Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5741 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5741 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12509/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 7485/2021, depositata l’ 11/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 13859/2015 del 24.03.2015 emesso dal RAGIONE_SOCIALE per l’importo di €. 254.005,00 (pari al 5% RAGIONE_SOCIALEa violazione, di cui €. 248.026,00 da corrispondersi in solido con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) in relazione alla violazione di cui all’art. 3, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197 del 1991 – omessa segnalazione all’RAGIONE_SOCIALE ( UIC) di operazioni sospette nel periodo 08.04.2005/31.12.2007, commessa nella sua qualità di responsabile pro tempore RAGIONE_SOCIALEa filale di Fabriano RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sede di Pesaro, coobbligata in solido.
Le operazioni sospette – la cui segnalazione era stata omessa erano state effettuate dai correntisti NOME COGNOME nel periodo compreso tra l’11.04.2005 il 31.12.2007 per un totale di €. 1.082.695,91, e NOME COGNOME dall’08.04.2005 al 19.09.2007 per un totale di €. 3.997.421,48. Esse riguardavano numerose movimentazioni di accredito e addebito mediante assegni e danaro contante per un ammontare complessivo di €. 5.080.117,39 (importo RAGIONE_SOCIALEa violazione successivamente ridotto per la sola banca a €. 4.960.527,39 per intervenuta prescrizione di operazioni compiute fino al 15.04.2010, atteso che la notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione a RAGIONE_SOCIALE era stata effettuata il 16.04.2010).
Il RAGIONE_SOCIALE, nel corso di specifiche indagini delegate dall’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un procedimento penale, effettuava accertamenti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa antiriciclaggio nei confronti dei due correntisti, e in data 19.02.2010 l’A.G. inquirente rilasciava apposito nullaosta al predetto NPT di RAGIONE_SOCIALE. Dall’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione acquisita, la Guardia di
Finanza riscontrava che diverse operazioni, poste in essere sui conti correnti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, erano riconducibili a soggetti pluripregiudicati e, tra l’altro, molte risultavano avvenute per mezzo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del Titano, con sede in San Marino.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, annullava il decreto sanzionatorio osservando (per quanto rileva in questa sede) che il Tribunale aveva assegnato un peso decisivo a due elementi RAGIONE_SOCIALEa cui per l’operatore bancario era lecito dubitare. Quanto all’emissione di assegni bancari a favore di soggetti pluripregiudicati e a società a loro riconducibili, non era stato verificato se le negative qualità dei beneficiari degli assegni costituissero un fatto notorio o comunque noto all’operatore bancario. Quanto, invece, alla negoziazione dei titoli di credito presso un paese esterno all’unione europea privo di sistema antiriciclaggio equivalente a quello domestico, prima RAGIONE_SOCIALE‘inserimento di San Marino nella black list era in vigore all’epoca dei fatti contestati una Convenzione tra l’Italia il suddetto paese (del 02.05.1991, divenuta inefficace solo a séguito all’entrata in vigore del D.M. 12.08.1998) regolante i rapporti valutari e finanziari in base alla quale il nostro paese riconosceva alle persone fisiche e giuridiche residenti a San Marino la stessa posizione valutaria di quelle residenti in Italia, da ciò conseguendo l’equiparazione a tutti gli effetti RAGIONE_SOCIALEe banche operanti a San Marino a quelle operanti in Italia. Era stata dunque postulata una presunzione di conoscenza RAGIONE_SOCIALEa inidoneità del sistema antiriciclaggio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di San Marino ancor prima che ciò fosse sancito dall’inserimento nella cd. black list .
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello propone ricorso per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di seconde cure evidenzia singoli elementi contestati (precisamente: emissione di assegni bancari a favore di soggetti pluripregiudicati e a società a loro riconducibili; negoziazione dei titoli di credito presso un paese esterno all’Unione Europea privo di sistema antiriciclaggio equivalente a quello domestico, prima RAGIONE_SOCIALE‘inserimento di San Marino nella black list ), senza affrontare la problematica RAGIONE_SOCIALEa necessità di rilevare l’oggettiva anomalia RAGIONE_SOCIALEe operazioni considerate nel loro complesso, caratterizzate da molteplicità di trasferimenti spesso contestuali e a cifra tonda, come già messo in evidenza dall’odierno ricorrente nei precedenti atti del giudizio di merito.
Con riguardo ai medesimi profili di cui sopra, con il secondo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. , sottolineandosi il mancato esame RAGIONE_SOCIALEe tesi difensive del RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/1991 e RAGIONE_SOCIALEe disposizioni operative del c.d. Decalogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia , in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Osserva il ricorrente che l’intento del legislatore -anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa finalità cautelare e general-preventiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina – è quello di ancorare l’obbligo di segnalazione ad una valutazione complessiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘operatore di tutti gli elementi a sua disposizione, senza imporre all’intermediario l’obbligo di verifica RAGIONE_SOCIALE‘originaria illeceità dei fondi
oggetto RAGIONE_SOCIALE‘operazione, né di una valutazione di liceità sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘operazione effettuata: il responsabile RAGIONE_SOCIALEa banca deve limitarsi a riscontrare eventuali anomalie atte ad ingenerare il semplice sospetto in ordine alla loro origine e alla loro utilizzazione in funzione di una valutazione complessiva, prescindendo dal fatto che i clienti fossero o meno soggetti indagati, o che perpetrassero reati di riciclaggio o di usura. La segnalazione, dunque, non è di per sé finalizzata a denunciare fatti illeciti, ma è concepita come comunicazione utile ad innescare eventuali ed ulteriori indagini, in un’ottica di gestione del rischio. Essa è il risultato di un processo cognitivo complesso che si basa sulla valutazione congiunta dei connotati oggettivi RAGIONE_SOCIALE‘operazione (caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi del cliente o RAGIONE_SOCIALEe persone che hanno posto in essere tali operazioni (tipologia di rapporti tra gli stessi, capacità economica ed attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta dall’intermediario in ragione RAGIONE_SOCIALEe funzioni esercitate, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nel c.d. decalogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia. Nel caso di specie – osserva il RAGIONE_SOCIALE – le operazioni effettuate sia dal conto corrente RAGIONE_SOCIALEa ditta individuale che da un conto personale non risultano assimilabili alla comune prassi commerciale e al profilo economico-finanziario del cliente (molteplicità di importanti trasferimenti, spesso contestuali, con importi a cifre tonda effettuati con operazioni di versamento di assegni bancari e circolari). Inoltre, dette operazioni sono caratterizzate da evidenti indici di anomalia (in particolare, la circostanza di operare con controparti situate all’estero, ossia con la RAGIONE_SOCIALE del Titano in San Marino, paese extra-UE notoriamente a regime antiriciclaggio non equivalente, benché non ancora inserito nella black list ), in ordine ai quali non sono state effettuate adeguate valutazioni. Infine, anche l’eventuale
mancato rilievo di operazioni sospette da parte del sistema informatico NOME non costituisce circostanza esimente.
3.1. I motivi sono fondati.
Lo scopo cui tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando l’uso del denaro contante (e dei titoli al portatore) nelle transazioni, prevenendo «l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; a tal fine, il legislatore (cfr. D.L. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, conv. con modif. dalla legge 5 luglio 1991, n. 197) intende reprimere alcune condotte di pericolo, fra le quali quelle operazioni che «per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza… induca(no) a ritenere» la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648bis e 648ter cod. pen. (art. 3, comma 1, D.L. n. 143 del 1991 vigente ratione temporis , come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 153 del 1997).
Tenuto a segnalare simili operazioni è «il responsabile RAGIONE_SOCIALEa dipendenza», il quale ne riferisce al «titolare RAGIONE_SOCIALE‘attività» (il responsabile legale RAGIONE_SOCIALEa banca intermediaria) al quale spetta il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle solo se le ritenga fondate, in base all’insieme degli elementi a disposizione (art. 3 D.L. n. 143 del 1991 cit., comma 2).
3.2. Tanto premesso, come evidenziato dal c.d. Decalogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del gennaio 2001 disponibile nel periodo di tempo in cui il COGNOME era in servizio (documento che pur non allargando né integrando le disposizioni normative, nella parte in cui introduce una casistica esemplificativa di anomalie formali RAGIONE_SOCIALEe operazioni bancarie
prevede l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘intermediario di procedere, in presenza di tali anomalie, ad ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura RAGIONE_SOCIALEe operazioni in base alle altre informazioni di cui dispone: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8732 del 2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 2008): «Gli intermediari effettuano l’analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere. Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità RAGIONE_SOCIALE‘operazione con il profilo economicofinanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo […] ».
Orbene: è vero -come sottolinea il controricorso -che all’epoca dei fatti contestati non era ancora in vigore il canone RAGIONE_SOCIALE‘adeguata verifica introdotto dal d.lgs. n. 231/2007; ma è anche vero che già il citato Decalogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia avvertiva che: «La valutazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto, non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza RAGIONE_SOCIALEe Autorità di ciò istituzionalmente incaricate».
Sì che il dubbio espresso dalla Corte d’Appello in merito al fatto che gli assegni bancari a favore di soggetti pluripregiudicati e a società ad essi riconducibili fosse o meno fatto notorio, ovvero noto all’operatore bancario è, in effetti, irrilevante, posto che non spettava al responsabile RAGIONE_SOCIALEa filiale effettuare indagini in proposito. Come già sottolineato da questa Corte, in tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di ripetutamente cui all’art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all’evidenziazione dalle
indagini preliminari RAGIONE_SOCIALE‘operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALEe operazioni ad un’azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio. (tra le varie, Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 29/04/2024; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 2024); l’intermediario, insomma, deve controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione intesa nella sua globalità.
Da un altro lato, si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge -caratteristiche, entità, natura o «qualsivoglia altra circostanza» oggettivamente significativa -o ulteriormente specificati dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel già citato Decalogo del 2001, alla luce di un’approfondita conoscenza del cliente che costituisce sia un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inoltro di una segnalazione di operazione sospetta; sia un requisito essenziale RAGIONE_SOCIALE‘attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo RAGIONE_SOCIALEa relazione d’affari.
La Corte d’Appello doveva considerare che alla necessità per gli intermediari di assumere ogni opportuna iniziativa per affinare la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste, adoperandosi, altresì, per instaurare con la clientela un rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia era già dedicato, al tempo dei fatti di cui è causa, l’intero punto 2 del Decalogo del 2001. Insomma, gli indici di anomalia segnalati nel decalogo andavano adeguatamente considerati dal giudice di merito, anche attraverso
adeguate verifiche nel sistema informatico NOME finalizzato proprio al riscontro RAGIONE_SOCIALEe anomalie.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai citati principi, merita, pertanto, di essere cassata per nuovo esame, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda