Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6681 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATO NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11806/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore , COGNOME NOME in qualità di socio RAGIONE_SOCIALEa cancellata RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOMEINDIRIZZO
NOME, COGNOME NOME, nella qualità di soci RAGIONE_SOCIALEa cancellata RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, nella qualità di erede universale di NOME COGNOME;
– intimati – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione n. 30024/2024 depositata il 21/11/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e i consorziati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proposero opposizione, dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, quale debitore principale, e dei consorziati quali obbligati in solido, a titolo di compenso professionale, per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal 1998 al 2002; ciò, in relazione al l’ impugnazione di una delibera del Comune di diniego di apertura di un accesso alla INDIRIZZO», per rendere concreta la possibilità di realizzare una lottizzazione industriale su area edificabile di proprietà del RAGIONE_SOCIALE in San Pietro in Gu.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato €. 293.003,48 oltre altri oneri (IVA, CPA e tassa liquidazione parcella) per l’AVV_NOTAIO. COGNOME ed €. 288.833,14 oltre oneri per l’AVV_NOTAIO. COGNOME in riferimento al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione pa ri, con le opere di urbanizzazione, a 15 miliardi di lire; da detti importi erano stati detratti gli acconti già percepiti.
Il RAGIONE_SOCIALE e le società consociate eccepirono che i parametri individuati per la liquidazione fossero incongrui perché il valore RAGIONE_SOCIALEa causa
avanti al TAR Veneto non era pari al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione ma era indeterminabile, posto che l’attività era consistita soltanto nell’azione per l’ annullamento del provvedimento amministrativo avente ad oggetto la negazione RAGIONE_SOCIALE‘accesso dalla strada pubblica; sostennero, perciò, di aver già corrisposto il dovuto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE revocò il decreto ingiuntivo e, utilizzando i parametri RAGIONE_SOCIALEe cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, condannò gli opponenti al pagamento a favore d ell’AVV_NOTAIO. COGNOME RAGIONE_SOCIALEa differenza fra €. 63.417,86 ed €. 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA e CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e in favore d ell’AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALEa differenza fra €. 54.711,14 ed €. 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA, CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo.
L a Corte di Appello di Venezia accolse parzialmente l’appello RAGIONE_SOCIALE avvoca ti, ritenendo corretta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe di cui allo scaglione indeterminabile, ma aumentando nella misura massima il compenso RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali; condannò, perciò, gli appellati al pagamento a favore d ell’AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALEa maggior somma costituita dalla differenza fra €. 82.635,09 oltre oneri ed €. 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e a favore d ell’AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALEa differenza fra €. 73.928,37 oltre oneri ed €. 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo, confermando per il resto il provvedimento impugnato.
In particolare, il secondo giudice confermò che i compensi non potessero essere parametrati al valore RAGIONE_SOCIALEa intera lottizzazione e RAGIONE_SOCIALEe opere di urbanizzazione, perché l’attività aveva riguardato il diniego di un’apertura di accesso alla pubblica via.
Avverso la suddetta sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi illustrati da successiva memoria.
Hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e alcuni dei consorziati.
Con l’ordinanza n. 30024 del 21.11.2024, la Corte di Cassazione, sezione seconda, ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso – con i quali
veniva censurata la pronuncia di appello per avere ritenuto che il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia non corrispondesse al valore RAGIONE_SOCIALEa lottizzazione e RAGIONE_SOCIALEe opere di urbanizzazione – affermando, per quanto qui rileva, che «in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALE onorari di AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Tariffa forense approvata con decreto ministeriale n. 585/1994 (applicabile ratione temporis ), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al Giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda è l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali RAGIONE_SOCIALEa vicenda. Anche per i ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo vige il principio per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari di AVV_NOTAIO, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va desunto dalla domanda e cioè dall’entità obbiettiva RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere, a prescindere dall’importanza economica che soggettivamente possa essere attribuita alla controversia dagli interessati». L’ordinanza ha accolto il quinto motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia per il riesame RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO volta a ottenere il compenso per l’intero e non soltanto per la metà.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391bis e 395, n. 4) c.p.c., sulla scorta di un’unica censura.
Il RAGIONE_SOCIALE e le società consorziate indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso.
Son rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 21.01.2026 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia un errore di fatto revocatorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c., per avere il
Collegio giudicante del tutto travisato la realtà processuale a fondamento del giudizio di legittimità, supponendo l’esistenza di una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello e del conseguente ricorso per Cassazione proposto dall’ AVV_NOTAIO COGNOME. Le pronunce di primo e secondo grado, infatti, si sono poste espressamente il problema di determinare il valore RAGIONE_SOCIALE‘affare per il quale l’ AVV_NOTAIO COGNOME (e l’ AVV_NOTAIO COGNOME) hanno prestato la loro opera. Al riguardo, i giudici d’appello hanno affrontato le deduzioni RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO COGNOME e le hanno rigettate con una statuizione tutta incentrata sull’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa vertenza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa. Nella prospettiva di questo univoco contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello , il ricorrente aveva formulato i primi quattro motivi di ricorso: le censure erano specificamente dirette a contestare vari errori di giudizio in cui era incorsa la sentenza d’a ppello proprio nella individuazione di quali siano stati «oggetto e valore RAGIONE_SOCIALEa vertenza», da farsi coincidere nella realizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione e nella valorizzazione dei lotti per cui si era, solo per tramite RAGIONE_SOCIALEa difesa, ottenuta la concessione ad aedificandum , e non nella mera impugnazione del «diniego di un’apertura di un accesso sulla pubblica via». Lamenta il ricorrente che la Cassazione abbia fondato la statuizione di rigetto dei quattro motivi di ricorso sull’asserto per cui il valo re RAGIONE_SOCIALEa controversia introdotta innanzi al G.A. andrebbe sempre e comunque considerato come «indeterminabile». In questo modo, il Collegio giudicante è incorso nell’integrale travisamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contendere , a causa RAGIONE_SOCIALE‘errata ricognizione del thema disputandum , che lo ha portato, per un’erronea percezione dei fatti processuali rilevanti per il giudizio di legittimità -e, nello specifico, per un’erronea percezione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata a travisare la realtà in atti, pronunciandosi in modo del tutto disconnesso dalle questioni controverse e assumendo a snodo decisivo un tema la cui pertinenza al quid disputandum è esclusa in modo incontrovertibile dagli atti di causa. Precisa altresì il ricorrente che il denunciato travisamento
emerge dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti interni del giudizio di legittimità, soli rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica di un errore di fatto revocatorio ex artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c., e consiste nella divergenza tra quanto attestato dagli atti di causa (sentenza e motivi di ricorso) e quanto erroneamente percepito dal giudicante; aggiunge che il fatto travisato non ha costituito oggetto di controversia tra le parti, nessuna RAGIONE_SOCIALEe quali, in nessuna fase o grado del giudizio, ha mai dedotto in causa che, per individuare lo scaglione, potesse essere sufficiente il fatto che si trattasse di un ricorso amministrativo per annullamento.
1.1. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
L’art. 391 -bis comma 1 c.p.c. limita la revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze e RAGIONE_SOCIALEe ordinanze RAGIONE_SOCIALEa Cassazione a quelle affette da errore di fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4) c.p.c. Secondo le Sezioni Unite, l’errore rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4) c.p.c. in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Cassazione: a)consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE‘asserito errore non abbia costituito terreno di discussione RAGIONE_SOCIALEe parti); b)non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c)deve possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘evidenza assoluta e RAGIONE_SOCIALE‘immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d)deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte (Cass. Sez. U n. 20013 del 19/7/2024). Inoltre, è esperibile la revocazione per l’errore di fatto nel quale sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta; ciò anche nel caso in cui la motivazione non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte con i motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), ma una errata
considerazione e interpretazione del contenuto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U n. 31032 del 27/11/2019; nello stesso senso, Cass. Sez. 2 n. 16297 del 17/6/2025; in ipotesi di erronea supposizione RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di un motivo di ricorso, fatto processuale invece esistente, Cass. Sez. 5, n. 10032 del 24/04/2018, Cass. Sez. 6 – 3, n. 11530 del 06/06/2016).
Nel caso di specie non ricorre nessuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi sopra elencate, in quanto la censura svolta non intercetta un qualche errore di fatto, come sopra definito, in cui sarebbe incorsa la Cassazione, ma lamenta un errore di giudizio.
L’ordinanza di cui si chiede la revocazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi con i quali il ricorrente censurava la sentenza d’appello impugnata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘errata determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa al fine RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei compensi spettanti all’AVV_NOTAIO . Tale scelta è stata determinata , come espressamente esposto a pag. 8 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, dal fatto che tutte le doglianze erano fondate su un unico errore di diritto, riferito alla « sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE‘importanza economica RAGIONE_SOCIALE‘affare con il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività di difesa ». Con questa affermazione, l’ordinanza ha individuato la questione oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, senza alcuna erronea percezione né sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, né sui motivi di ricorso. Infatti, sia i contenuti RAGIONE_SOCIALEe due sentenze di merito (punti 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, pag. 4 e 5), sia le doglianze espresse nei primi quattro motivi di ricorso per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello (punti 1, 1.2, 1.3, 1.4, da pag. 6) sono puntualmente riassunti nell’ordinanza e risultano pienamente congruenti con l’affermazione di cui a pag. 8 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza sopra riportata. Specificamente, l’ordinanza ha considerato (pag. 5) che la Corte d’appello aveva confermato che i compensi non potevano essere parametrati al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione e RAGIONE_SOCIALEe oper e di urbanizzazione, perché l’attività aveva riguardato il diniego di una apertura di accesso alla via pubblica. Di seguito, l’ordinanza ha considerato che con il primo motivo di ricorso (punto
1.1) il ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato il valore RAGIONE_SOCIALEa causa senza correlarlo all’intero valore RAGIONE_SOCIALEa lottizzazione e alle opere di urbanizzazione, senza considerare che, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘attività dei professionisti, l’area avrebbe subito un declassamento. Con il secondo motivo (punto 1.2) il ricorrente lamentava che senza l’accesso alla strada statale non avrebbe potuto esserci lottizzazione e perciò il valore RAGIONE_SOCIALEa causa andava parametrato al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera opera di urbanizzazione. Con il terzo motivo (punto 1.3) il ricorrente lamentava la violazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense del 1994, secondo le quali nelle cause amministrative era necessario fare riferimento al valore dei diversi interessi, per cui era necessario stabilire quali fossero i confliggenti interessi. Con il quarto motivo (punto 1.4) il ricorrente lamentava l’omessa disamina RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva svolta dal 1998 al 2003, che era stata fondamentale e necessaria per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa lottizzazione, altrimenti preclusa. All’evidenza, nel momento in cui l’ordinanza ha esposto il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e anche la posizione del ricorrente, così come espressa nei suoi motivi di ricorso, in termini che il ricorso per revocazione non sostiene viziati da errore, ha dimostrato di avere percepito i fatti di causa senza incorrere in alcun errore revocatorio.
Di seguito, l’ordinanza ha richiamato il principio secondo il quale la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto va considerata di valore indeterminabile, poiché la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda è l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali RAGIONE_SOCIALEa vicenda. Quindi, ha espresso il concetto secondo il quale, anche per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, vige il principio per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari di AVV_NOTAIO, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va desunto dalla domanda, e cioè dall’entità obbiettiva RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere, a prescindere dall’importanza economica attribuita alla controversia dagli interessati. In conclusione, l’ordinanza ha dichiarato che la Corte d’appello
e prima il Tribunale avevano correttamente applicato il principio alla fattispecie, in quanto avevano esaminato in dettaglio il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dagli avvocati (pag. 9 ordinanza impugnata).
In definitiva, a fronte del dato che l’attività giudiziale per la quale i difensori chiedano il compenso era consistita in impugnativa al TAR, l’ordinanza ha ritenuto che non fosse corretto entrare nel merito del valore e RAGIONE_SOCIALE interessi economici RAGIONE_SOCIALE‘affare e ha ritenuto che la sentenza impugnata si sottraeva alle critiche in quanto aveva esaminato in dettaglio il contenuto del l’attività difensiva ; ha applicato – conformemente alla vocazione del giudizio di legittimità – un principio generale, già elaborato dalla Suprema Corte ed espressamente richiamato a pag. 9 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza (Cass. Sez. 2, n. 1754 del 24/01/2013, Sez. 2, n. 15061 del 11/06/2018, Sez. 2, n. 8599 del 16/03/2022), che attribuisce importanza decisiva -nelle controversie per annullamento di atto amministrativo -al petitum e alla causa petendi , a nulla rilevando i risvolti patrimoniali RAGIONE_SOCIALEa vicenda, anche successivi alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda. Erroneamente il ricorrente sostiene che, in ordine alla necessità di procedere all ‘effettivo scrutinio del valore RAGIONE_SOCIALE‘affare, si fosse formato il giudicato interno e che comunque, non tenendo conto di quel dato, l’ordinanza abbia erroneamente percepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALE atti di causa: l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa quantificazione dei compensi in quanto eseguita in termini non rispettosi RAGIONE_SOCIALEa tariffa per non essere stata correttamente valutato l’affare all’evidenza imponeva al giudice di legittimità di individuare, in primo luogo, quale fosse il parametro da prendere legittimamente a riferimento.
Quindi, quello qui censurato è un ordinario giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, che non deve assecondare le argomentazioni di merito né in quanto svolte dai giudici del fatto né in quanto svolte nel ricorso e che, come tale, non presenta alcun errore di fatto passibile di revocazione. In altri termini, il ricorrente ha inammissibilmente censurato in sede di revocazione l’attività valutativa, cioè le argomentazioni espresse in diritto
in tema di determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nella specifica fattispecie .
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi , al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa ex lege.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, il 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME