRIZZO, stabile A interno 6; appartamento sito in Arzachena-Porto Cervo nel complesso ‘L a residenza sul porto ‘. A ll’atto RAGIONE_SOCIALE compravendita gli immobili e le quote sociali non risultavano gravati da alcun peso pregiudizievole scaturente dal procedimento penale che aveva interessato vari soggetti, tra i quali NOME COGNOME, con riferimento alle vicende relative ai fondi riservati del Sisde, essendo stato dichiarato nullo il sequestro disposto in data 7 gennaio 1991 dalla procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Roma. Di conseguenza, stante l’omessa trascrizione dei provvedimenti preventivi di natura penale nessun
vincolo sui beni derivanti dal procedimento penale era opponibile al terzo acquirente.
Con provvedimento del 23 giugno 2004 la Corte di Appello di Roma provvedeva a dare esecuzione alla confisca disposta con la sentenza del 30 marzo 1999 dalla stessa C orte d’appello sui beni immobili indicati e alla trascrizione del provvedimento di messa in esecuzione. La società proprietaria avuta notizia RAGIONE_SOCIALE confisca aveva proposto incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale evidenziando di essere del tutto estranea a tale giudizio concluso con la sentenza RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma con la quale era stata disposta la confisca poi impropriamente eseguita sugli immobili sopraindicati.
Le amministrazioni convenute eccepivano l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda dinanzi al giudice civile assumendo che la rivendicazione da parte del terzo del diritto di proprietà sul bene confiscato deve essere proposta dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale.
Il Tribunale di Roma dichiarava improponibile la domanda.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Le amministrazioni appellate si costituivano chiedendo il rigetto del gravame.
La C orte d’appello di Roma rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, condivideva il principio espresso già in primo grado secondo cui l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE confisca alla attrice doveva essere vagliata preventivamente in sede penale. La società attrice aveva dapprima dedotto che la società dante causa aveva acquistato da altra società le quote rappresentative
del 99 per cento del capitale e poi, nel successivo atto di citazione in rinnovazione, aveva chiesto di riconoscere che gli immobili oggetto di confisca fossero di sua piena ed esclusiva proprietà senza fornire alcuna spiegazione o chiarimento sul punto.
Già di per sé questo rendeva inaccoglibile la domanda con riferimento alla sua mancanza di legittimazione attiva.
Inoltre, dai documenti depositati non era dato evincere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per ritenere che i beni oggetto di confisca appartenessero a terzi già prima del provvedimento di sequestro e che il soggetto sottoposto a procedimento penale non ne potesse disporre.
Agli atti risultava, infatti, prodotta la sentenza penale RAGIONE_SOCIALE C orte d’ Appello di Roma che aveva rideterminato le pene nei confronti RAGIONE_SOCIALE imputati condannati e riguardo al provvedimento di confisca detta sentenza aveva provveduto solo relativamente ai beni immobili di proprietà di NOME COGNOME così come statuito dalla Suprema Corte. Inoltre, in detto provvedimento, nella parte relativa allo svolgimento del processo veniva dato atto che con la sentenza di primo grado il Tribunale penale aveva disposto la confisca RAGIONE_SOCIALE somme e RAGIONE_SOCIALE immobili in sequestro ad eccezione di alcuni beni analiticamente indicate nel relativo dispositivo e la sentenza del 13 aprile 96 rese in sede di impugnazione aveva revocato la confisca di sette immobili di cui sei RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Era dunque onere RAGIONE_SOCIALE‘attrice fornire la prova del suo diritto di proprietà sugli immobili rivendicati in epoca precedente al provvedimento di sequestro non allegato e che il COGNOME non ne avesse la disponibilità diretta o indiretta.
La società non solo non aveva depositato il provvedimento di sequestro per consentire alla Corte d’Appello di valutare la preesistenza RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE stessi ma non aveva dimostrato in alcun modo che il COGNOME non ne aveva la disponibilità.
Al contrario dal capo di imputazione riportato nella sentenza per il quale gli imputati erano stati tutti condannati si evinceva che i predetti, compreso il COGNOME, si erano appropriati di ingenti somme di denaro utilizzato per acquistare numerosi immobili, tra i quali quelli di causa. N on era quindi dimostrato che l’attrice , che peraltro con l’atto di cessione RAGIONE_SOCIALE quote aveva mantenuto solo l’ un per cento del suo capitale sociale, fosse proprietaria di detti beni da epoca precedente al sequestro e che la stessa potesse ritenersi terza di buona fede, trattandosi di società che da quanto emergeva dalle ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento penale era riferibile all’imputato COGNOME mentre gli immobili risultavano essere stati acquistati con i proventi dei reati per i quali il predetto era stato condannato con sentenza irrevocabile.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE , l’ RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 832, 948, c.c. in relazione agli articoli 2643, 2644 2659 c.c. ed all’art . 8 c.p.c. e 665 c.p.p. competenza del giudice civile a conoscere RAGIONE_SOCIALE controversia.
Secondo parte ricorrente sussisterebbero le due condizioni che, oltre a legittimare il ricorrente alla domanda di rivendica RAGIONE_SOCIALE proprietà quale terzo in buona fede, radicherebbero la competenza del giudice civile. Le due condizioni sarebbero: la preesistenza RAGIONE_SOCIALE trascrizione del diritto rivendicato sugli immobili successivamente gravati RAGIONE_SOCIALE trascrizione del peso pregiudizievole e la circostanza RAGIONE_SOCIALE rivendicazione di un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento penale non poteva disporre.
Parte ricorrente evidenzia l’erronea statuizione circa la legittimazione attiva e di aver provato la preesistenza del diritto di proprietà sui beni.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 832 e 948 c.c. in relazione agli articoli 2643, 2644 c.c. all’articolo 100 c.p.c. inidoneità del titolo ed interesse ad agire.
Si lamenta l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello circa il motivo di doglianza attinente all’estraneità RAGIONE_SOCIALE statuizione contenuta nel titolo rispetto al diritto soggettivo leso con l’illegittima trascrizione . Infatti, la trascrizione riguarderebbe beni del tutto estranei alla statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALE medesima trascrizione. In sostanza si afferma l’inidoneità del titolo alla trascrizione e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE nota di trascrizione non opponibile ai proprietari dei beni non indicati in seno alla sentenza trascritta.
Secondo la ricorrente mancherebbe il titolo costituito dalla sentenza penale di condanna che ha statuito solo sui diritti patrimoniali di NOME COGNOME. Sarebbe stato trascritto solo il
provvedimento di messa in esecuzione e dunque la trascrizione sarebbe illegittima e non opponibile ai terzi
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2659 c.c. nullità RAGIONE_SOCIALE nota di trascrizione.
Parte ricorrente lamenta le evidenti irregolarità RAGIONE_SOCIALE nota di trascrizione e la non corrispondenza del quadro a. Non vi sarebbe pertanto corrispondenza nella descrizione del titolo, RAGIONE_SOCIALE data di riferimento al numero di repertorio riferito all’atto giudiziario e neanche l’indicazione RAGIONE_SOCIALE terza sezione penale RAGIONE_SOCIALE corte d’appello anziché la prima che emise la sentenza. Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2659 c.c. , mancherebbero i presupposti essendo incerta la persona del bene rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto .
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2043 c.c. in relazione agli articoli 2659, 2643 2144 c.c. danno conseguente all’illegittima trascrizione.
In caso di accoglimento dei primi tre motivi dovrebbe rivalutarsi in sede di rinvio il risarcimento del danno
4.1 I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.
Preliminarmente deve ribadirsi che: In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito o acquistato anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per l’accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale RAGIONE_SOCIALE prevenzione o RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca (Sez. 2, Ordinanza n. 17813 del 27/06/2024, Rv. 671714 – 01).
Peraltro, nella sentenza impugnata si legge che la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale e che tale giudizio, al momento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, era ancora pendente.
Quanto detto già è sufficiente per affermare l’inammissibilità dei motivi in esame. In ogni caso i suddetti motivi sono inammissibili anche per altra concomitante ragione, in quanto non si confrontano con l ‘ulteriore ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che ha evidenziato oltre alla mancanza RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE‘acquisto dei beni in data antecedente il sequestro la totale mancanza del presupposto RAGIONE_SOCIALE buona fede, trattandosi di società che da quanto emergeva dalla ricostruzione dei fatti contenuta nei provvedimenti penali presupposti e allegati era riferibile all’imputato NOME COGNOME . Allo stesso modo dalla sentenza penale emergeva che gli immobili erano stati acquistati con i proventi dei reati per i quali il predetto COGNOME era stato condannato con sentenza irrevocabile.
Tale ratio decidendi che è idonea di per sé a sorreggere la decisione impugnata non viene attinta dal ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che pertanto risulta anche sotto questo profilo inammissibile.
4.2 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto logicamente subordinato all’accoglimento di uno dei primi tre.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente che liquida in euro 14000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione