Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30261 Anno 2024
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Civile Ord. Sez. L Num. 30261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20046-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI ENNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 350/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 14 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 20046/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
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COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE quale successore nei rapporti facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della delibera n. 512/2011 di revoca della delibera n. 921/2007 nella parte concernente la liquidazione in favore dell’istante, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE nel ruolo di direttore amministrativo, del compenso relativo all’attività di presidente della commissione aggiudicatrice di una gara di appalto, per carenza di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE e comunque il riconoscimento del diritto al compenso e l’insussistenza dell’obbligo di restituzione;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere la fattispecie regolata dall’art. 24 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 ed a tale stregua operare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico operare, non solo con riferimento ad ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio, ma a qualsiasi incarico comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, sussistendo pertanto in relazione all’indebito oggettivo accertato in capo all’istante con la delibera n. 512/2011 l’obbligo restitutorio, da assolversi con riguardo all’importo al netto effettivamente percepito;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione l’RAGIONE_SOCIALE, pur intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo di cui al d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012, lamenta la non conformità a diritto della decisione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di inammissibilità
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dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE non avendo indicato quali parti del provvedimento impugnato avesse inteso sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche avesse richiesto;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 nonies , l. n. 241/1990 e 1, comma 136, l. n. 311/2004, il ricorrente imputa a carico della Corte territoriale l’aver ignorato la qualificazione di atto di revoca dalla stessa ASP attribuita alla delibera n. 512/2011 e, così, illegittimamente escluso l’applicabil ità delle norme invocate che richiedono l’adozione dell’atto entro un termine ragionevole da ritenersi nella specie superato;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 53, commi 2 e 7, del medesimo d.lgs., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale assumendo non operante il principio di onnicomprensività della retribuzione non essendo il ricorrente dipendente dell’amministrazione che aveva conferito l’incarico e non rientrando l’incarico conferito nei compiti di istituto;
che il primo motivo, si rivela infondato, risultando il giudizio di piena ammissibilità dell’atto d’appello espresso dalla Corte territoriale conforme all’orientamento accolto da questa Corte circa l’interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. nuovo testo (cfr. Cass., S.U., n. 27199/2017);
che parimenti infondato risulta il secondo motivo avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto l’inapplicabilità delle norme qui invocate, per essere l’atto deliberativo n. 512/2011 relativo al trattamento economico afferente ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato, così da configurarsi, a prescindere dal nomen iuris attribuito, quale atto di gestione del rapporto adottato con i poteri del privato datore di lavoro;
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che ancora infondato deve ritenersi il terzo motivo, atteso che, accertato essere all’epoca il ricorrente in posizione di dirigente dipendente di amministrazione pubblica (RAGIONE_SOCIALE) e non smentito l’esercizio in tale posizione delle funzion i di direttore amministrativo dell’RAGIONE_SOCIALE, la pronunzia della Corte territoriale si rivela coerente con la formulazione letterale dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001per cui il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico opera non solo con riferimento ad ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio, ma a qualsiasi incarico comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa e con l’inter pretazione accolta da questa Corte anche con le decisioni che il ricorrente ha inteso invocare in senso contrario (cfr. Cass. n. 8261/2017 e Cass. n. 28150/2018)
che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la RAGIONE_SOCIALE intimata svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 23 ottobre 2024.
La Presidente (NOME COGNOME)