SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1389 2025 – N. R.G. 00000819 2023 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di L’Aquila
R.G. 819/2023
La Corte D’Appello di L’Aquila, in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME
Consigliere relatore
NOME COGNOME Bellisarii
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., vertente tra
in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle so- cietà
e
rap-
presentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di quest’ultimo, giusta procura in atti;
appellanti
e
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Chieti al INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
appellata in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito a Chieti alla INDIRIZZO, giusta procura in atti;
nonché
-quest’ultima in proprio e, unitamente a quale esercente la potestà genitoriale sulla minore – elettivamente domiciliati in Lanciano (INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellati
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata in data 08.06.2023, notificata il 16.06.2023, avente ad oggetto ‘morte’.
CONCLUSIONI:
per , e ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto ed in riforma parziale RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza, così provvedere: NEL MERITO riformare, in parte qua, la sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata l’8.06.2023, notificata in data 16.06.2023 (R.G. n. 273/2019) e, conseguentemente, in accoglimento del presente appello: IN VIA PRINCIPALE determinare le quote di responsabilità imputabili in via concorrente all’ e, conseguentemente, ripartire pro quota il risarcimento, riconoscendo l’applicabilità alla specie dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c. con riferimento alla condotta osservata dall’ per l’effetto, condannare l’ in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare alla – pro quota – le somme versate agli attori in primo grado, anche a titolo di spese legali; IN OGNI CASO accertare e dichiarare che la società chiamata in causa,
(PRAGIONE_SOCIALEI./C.F. ) con sede in Milano alla INDIRIZZO, sia P.
tenuta a manlevare integralmente la società per quanto la stessa è stata condannata a corrispondere agli attori in primo grado a titolo di risarcimento del danno ed a titolo di spese legali; per l’effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare alla le somme versate agli attori in primo grado, anche a titolo di spese legali, ed a garantire la medesima da ogni e qualsiasi ulteriore conseguenza pregiudizievole dovesse derivare alla stessa in virtù RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata l’8.06.2023 e del presente giudizio di appello; IN OGNI CASO accertare e dichiarare che e la società non sono tenuti al pagamento delle spese legali in favore RAGIONE_SOCIALE terza chiamata in solido con la società e . Con vittoria delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio ‘;
per ‘in via principale e preliminare, rilevata la rinuncia alla domanda, all’azione e ai motivi di appello sub. 1, 2 e 4, espressa dagli appellanti con dichiarazione sottoscritta il 02.07.2025, depositata e notificata il 03.07.2025, nonché la presa d’atto/accettazione dell’appellata dichiarare cessata la materia del contendere tra gli appellanti ,
e l’appellata riguardo alle domande promosse dagli appellanti contro e a ogni altra domanda a esse connesse e/o consequenziali, da chiunque esperita avverso disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite; in via subordinata, nell’insperata l’ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte non dichiari la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere tra gli appellanti e l’appellata nonostante la rinuncia degli appellanti alla domanda, all’azione e ai motivi di appello n. 1, 2, 4, intendendo comunque pronunciarsi su tali motivi, benché abdicati dagli appellanti, accogliere le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione del 16.11.2023, nelle note di trattazione del 12.12.2023, del 10.10.2024 e
del 07.02.2025, da intendersi integralmente trascritte e riportate nel presente atto, ribadendo il rifiuto del contraddittorio sulle domande, eccezioni e conclusioni proposte ex novo dalle controparti’;
per Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciate tutte le declaratorie del caso, così giudicare: In via preliminare Dichiarare l’inammissibilità del terzo motivo di appello per i motivi di cui in narrativa; In via principale – Rigettare il terzo motivo di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare l’inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza In ogni caso – Con vittoria di spese di lite’;
per
,
‘ Gli odierni esponenti concludono in via principale per la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ed in via subordinata si rimettono alle valutazioni RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello circa la fondatezza dei motivi di impugnazione proposta, nei limiti in cui un eventuale accoglimento non vada a modificare l’an ed il quantum debeatur del risarcimento dei danni riconosciuto in loro favore con la sentenza di primo grado, per le ragioni analiticamente esposte nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e competenze legali. Non accettano il contraddittorio su eventuali domande nuove delle controparti’.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall’atto di citazione del 15.03.2019, con cui , , (quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, unitamente a sulla minore adivano il Tribunale di Vasto ivi convenendo , , e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento
dei danni, in proprio ed in qualità di eredi, derivanti dal sinistro mortale che aveva visto coinvolto il loro prossimo congiunto .
1.2. A sostegno RAGIONE_SOCIALE propria domanda, gli attori rappresentavano che, in data 16.06.2016, , dipendente RAGIONE_SOCIALE società nell’eseguire lavori di falciatura e tranciatura dell’erba sul terreno pertinenza RAGIONE_SOCIALE struttura ricettivo-turistica su incarico del proprio datore di lavoro, , ed avvalendosi del trattore agricolo Lamborghini TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, fornitogli da quest’ultimo e di proprietà di , si ribaltava per la presenza di un dislivello non segnalato e non visibile a causa dell’alta vegetazione. A causa RAGIONE_SOCIALE assoluta mancanza degli obbligatori presidi di sicurezza sul mezzo utilizzato, il veniva pertanto disarcionato ed in seguito schiacciato dai cingoli del trattore in rotazione, decedendo per sfondamento RAGIONE_SOCIALE scatola cranica ed eviscerazione del
tronco e dell’addome.
Rappresentavano, inoltre, che – in qualità di utilizzatore del terreno e proprietario RAGIONE_SOCIALE trattrice agricola – veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto per i reati di cui agli artt. 589 comma I e comma II in relazione agli artt. 70 e 71 del D. Lgt n°81/2008 e che il relativo procedimento si concludeva con sentenza n. 57/2017 G.U.P. Tribunale di Vasto di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena ex art. 444 c.p.p. (divenuta irrevocabile in data 29.11.2017 per passaggio in giudicato), con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione con pena sospesa.
1.3. Si costituivano in giudizio , e
contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti. In via subordinata, chiedevano accertarsi le quote di responsabilità imputabili in via concorrente a ai sensi dell’art. 1227 cc e all’ (la cui responsabilità veniva invocata per la omessa manutenzione dell’area di pertinenza stradale nella quale si era verificato il sinistro), oltre che, in ogni caso,
la condanna RAGIONE_SOCIALE a manlevare la convenuta da eventuali responsabilità risarcitorie, con contestuale istanza di autorizzazione a chiamare in causa queste ultime, in qualità di terze chiamate, ex artt. artt. 106 e 269 c.p.c..
1.4. Si costituiva, inoltre, , anch’egli resistendo nel merito e instando per la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE terza
1.5. Autorizzata la chiamata in causa delle terze chiamate, si costituiva la
preliminarmente eccependo la inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza oltre alla prescrizione del diritto esercitato dalla ai sensi dell’art. 2952 c.c., chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva formulata nei propri confronti. Resisteva, altresì, nel merito chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda formulata dagli attori e, in via subordinata, il contenimento RAGIONE_SOCIALE condanna a manlevare la convenuta nei limiti RAGIONE_SOCIALE quota di responsabilità del proprio assicurato, previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 1227, co. 1, c.c.
1.6. Si costituiva, infine, la quale, preliminarmente eccepita la propria carenza di legittimazione passiva, contestava illimitatamente la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata dai convenuti nei propri confronti, oltre che la domanda principale di parte attrice.
1.7. A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 180/2023 pubblicata il 08.06.2019, così statuiva:
«DICHIARA la responsabilità colposa concorrente tra e in persona del legale rappresentante p.t., nella determinazione del sinistro occorso a il 8.6.2016 in cui lo stesso è deceduto attribuendo la responsabilità dello stesso a nella misura del 40% ed a e
, in solido tra di loro, nella residua misura del 60% […
DICHIARA, pertanto, e obbligati in solido al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di:
mediante pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 178.345,00 in ragione del 60% RAGIONE_SOCIALE stessa;
mediante pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 191.805 in ragione del 60% RAGIONE_SOCIALE stessa;
mediante pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 137.965,00 in ragione del 60% RAGIONE_SOCIALE stessa;
e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore mediante pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 97.900,40 in ragione del 60% RAGIONE_SOCIALE stessa; previa devalutazione delle somme alla data del sinistro (8.6.2016) con interessi e rivalutazione alla data RAGIONE_SOCIALE presente decisione, oltre interessi successivi fino al soddisfo;
COGNOME e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie nella misura del 60% di € 3.000,00 oltre agli interessi dal 12.6.2016, in favore di
RIGETTA la domanda nei confronti di e RAGIONE_SOCIALE
RIGETTA le domande formulate nei confronti di
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e, conseguentemente, rigetta la domanda formulata nei confronti di questa;
COGNOME e al pagamento, in solido tra loro, ed in favore degli attori, delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida, in complessivi € 29.500,00 (di cui € 500,00 per spese vive, € 3.6000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 10.500,00 per la fase istruttoria, € 6.200,00 per la fase decisionale ed € 6.300,00 per au-
mento ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato versato;
COMPENSA tra gli attori ed i convenuti e le spese del presente giudizio; COGNOME , […
, e in solido tra di loro ed in favore delle terza chiamata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in complessivi € 20.000,00 (di cui € 3.1000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 8.500,00 per la fase istruttoria e € 6.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge;
NOME
in favore RAGIONE_SOCIALE terza chiamata
al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in complessivi € 20.000,00 (di cui € 3.1000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 8.500,00 per la fase istruttoria e € 6.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge»
e
La sentenza veniva impugnata da , i quali ne hanno chiesto la parziale riforma sulla scor-
ta di 4 motivi volti a censurare la decisione:
nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dell’ sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione che l’altezza RAGIONE_SOCIALE vegetazione in cui si trovava ad operare il era tale da impedire allo stesso di rendersi conto del pericolo e del posizionamento del muretto con la recinzione metallica allo stesso sovrastante, cosicché, quand’anche l’ avesse provveduto al taglio RAGIONE_SOCIALE vegetazione spontanea cresciuta sulla pertinenza stradale, il non si sarebbe comunque avveduto del dislivello;
nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dell’ in quanto la distanza tra il muretto ed il ciglio stradale era di circa 3,5 metri, con
la conseguenza che l’eventuale sfalcio da parte di non avrebbe interessato tutta l’area fino al muretto, non rinvenendosi norme che obbligassero l’ente gestore RAGIONE_SOCIALE strada a tanto, e che il muretto sarebbe stato, comunque invisibile;
nella parte in cui veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva delin quanto il sinistro in oggetto non rientrava tra
la quelli assicurati a mente RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE;
d) nella parte in cui veniva disposta la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore delle terza chiamata
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito.
Si costituiva, inoltre, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale resisteva all’appello limitatamente al terzo motivo chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto nel merito aderendo tuttavia alla tesi difensiva dell’appellante in punto di responsabilità da addebitare in capo ad
Si costituivano, infine, ,
(quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, unitamente a sulla minore chiedendo, in via principale, la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e, in via subordinata, rimettendosi alle valutazioni di questa Corte circa la fondatezza dei motivi di impugnazione, nei limiti in cui un eventuale accoglimento non modifichi l’an ed il quantum debeatur del risarcimento dei danni agli stessi riconosciuto in primo grado.
Non si costituiva , benchè ritualmente citato, dovendo pertanto dichiararsene la contumacia.
7. Preliminarmente, va dato atto che il presente gravame è volto a censurare la sentenza limitatamente alle parti in cui, da un lato veniva esclusa la responsabilità dell’ nella causazione del sinistro e, dall’altro, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di rigettando la domanda di manleva formulata dalla
Ciò premesso, si osserva come le censure non abbiano investito i capi di sentenza in cui veniva riconosciuta la responsabilità colposa concorrente per il sinistro oggetto di causa nella misura del 40% a carico del , e nella misura del 60% a carico di e in solido tra loro, né la quantificazione del danno ovvero il rimborso delle spese legali in favore RAGIONE_SOCIALE parte attrice.
Pertanto, non essendo sul punto la sentenza oggetto di impugnazione né, peraltro, avendo le altre parti processuali proposto appello incidentale avverso tale capo di sentenza, le relative statuizioni devono ritenersi non più controvertibili in quanto definitivamente coperte dal giudicato interno.
8. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, con atto del 02.07.2025 sottoscritto personalmente dalle parti, depositato e notificato il 03.07.2025, la difesa appellante dichiarava di rinunciare all’impugnazione promossa contro l’appellata
Precisamente, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare all’azione ed alla relativa impugnazione promossa contro quest’ultima, limitatamente ai capi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata riguardanti l’appellata di cui ai motivi 1, 2 e 4 dell’atto di appello, facendo salvo il gravame avverso la
Per tali motivi gli appellanti hanno chiesto di soprassedere dall’accertamento giudiziale del diritto azionato nei confronti di avendo desistito dal diritto di ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE stessa nella causazione sinistro, con compensazione integrale delle spese processuali tra gli appellanti, l’appellata e gli altri appellati
,
su e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore .
Con note di trattazione depositate in data 09.07.2025, gli appellanti chiedevano dunque dichiararsi la cessata la materia del contendere tra i medesimi ed con integrale compensazione delle spese di lite.
A tali richieste si uniformava la difesa di la quale, con note depositate il 08.09.2025, dichiarava di aver preso atto e, comunque, accettato tale rinuncia, anch’essa concludendo per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere a spese interamente compensate.
In aderenza a tale concorde richiesta – e constatata, peraltro, la assenza di contestazione delle altre parti costituite – va, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso da parte degli appellanti, con spese compensate, come richiesto dalle parti.
Conseguentemente, l’oggetto del presente giudizio di impugnazione deve essere circoscritto all’esame del solo terzo motivo di gravame, a mezzo del quale viene lamentata la erronea carente e/o omessa motivazione in ordine alla accertata carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE
8. Ai limitati fini che qui rilevano, la motivazione esplicitata in sentenza era consistita nel rilievo che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse fondatamente sostenuto e documentato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro in oggetto non rientrava tra quelli assicurati a mente RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Nel censurare tale statuizione, viene in primo luogo contestata la erronea qualificazione dell’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE alla stregua di carenza di legittimazione passiva sul rilievo che la eccepita inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza da parte RAGIONE_SOCIALE terza chiamata atterrebbe, non alla legittimazione ad causam, bensì al merito RAGIONE_SOCIALE questione.
Viene poi censurato il difetto di motivazione, all’uopo richiamando le vicende processuali del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e le difese in tale sede
svolte dalle parti, le quali non sarebbero in alcun modo state considerate da parte del giudice di prime cure.
In particolare, la aveva chiesto l’autorizzazione alla chiamata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la denegata ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda attrice domandando di essere – in tal caso – garantita dalla società in virtù di polizza RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_CARTA emessa in data 29.06.2013.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva resistito eccependo che la polizza RAGIONE_SOCIALE copriva solamente il rischio inerente l’attività turistica RAGIONE_SOCIALE assicurata, cosicché, essendo il terreno su cui era avvenuto il sinistro in uso ad altro soggetto e non facendo parte RAGIONE_SOCIALE struttura turistica, il sinistro non risultava coperto. A ciò aveva aggiunto che erano espressamente esclusi dalla garanzia i sinistri causati da un veicolo a motore.
Con le proprie prime memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la
aveva tuttavia sostenuto come il rischio risultasse assicurato in virtù delle previsioni degli artt. 2 e 3 del contratto di RAGIONE_SOCIALE, nelle cui condizioni integrative descriveva, inoltre, l’oggetto del rischio assicurato facendo riferimento ad un villaggio turistico la cui struttura è ubicata in un sito interamente recintato di 50.000,00 metri quadrati.
Su tali basi, gli appellanti sostengono che il terreno nel quale era avvenuto il sinistro rientrerebbe all’interno dell’area recintata e, dunque, nella struttura assicurata.
Sostengono, inoltre la evidente contraddizione insita nelle conclusioni cui perveniva il primo giudice laddove, viceversa, lo stesso aveva ritenuto accertato che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE fosse da riconnettersi alla violazione dell’obbligo di custodia RAGIONE_SOCIALE struttura teatro del sinistro, e ciò in quanto proprietaria del terreno.
Del tutto destituite di fondamento risulterebbe in ogni caso l’eccezione di non operatività RAGIONE_SOCIALE polizza ove volta a sostenere che il terreno, in quanto staccato dalla struttura turistica, non costituirebbe pertinenza di quest’ultima.
A tal proposito, l’istruttoria espletata in primo grado avrebbe, viceversa, dimostrato che l’incidente si era verificato sulla particella 4094, fg. 8, del NCU Comune di Torino di Sangro (come risultante dalla foto panoramica con i confini catastali e dalle foto e dai rilievi dei Carabinieri), sulla quale era costruito l’intero villaggio turistico. Il terreno teatro del malaugurato incidente mortale costituirebbe, pertanto, una pertinenza del sia in quanto medesima particella catastale sulla quale insiste tutta la struttura del villaggio, sia in quanto situato a pochi metri dal parco giochi RAGIONE_SOCIALE struttura, in posizione adiacente alla struttura stessa.
Anche l’ulteriore eccezione sollevata dalla per escludere l’operatività RAGIONE_SOCIALE polizza (circa il fatto che il terreno fosse in uso ad altro soggetto) risulterebbe del tutto destituita di fondamento alla luce degli esiti dell’istruttoria, dalla quale sarebbe emerso che il terreno che coltivava era posto dietro il villaggio, in un’area completamente diversa e distante dal luogo del sinistro (circostanza confermata da tutti i testi sentiti sul punto, che avrebbero chiarito come gli ulivi coltivati da questi fossero collocati su una zona diversa e distinta, mentre il terreno teatro del sinistro era adiacente alla struttura turistica ed non era mai stato coltivato prima).
Ritiene questa Corte che, pur cogliendo effettivi profili di criticità RAGIONE_SOCIALE motivazione, le censure non possano condurre ad una riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nel senso perorato da parte appellante.
9.1. Preliminarmente, deve essere condivisa la censura di parte appellante volta a contestare la erronea qualificazione dell’eccezione proposta da
A differenza RAGIONE_SOCIALE specifica statuizione adottata in sentenza, il provvedimento assunto va più correttamente inteso come rigetto RAGIONE_SOCIALE doman-
da in ragione RAGIONE_SOCIALE inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza e non come inammissibilità conseguente al difetto di una condizione dell’azione.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in particolare, era stata espressamente convenuta quale titolare dell’obbligazione risarcitoria e, quindi, legittimata a contraddire rispetto alla pretesa relativa al fatto illecito dal quale la prima originava. Dall’istruttoria espletata in primo grado, nondimeno, il primo giudice e, a monte, la terza chiamata -aveva ricavato la prova di un fatto impeditivo alla pretesa attorea e, cioè, che il sinistro in oggetto non rientrava tra quelli assicurati, con la conseguenza che il mancato accoglimento in parte qua RAGIONE_SOCIALE domanda non era dipeso dalla negazione del rapporto assicurativo e, dunque, dall’insussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione RAGIONE_SOCIALE terza chiamata a contraddire rispetto alla pretesa nei suoi confronti fatta valere, quanto piuttosto da un accertamento nel merito del fatto illecito oggetto di causa, ciò da cui deriva, non il difetto di legittimazione passiva, bensì il rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva.
9.2. Sotto diverso profilo, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza RAGIONE_SOCIALE motivazione comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto di un requisito formale indispensabile nei soli casi RAGIONE_SOCIALE ‘mancanza assoluta sotto l’aspetto materiale e grafico’, RAGIONE_SOCIALE ‘motivazione apparente’, cioè inidonea a far comprendere la ratio decidendi, anche sotto l’aspetto del fatto, del ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ e RAGIONE_SOCIALE ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, restando estranea al vizio una verifica anche RAGIONE_SOCIALE sufficienza e RAGIONE_SOCIALE razionalità RAGIONE_SOCIALE motivazione sulle quaestiones facti (Cass. n. 7090/2022); per quanto specificamente rileva, ‘si è in presenza di una ‘motivazione apparente’ allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del
convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarlo con le più varie ed ipotetiche congetture.’ (Cass. n. 2622/2024; Cass. n. 17724/2023).
Nella specie, la sentenza impugnata si era sul punto limitata ad affermare che: ‘la RAGIONE_SOCIALE ha fondatamente sostenuto e documentato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro in oggetto non rientra tra quelli assicurati a mente RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE ‘.
Sebbene la motivazione non sia inesistente, la stessa è, in parte qua , tanto ridotta da risultare apparente. Non spiega infatti le ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta carenza di legittimazione attiva, né rende in alcun modo intellegibile quale sia stata la valutazione del compendio istruttorio e, in particolare, gli elementi da cui ritenere che il sinistro travalicasse il perimetro del rischio assicurato.
9.3. Spetta dunque a questa Corte, considerata la natura devolutiva dell’appello, procedere ad un nuovo esame circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati nei confronti RAGIONE_SOCIALE terza chiamata il quale, tuttavia, non può che condurre alle medesime conclusioni circa la inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza ed il conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva.
In primo luogo, non è in contestazione la circostanza che tra la
e la intercorresse un contratto di RAGIONE_SOCIALE ‘R.C. Rischi Diversi’, di cui alla polizza n. 030.NUMERO_CARTA emessa in data 29.06.2013 e relativa al rischio come di seguito descritto: ‘Si assicura un villaggio turistico, con n° 210 posti letto, in villini in muratura, nonché le Strutture presenti, Piscina, Campo di Calcetto, Bagni Comuni, Ristorante, Negozio/bazar, Bar, Parco giochi. La struttura è ubicata in un sito, interamente recintato di 50.000,00 mq La garanzia comprende i seguenti servizi complementari all’attività assicurata disciplinati dalle relative condizioni spe-
ciali di polizza come di seguito indicato: – ristorante, bar – – 1 spacci, negozi – 1 piscine, impianti sportivi– 1 autorimesse parcheggi -“.
L’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalla terza chiamata e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE documentazione contrattuale (cfr. doc. 1, fasc. di I grado , permette di distinguere le diverse coperture assicurative sottese a tali tipologie di polizza.
In particolare, l’art. 3 (Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni) RAGIONE_SOCIALE sezione ‘B. Informazioni sul contratto’, prevede che ‘La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) offre all’Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività assicurata. L’RAGIONE_SOCIALE può essere estesa anche alla garanzia R.C.O., che tutela l’Assicurato dalla eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro’.
Nella successiva sezione ‘Norme che regolano l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile’, in relazione alla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l’art. 13 prevede che:
‘L’impresa in base alle dichiarazioni dell’Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza del massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne l’ stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’ da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge’.
Alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE diversa ipotesi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), provvede poi il successivo art. 14, secondo il
quale ‘Qualora l’RAGIONE_SOCIALE comprenda anche la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro l’impresa si obbliga altresì a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad RAGIONE_SOCIALE obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente RAGIONE_SOCIALE;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base RAGIONE_SOCIALE “Tabella delle menomazioni” approvata con decreto del RAGIONE_SOCIALE del 12 luglio 2000.
Purché soggetti ad RAGIONE_SOCIALE obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l’RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:
i lavoratori parasubordinati e interinali;
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’As-
sicurato sia in regola con gli obblighi per l’RAGIONE_SOCIALE infortuni di legge’.
Ciò premesso, se da un lato non risulta oggetto di contestazione la circostanza che la tipologia di polizza sottoscritta dalle parti concernesse unicamente la responsabilità civile di verso terzi (R.C.T.) e non anche la responsabilità civile di quest’ultima verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), dall’altro non può non rilevarsi come, anche laddove volesse per ipotesi ricondursi la polizza nell’ambito di quest’ultima categoria, la relativa
operabilità risulterebbe comunque inibita dalla circostanza che l’assicurata non era in regola con gli obblighi per l’RAGIONE_SOCIALE infortuni di legge nei confronti del
Dovendo dunque farsi unicamente riferimento alle condizioni relative alla tipologia polizza R.C.T., deve in primo luogo rilevarsi che -diversamente da quanto sostenuto dalla appellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -la copertura RAGIONE_SOCIALE non possa essere esclusa sulla scorta dell’art. 19 delle condizioni di RAGIONE_SOCIALE.
Seppur infatti è vero che tale clausola esclude i danni derivanti da circolazione nonché dall’impiego di veicoli a motore, dall’altro non appaiono soddisfatte le ulteriori condizioni di cui alle clausole c) e d) le quali richiedono, rispettivamente, che la circolazione avvenga su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate e la conduzione del veicolo ad opera di persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che, anche volendosi prescindere dalle questioni concernenti l’estensibilità RAGIONE_SOCIALE copertura RAGIONE_SOCIALE alla porzione di terreno ove si era verificato il sinistro in quanto parte RAGIONE_SOCIALE struttura turistica, -oltre che dalla preliminare questione circa il soggetto che di tale terreno facesse effettivamente uso -risulti dirimente la circostanza che il non possa essere ritenuto terzo ai fini che qui vengono in rilievo.
Sotto tale profilo, l’art. 18 del contratto assicurativo esclude dal novero dei terzi, tra l’altro, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza RAGIONE_SOCIALE loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’RAGIONE_SOCIALE.
Tale esclusione trova giustificazione nell’esigenza di evitare il maggior rischio, non determinabile ex ante , e quindi non rapportabile alla misura del premio, correlato alla maggiore esposizione al rischio di tali soggetti rispetto a
tutti gli altri terzi, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale . Deroga invece a tale esclusione, estendendo la garanzia in favore dell’assicurato, l’art. 2 delle condizioni integrative di polizza, laddove prevede che siano considerati terzi taluni soggetti che, pur astrattamente rientrando fra quelli esclusi, si rechino presso le sedi dell’assicurata per ragioni lavorative ma non partecipino direttamente all’attività cui si riferisce l’RAGIONE_SOCIALE nonché i titolari e i dipendenti di imprese che prendano parte ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività oggetto RAGIONE_SOCIALE polizza ma, diversamente da quanto avviene per i dipendenti dell’impresa assicurata, vi prendano parte solo in via occasionale.
La ratio dell’art. 2 è quella di perimetrare il rischio di polizza al fine di limitare la risarcibilità dei danni nei soli confronti di quei soggetti che entrino nei luoghi coperti dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE per ragioni estemporanee e occasionali (e che, come tali, siano effettivamente terzi), viceversa escludendo la risarcibilità di quegli eventi che coinvolgano soggetti i quali prestino stabilmente manovalanza sul sito e che, perciò soltanto, importino una maggiore esposizione al rischio.
Nel caso di specie, l’esame delle risultanze istruttorie, se da un lato sembra escludere la presenza saltuaria ed occasionale del sui luoghi di proprietà RAGIONE_SOCIALE dall’altro permette di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto o, quantomeno, di dipendenza intercorrente tra assicurata e danneggiato. Come è noto, infatti, ‘Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato’ (Cass. n. 4500/2007).
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità RAGIONE_SOCIALE prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass. 14394/2024; Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 13935 del 2006; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. S.U. n. 379 del 1999).
Nel caso in esame, particolarmente significativa ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto in termini di subordinazione deve ritenersi la circostanza che il fosse regolarmente adibito, con carattere di continuità, allo svolgimento delle mansioni più disparate presso la struttura turistica
Tali circostanze risultano invero ampiamente confermate dalle dichiarazioni rese dai testi (‘Io vedevo che effettuava lavori di giardinaggio e conduceva la navetta su incarico di ‘; ‘Non lo so, io lo vedevo sempre intorno al villaggio’; verbale ud. del 18.01.2021) (‘Il mi ha riferito che stava andando a fare dei lavori al ; ‘Sapevo che lavorava per i presso il ; ‘Si è vero, so che lavorava con i e faceva il ‘tutto fare’ all’interno del Villaggio ; ‘Si, è vero, quando non giudava faceva il tutto fare al ; verbale ud. del 10.05.2021) (‘Non so chi esattamente gli aveva dato l’ordine ma lavorava nella struttura’; ‘Si è vero. So che tutti i giorni era al villaggio’; ‘Svolgeva diverse attività all’interno del villaggio ed è capitato che, quando eravamo insieme, ricevesse una telefonata dal e doveva scappare al lavoro’; verbale ud. del 27.09.2021) e (‘Si è vero,
ho visto il lavorare spesso in quella struttura’; ‘Io ho sempre visto il sig. dare indicazioni ai dipendenti ed il era un tuttofare nella struttura. In particolare, l’ho visto lavare i vetri dei Bungalows. Non so se questo ricordo si riferisca a quell’anno o agli anni precedenti’; verbale ud. del 28.02.2022), oltre che avvalorate dalle risultanze del ‘diario di lavoro’ sul quale il era solito appuntare, in corrispondenza di ciascuna data, la località presso il quale avrebbe prestato la propria attività lavorativa e dal quale emerge una presenza pressoché quotidiana presso il ‘villaggio’ (cfr. doc. 2; fasc. di primo grado di parte attrice). Tale ricostruzione, inoltre, non può che essere avvalorata ulteriormente da indici presuntivi del rapporto di subordinazione, individuabili nella circostanza che il fosse formalmente dipendente RAGIONE_SOCIALE società a sua volta amministrata dal medesimo – nonché collegata alla di cui la prima deteneva una quota minoritaria del capitale sociale (cfr. visure camerali in atti, docc. 10 e 11; fasc. di I grado di parte attrice) -e che permette agevolmente di ritenere, sulla base dell’ id quod plerumque accidit , la soggezione del nei confronti del proprio datore di lavoro, quandanche il corrispondente potere direttivo fosse esercitato nella veste di amministratore RAGIONE_SOCIALE collegata società. In conclusione, dunque, il sinistro non rientrava nella copertura oggetto RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE n. 030NUMERO_CARTA014.0000913200 stipulata tra le parti, non operando la garanzia R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) poiché il non può essere considerato terzo ai sensi dell’art. 2 delle condizioni di Polizza.
L’accoglimento RAGIONE_SOCIALE eccezione di inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza determina, quale logica conseguenza, il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva spiegata dagli odierni appellati nei confronti RAGIONE_SOCIALE appellata In conclusione, l’appello deve essere respinto e tale esito comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art. 1. RAGIONE_SOCIALE Legge citata) ‘ ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge’, locuzione che va interpretata (v. Cass. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
Nei rapporti tra appellanti ed appellata le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dell’effettivo decisum , secondo i valori medi, con esclusione RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria, la quale non è stata svolta e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE rinuncia.
Quanto ai rapporti tra gli appellanti e da un lato, e tra gli appel-
lanti e
,
,
e
dall’altro, l’intervenuta estinzione del giudizio tra le parti, unitamente alla circostanza che l’appello non abbia investito la sentenza in punto di an e quantum risarcitorio, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello come sopra proposto, così decide:
dichiara la contumacia di ;
dichiara l’estinzione del giudizio tra gli appellanti e l’
rigetta, per il resto, l’appello e, per l’effetto, dichiara la inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza n. NUMERO_CARTA, con conseguente conferma del rigetto RAGIONE_SOCIALE
domanda di manleva azionata nei confronti di
condanna gli appellanti
,
e
in solido tra loro, a rifondere alla appellata
le spese del grado, che liquida in € 14.239,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi;
2) compensa interamente le spese di lite tra gli appellanti e gli appellati
tra gli appellanti e
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l’impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME