Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7415 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2725/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente- contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per procura speciale a margine del controricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO NAPOLI n. 3028/2015 depositata il 02/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ricorre per cinque mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 2 luglio 2015, con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che, accogliendo la domanda ex art. 44 l.fall. proposta dal RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato la sua dante causa alla restituzione della somma di € 41.317,15, oltre accessori e spese, riscossa, successivamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa, in forza di contratto factoring stipulato con la fallita il 16.9.1991.
La decisione impugnata si fonda sul duplice rilievo dell’inopponibilità al RAGIONE_SOCIALE delle cessioni dei crediti dedotte in giudizio sia per mancanza di loro data certa (non ricavabile dal timbro postale apposto su pagina bianca costituente il retro dei relativi documenti), sia per mancanza di prova, da fornire sempre con atto avente data certa, che il factor avesse pagato i medesimi crediti alla cedente poi fallita in data anteriore alla sentenza dichiarativa.
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n r. 52 del 1991, censurando la sentenza impugnata, la quale aveva reputato che la norma fosse inapplicabile nel caso concreto « posto che la possibilità ivi prevista di cessione di crediti futuri e crediti in massa può avere ad oggetto
‘solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi’, ovvero contratti stipulati entro il 1993 (essendo il contratto di factoring del 1991); laddove dagli atti emerge che i crediti per cui è causa sono relativi a ordini e fatture del 2007 », sul rilievo che il giudice di merito non aveva considerato la previsione in contratto di una clausola di tacito rinnovo in mancanza di disdetta.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver negato la certezza della data pur in presenza di un timbro postale apposto sui documenti comprovanti tre cessioni di credito, in considerazione della « apposizione del timbro postale su pagina bianca costituente il retro del documento ».
Il terzo mezzo denuncia anch’esso violazione dell’articolo 2704 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere affermato che anche la « cessione di crediti futuri in massa », espressione, questa, virgolettata nel motivo a pagina 25 del ricorso, non aveva data certa, mentre, secondo il ricorrente, « la cessione di crediti futuri in massa è rappresentata nella scrittura prodotta come doc. 5 ed è atto di data certa ».
Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5 della legge n r. 52 del 1991, dal momento che la norma si limiterebbe a richiedere che il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione, senza, sostiene la ricorrente, « l’ulteriore ‘condizione restrittiva’ indicata dalla corte territoriale, e cioè senza la ‘condizione’ che il pagamento del corrispettivo sia riferibile ‘proprio a quei determinati crediti oggetto del presente giudizio e non altri’ ». Per conseguenza la corte territoriale avrebbe errato nel disattendere le istanze istruttorie formulate dall’appellante.
Il quinto mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal
contenuto della comunicazione di Intesa Sanpaolo prodotta come doc. 14, che confermava che RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a pagare in parte alla NOME COGNOME i crediti ceduti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. – È inammissibile il primo mezzo.
Facendo applicazione dell’articolo 3, terzo comma, della legge n r. 52 del 1991, secondo cui: « La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi », la corte territoriale ha ritenuto che essa non fosse applicabile al caso in discussione, dal momento che il contratto di factoring risaliva al 1993, mentre i crediti oggetto del contendere erano relativi all’anno 2007.
Secondo la ricorrente, invece, la corte avrebbe erroneamente ritenuto che la cessione di crediti futuri in massa potesse riguardare solo crediti sorti nel biennio successivo alla stipulazione del contratto di factoring , mentre l’articolo 3 prevedeva questa possibilità, con il limite dei 24 mesi, per l’intera vigenza del contratto: nella specie il negozio di cessione in massa dei crediti futuri vantati dalla fallita verso RAGIONE_SOCIALE, datato 1° febbraio 2005 e valevole sino al 1° febbraio 2007, prevedeva espressa pattuizione di tacito rinnovo alla scadenza, sicché era comprensivo anche dei crediti sorti nel 2007.
La censura risulta inammissibile perché la c orte d’appello ha con evidenza inteso dire che, in mancanza di data certa delle cessioni di crediti futuri successive al 1993, si sarebbe potuto tener conto solo di quelle comprese nel primo biennio di vigenza del contratto: di guisa che il motivo non coglie la ratio decidendi .
4.2. – È fondato il secondo mezzo.
L’assunto della corte di appello, secondo cui la data certa non può ricavarsi dal timbro postale apposto su pagina bianca costituente il retro del documento, contrasta con la giurisprudenza della S.C. (Cass. 17335/2015, 8438/2012 tra le altre).
4.3. – È parimenti fondato, come il precedente, il terzo mezzo, riferito all’atto di cessione dei crediti in massa del 1° febbraio 2005 . 4.4. – Il quarto mezzo è fondato: ai fini dell’opponibilità della cessione al fallimento non è necessario che i pagamenti eseguiti dal cessionario siano espressamente riferiti ai crediti ceduti, come ritenuto dalla c orte d’appello, ma è sufficiente che sia intervenuto, in tutto o in parte, il pagamento del corrispettivo; dall’erroneità dell’ assunto è conseguita l’errata declaratoria di inammissibilità della prova orale articolata dalla ricorrente, volta a dimostrare l’avvenuto pagamento del corrispettivo e dunque l’opponibilità delle cessioni al RAGIONE_SOCIALE.
4.5. – Il quinto mezzo è fondato.
La c orte d’appello non ha verificato se la data certa del pagamento di parte dei crediti ceduti si ricavasse dal documento prodotto dall’allora appellante sub 14, proveniente da Intesa Sanpaolo, nel quale si dava conferma del ricevimento di un bonifico disposto il 6 luglio 2012.
5. – Il primo mezzo è dichiarato inammissibile e gli altri quattro accolti, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie gli altri quattro, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.
La presidente
COGNOME NOME