Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4088 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4088 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8510/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Reggio Calabria n. 494/2022 depositata il 01/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha concluso con l ‘ architetto NOME COGNOME, nel 1999 e nel 2001, due contratti a termine, ai sensi rispettivamente dell ‘ art. 51, comma 5, della legge n. 142 del 1990 e dell ‘ art. 110 del T.U. n. 267 del 2000, conferendogli, con il primo, l ‘ incarico di responsabile del settore tecnico manutentivo ed ingegnere capo dei lavori del Comune e con il secondo, in aggiunta a quello di responsabile del settore tecnico manutentivo, l ‘ incarico di responsabile del procedimento delle opere
pubbliche.
Dopo la cessazione del secondo incarico, avvenuta il 30 maggio 2006, il NOME ha avviato, con atto dell ‘ 8 gennaio 2009, un procedimento arbitrale per sentire condannare lo stesso Comune alla remunerazione delle prestazioni professionali svolte in esecuzione dei suddetti contratti. Il collegio arbitrale ha declinato la propria competenza, qualificando il rapporto intercorso tra le parti come parasubordinato.
A seguito di ciò, il Comune di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato il 16 ottobre 2013, ha chiesto al Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, di voler dichiarare la nullità delle clausole dei contratti a termine conclusi con il COGNOME che riconoscevano alcune indennità e di voler condannare quest ‘ ultimo al pagamento della somma di euro 147.070,10, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso dei rapporti di lavoro, invocando il principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all ‘ art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il COGNOME si è costituito nel giudizio davanti al Tribunale di Locri il 28 marzo 2014, chiedendo il rigetto del ricorso, nonché, in via riconvenzionale, la condanna del Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma complessiva di euro 562.407,75, così suddivisa: -euro 112.545,58 a titolo di differenze di posizione stipendiale per retribuzioni, TFR e indennità di risultato; – euro 134.462,02, a titolo di compensi ex art. 18 della legge n. 108 del 1994; – euro 140.466,32, a titolo di compensi per i compiti di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione; – euro 174.933,83, a titolo di rimborso spese. In subordine ha chiesto il pagamento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
All ‘ esito del giudizio di primo grado, Il Tribunale di Locri ha parzialmente accolto la domanda principale e ha condannato il COGNOME al pagamento in favore del Comune della somma di euro 70.000,00, respingendo la domanda riconvenzionale.
La Corte d ‘ appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 494/2022, pubblicata il 1° dicembre 2022 e notificata il 30 gennaio 2023, ha rigettato l ‘ appello principale proposto dal COGNOME e, in accoglimento dell ‘ appello incidentale dell ‘ ente e parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Locri, ha condannato lo stesso COGNOME al pagamento della somma di euro 147.070,10, oltre accessori e spese, in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a titolo di restituzione per compensi non dovuti.
Quanto all ‘ appello principale del COGNOME, la sentenza impugnata ha parzialmente accolto l ‘ eccezione di prescrizione che il Comune aveva già formulato in primo grado a fronte delle richieste del COGNOME e che il giudice di primo grado aveva disatteso.
Ha evidenziato la Corte territoriale come una parte delle pretese avanzate dal COGNOME -quelle concernenti le differenze stipendiali, il TFR e l ‘ indennità di risultato -fossero relative a un rapporto di lavoro subordinato e fossero pertanto soggette alla prescrizione quinquennale, che doveva dirsi ormai maturata all ‘ atto della costituzione in giudizio in primo grado, allorché quelle pretese erano state per la prima volta avanzate; esse non avevano formato oggetto del giudizio arbitrale e la relativa prescrizione non poteva pertanto dirsi interrotta dall ‘ atto introduttivo di quel giudizio.
Quanto alle altre pretese, riguardanti i compensi incentivanti, la Corte territoriale ha escluso la prescrizione, interrotta dall ‘ atto introduttivo del giudizio arbitrale, ma ha negato la loro spettanza, in nome del principio di onnicomprensività della retribuzione. Ha premesso la Corte che il primo incarico conferito al COGNOME gli aveva attribuito le competenze di funzionario direttivo di Area D (perché questo era il posto vacante), mentre il secondo incarico era relativo al posto di responsabile del settore tecnico manutentivo, istruttore direttivo categoria D. Quindi, le assunzioni erano state operate per il posto di funzionario per il quale il Comune aveva disposto la corresponsione del trattamento economico. Gli incarichi
conferiti al NOME si caratterizzavano, secondo la Corte territoriale, per essere puramente accessori rispetto a quello principale, sicché essi non meritavano una autonoma remunerazione, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Quanto ai compensi incentivanti, la Corte d ‘ appello ha evidenziato che la delibera di giunta del 2001 non conteneva alcuna motivazione in ordine all ‘ erogazione dell ‘ assegno ad personam e che pertanto doveva dirsi fondata la richiesta del Comune di restituzione della somma di euro 54.996,00. Quanto alle altre voci versate al COGNOME a titolo di compensi, il giudice d ‘ appello ha osservato che già in sede di contratto individuale era stato previsto un compenso per le attività di responsabile delle opere pubbliche e per le attività di responsabile della sicurezza dei cantieri, sicché per la medesima attività non poteva essere erogato anche il compenso ex art. 18 della legge n. 109/94. La Corte territoriale ha infine escluso che potesse darsi seguito alla domanda di ingiustificato arricchimento per difetto dell ‘ elemento della residualità.
Passando all ‘ esame dell ‘ appello incidentale del Comune, la sentenza oggi impugnata ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, in ordine alla ingiustificatezza delle attribuzioni patrimoniali in favore del COGNOME, ma ha escluso che l ‘ importo richiesto dal Comune potesse essere equitativamente ridotto in nome dell ‘ affidamento riposto dal COGNOME, dal momento che «rispetto alle prestazioni indebite erogate dall ‘ amministrazione nessun affidamento giustifica la ritenzione».
Su queste basi, ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo al Comune il diritto a ripetere tutte le somme erogate in attuazione delle clausole contrattuali viziate e indebitamente percepite dal NOME.
Per la cassazione della sentenza, ricorre il COGNOME con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, anch ‘ esso
seguito da memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2934, 2935 c.c. e 132, n. 4, c.p.c., con riferimento alla presunta prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente ritiene errata la decisione impugnata, in quanto avrebbe fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di cessazione del suo incarico presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE; secondo il ricorrente il dies a quo era invece da considerare quello -27 luglio 2010 -in cui il collegio arbitrale adito ha emesso il lodo conclusivo del giudizio e si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia ad esso sottoposta, in quanto relativa a un rapporto che lo stesso collegio ha qualificato di parasubordinazione.
In ogni caso, la motivazione sarebbe illogica, poiché, quando il riconoscimento di un credito lavorativo presupponga la qualificazione del rapporto, la prescrizione sarebbe decennale e comincerebbe a decorrere dall ‘ accertamento della natura del rapporto.
Quanto alla decorrenza del termine e alla asserita violazione dell ‘ art. 2935 c.c., non è chiara la ragione per cui, fino alla pronuncia del lodo, il COGNOME non avrebbe potuto far valere il proprio diritto. Anche a non voler considerare il fatto che un lodo arbitrale declinatorio della competenza non contiene alcun tipo di accertamento, positivo o negativo, il ricorrente non spiega in base a quale norma o principio la mancata qualificazione del rapporto di lavoro determinerebbe una impossibilità giuridica di esercitare i diritti che si ritiene sorgano da tale rapporto.
Va al riguardo ricordato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la stabilità del rapporto impedisce di ipotizzare alcuna forma di metus del lavoratore, sicché la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori
decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023); e ciò, come di recente affermato da questa Corte, vale anche quando la natura subordinata di un rapporto che abbia una diversa qualificazione formale venga accertata in base alle modalità concrete di suo svolgimento (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024).
Deve dirsi dunque corretta la decisione della Corte territoriale, la quale, per i crediti vantati dal COGNOME per la prima volta con la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado il 28 marzo 2014, ha individuato il dies a quo della prescrizione almeno nella data di cessazione del rapporto 30 maggio 2006 e ne ha tratto coerenti conseguenze in termini di avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale.
Nella seconda parte dello stesso motivo, il ricorrente fa poi valere un ‘ altra doglianza, relativa alla durata del termine prescrizionale, che sarebbe decennale sia per la domanda avente per oggetto i crediti retributivi, sia per la domanda di condanna dell ‘ ente al versamento dei contributi.
Il presupposto da cui muove il ricorrente è che, avendo il lodo arbitrale declinato la propria competenza qualificando il rapporto come parasubordinato, sarebbe sorta l ‘ esigenza di chiedere al giudice di procedere a una qualificazione del rapporto in termini di subordinazione e che in tali casi, di incertezza sulla posizione giuridica del lavoratore, i crediti retributivi non sorgono dal rapporto, ma dall ‘ accertamento della natura di esso.
L ‘ impostazione non può essere condivisa.
Come questa Corte ha più volte affermato, il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell ‘ art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall ‘ art. 11 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con
modif., in l. n. 114 del 2014, deve intendersi di natura subordinata pur in mancanza di un ‘ espressa qualificazione normativa, comportando l ‘ inserimento nella organizzazione dell ‘ ente e l ‘ adibizione ad un servizio rientrante nei suoi fini istituzionali (laddove le collaborazioni esterne, in regime di convenzione, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 110, sono conferibili solo per il raggiungimento di obiettivi determinati), l ‘ applicazione della RAGIONE_SOCIALE per il personale degli enti locali nonché la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente in essere con altra amministrazione pubblica (Cass. Sez. L., Sentenza n. 32492 del 14/12/2018, Sez. L, Ordinanza n. 12837 del 10/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 20280 del 20/07/2025).
Quando dunque l ‘ odierno ricorrente, con la domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo grado, aveva chiesto al Tribunale di Locri di «accertare e dichiarare che l ‘ arch. COGNOME è stato inquadrato nell ‘ Ente come Responsabile dell ‘ Ufficio tecnico, cat. D2 CCNL e per gli effetti condannare il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive pari ad € 112.545,58, in favore dell’ arch. NOME COGNOME, per retribuzioni, TFR ed indennità di risultato» (v. il brano riportato a pag. 3 del ricorso), si era limitato a rivendicare uno specifico inquadramento nell ‘ ambito di un rapporto sin dall ‘ inizio di natura subordinata, non altro. Non bisogna infatti confondere l ‘ ipotesi del contratto formalmente autonomo in base al nomen iuris attribuitogli dalle parti, di cui si chieda e si ottenga la riqualificazione in termini di subordinazione alla luce del concreto atteggiarsi del rapporto, da quella -che ricorre nel caso odierno -in cui la natura subordinata di un contratto discenda da una sua qualificazione giuridica alla luce degli indici ritraibili dalla disciplina legale.
Per smentire tale conclusione il ricorrente avrebbe dovuto fornire -cosa che non ha fatto -elementi ulteriori dai quali poter trarre il convincimento che, a fronte dell ‘ eccezione di prescrizione quinquennale
avanzata sin dal primo grado e reiterata in appello dal Comune, egli avesse tempestivamente sollecitato i giudici di merito a prendere posizione su tale aspetto e a negare l ‘ estinzione dei diritti retributivi perché soggetti al termine prescrizionale ordinario.
Irrilevante è poi la circostanza che il lodo arbitrale, nel dichiarare incompetente il collegio, abbia giustificato tale decisione con una qualificazione giuridica del rapporto in termini di parasubordinazione: da un lato, perché un lodo arbitrale declinatorio della competenza non contiene alcun accertamento vincolante in altri giudizi; dall ‘ altro lato, perché anche i crediti retributivi derivanti da un rapporto parasubordinato sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18748 del 09/07/2024).
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell ‘ art. 132, n. 4, c.p.c., anche in rapporto all ‘ art. 111, sesto comma, Cost. e all ‘ art. 1 del Protocollo 1 CEDU, per l ‘ omessa motivazione sull ‘ utilizzo e la valenza probatoria della CTU espletata nel giudizio arbitrale.
Il motivo deve essere disatteso.
In esso possono distinguersi diversi profili.
Da un lato, il ricorrente contesta la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sulla decisione di fondare il proprio convincimento sulla CTU depositata in altro procedimento.
Sotto tale profilo, il motivo è inammissibile, dal momento che, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo; in particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento sia dalla parte della consulenza d ‘ ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea
all ‘ oggetto dell ‘ indagine in funzione della quale è stata disposta (Sez. 3, Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020), sia da consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche percipiente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7364 del 11/05/2012).
Ove, pertanto, il ricorrente avesse voluto contestare tale aspetto in termini ammissibili, avrebbe dovuto illustrare in modo specifico perché, in questo caso, il giudice di merito avrebbe ecceduto rispetto a una facoltà pienamente riconosciuta dall ‘ ordinamento.
In secondo luogo, il ricorrente parla di motivazione apparente, perché il giudice d ‘ appello avrebbe assunto la validità della CTU «senza minimamente motivare, senza indicare le motivazioni di fatto e di diritto in base alle quali non sono stati considerati altrettanto validi i tabulati e i conteggi prospettati dall ‘ appellante» (pag. 15 del ricorso).
Sotto tale aspetto, il motivo è infondato.
Non può infatti parlarsi di motivazione apparente, tale da determinare la nullità della sentenza, quando il giudice di merito, lungi dal prestare adesione acritica alle conclusioni rassegnate dal consulente, le integri e le corregga, come fatto dalla Corte d ‘ appello nel caso in esame.
Quanto alla mancata considerazione dei conteggi presentati dall ‘ appellante, è evidente che la sentenza di secondo grado, procedendo addirittura a una correzione delle risultanze della CTU resa nel giudizio arbitrale sulla base delle proprie autonome valutazioni, li ha implicitamente considerati inattendibili, con ciò fornendo una motivazione che ben integra il minimo costituzionale ed è dunque rispettosa dell ‘ art. 111, sesto comma, Cost.
Si ha infatti motivazione implicita ogniqualvolta una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o un ‘ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d ‘ ufficio) risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un ‘ altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come
necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).
Rimane infine la dedotta violazione dell ‘ art. 1, Prot. addiz. CEDU, anch ‘ essa esposta dal ricorrente sotto la medesima rubrica.
Sostiene il ricorrente che la pretesa del Comune di restituzione delle somme indebitamente pagate sarebbe contraria ai principi del diritto convenzionale, come interpretati dalla Corte EDU. Il ricorrente riconosce che, secondo la giurisprudenza convenzionale, «non è la semplice buona fede del ricevente ad impedire alla pubblica amministrazione di ripetere, ma il legittimo affidamento del dipendente alla definitività dell ‘ attribuzione, fondato sul concorso di plurime circostanze di fatto: pagamento effettuato dalla Pubblica Amministrazione spontaneamente, ovvero su domanda del dipendente in buona fede; apparenza del titolo del pagamento; durata nel tempo dei versamenti; assenza della riserva di ripetizione» (pag. 16 del ricorso); l ‘ azione di recupero potrebbe essere promossa -prosegue il ricorrente -solo quando superi il test di proporzionalità, che nella specie darebbe esito negativo, in ragione di molteplici elementi: l ‘ errore nel pagamento sarebbe imputabile esclusivamente all ‘ Amministrazione, le retribuzioni ritenute indebite sarebbero relative all ‘ attività lavorativa ordinaria, la situazione economica dell ‘ accipiens al momento della condanna al rimborso non gli consentirebbe il pagamento delle somme pretese.
Anche sotto questo profilo, il motivo è per un verso infondato, per altro inammissibile.
La decisione di primo grado aveva ridotto equitativamente la somma dovuta dal COGNOME al Comune di RAGIONE_SOCIALE, sulla base dell ‘ affidamento che il NOME avrebbe riposto nella definitiva spettanza delle somme ricevute. Tale sentenza è stata riformata dalla Corte d ‘ appello, la quale ha escluso che il Tribunale potesse operare la riduzione «in considerazione
dell ‘ assunto affidamento del COGNOME circa la legittimità delle erogazioni, posto che rispetto alle prestazioni indebite erogate dall ‘ amministrazione nessun affidamento giustifica la ritenzione (per altro, ove non recuperate dalle amministrazioni, sono fonte di responsabilità erariale)».
Ora, se si osservi tale passaggio della motivazione alla luce del dedotto vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., è agevole osservare che la motivazione non è assente e che dunque non sussiste la violazione dell ‘ art. 132, n. 4, c.p.c. Pur indubbiamente sintetico, il brano menzionato sottintende evidentemente l ‘ adesione a un orientamento della giurisprudenza di legittimità all ‘ epoca molto consistente, secondo cui la pubblica amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato ai propri dipendenti a titolo retributivo, senza che l ‘ affidamento o la buona fede dell ‘ accipiens rilevino (v. ad es. Cass., Sez. L, Sentenza n. 4323 del 20/02/2017, Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010). Tale orientamento deve dirsi oggi effettivamente mutato, almeno nella sua assolutezza, soprattutto dopo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023 a proposito dei limiti di esigibilità delle prestazioni indebitamente eseguite (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24807 del 18/08/2023, su cui più avanti).
Ciò, tuttavia, non basta a far scendere la motivazione della sentenza impugnata sotto il minimo costituzionale e a rendere così fondato il motivo di ricorso.
Se invece si prescinde dalla rubrica del motivo e ci si concentra sulla sostanza della censura, la si può effettivamente ricondurre all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e alla violazione della legge sostanziale (appunto l ‘ art. 1 Prot. addiz. CEDU).
Da questo punto di vista, però, il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare all ‘ indomani della citata sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati
ai lavoratori, aventi carattere di indebito, con l ‘ unico limite della necessità di tutelare l ‘ affidamento legittimo dell ‘ accipiens sulla spettanza di una prestazione indebita. Il fondamento di tale affidamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all ‘ art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. Ne consegue che l ‘ accipiens , per giustificare l ‘ inesigibilità della prestazione restitutoria e paralizzare la pretesa restitutoria dell ‘ amministrazione, non può limitarsi a invocare un generico affidamento, dovendo quantomeno allegare l ‘ esistenza di circostanze, inerenti alla proprie condizioni personali e alle modalità di restituzione dell ‘ indebito fissate dalla datrice di lavoro, che rendano particolarmente disagevole e gravoso far fronte all ‘ obbligo restitutorio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24807 del 18/08/2023).
34. L ‘ applicazione di tali principi al giudizio di legittimità implica che l ‘ accipiens possa invocare l ‘ inesigibilità a fondamento di un motivo di ricorso per cassazione solo a condizione che le circostanze che la giustificano siano state tempestivamente dedotte nel corso dei giudizi di merito e siano state tuttavia illegittimamente trascurate dai giudici di merito.
35. Ciò non ha fatto l ‘ odierno ricorrente, il quale pretende che la Corte operi una valutazione di circostanze di fatto -quelle che appunto escluderebbero la ripetibilità delle somme dovute al Comune -senza indicare quando esse siano state in precedenza allegate e senza specificare in che cosa la sentenza impugnata sarebbe viziata in relazione a esse.
36. In altri termini, il ricorrente chiama la Corte a una operazione di diretta valutazione su fatti dedotti per la prima volta in sede di
legittimità, che le è per definizione preclusa.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell ‘ art. 232, n. 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, anche in rapporto alla legge della Regione Calabria n. 24 del 1987, per inesatta applicazione della normativa relativa alla concomitanza delle figure di RUP e ingegnere capo.
Al di là della rubrica, che richiama solo l ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il motivo si articola in due distinte doglianze.
Da un lato, il ricorrente contesta l ‘ affermazione della Corte d ‘ appello, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe, nell ‘ atto di appello, speso alcuno specifico argomento in ordine alla duplicazione dei compensi per i due ruoli di RUP e Ingegnere capo. Pur riconoscendo che nell ‘ atto di appello non si fa riferimento alla questione AVV_NOTAIO, sostiene il ricorrente che «l ‘ argomento era stato più volte trattato e contestato nel corso del giudizio fin dalla memoria di costituzione con riconvenzionale a pag. 17 (ALL 6R); poi a pag. 3 delle note di trattazione scritta per l ‘ udienza 20.5.22 (ALL 14R)».
Sotto questo profilo, il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente non specifica quale violazione della legge processuale sarebbe derivata da questo errore della sentenza impugnata.
Qualora poi si volesse ipotizzare che il ricorrente abbia inteso denunciare una omessa pronuncia sul tema della duplicazione dei compensi, la doglianza sarebbe infondata, visto che la sentenza d ‘ appello si intrattiene a più riprese sulla non spettanza delle varie voci per cui il Comune aveva chiesto la ripetizione, tra cui anche la somma di euro 11.285,53, relativa appunto alla duplicazione in esame.
Non è un caso che il ricorrente, dopo aver trattato rapidamente tale aspetto, passi a contestare la violazione dell ‘ art. 232 del d.P.R. n. 554 del 1999 e della legge regionale della Calabria n. 24 del
1987, con ciò mostrando di aver ravvisato egli stesso nella sentenza impugnata una motivazione (pur a suo dire erronea) sul tema della duplicazione.
Riguardato allora sotto la lente dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha negato al COGNOME il diritto a percepire l ‘ incentivo ex art. 18 della legge n. 109 del 1994 quale Responsabile Unico del Procedimento (con conseguente diritto del Comune a ripetere la relativa somma). Secondo la Corte d ‘ appello, tale incentivo spettava in origine all ‘ Ingegnere capo, ma, a seguito del d.P.R. n. 554 del 1999, che aveva abrogato il r.d. n. 350 del 1895 e così soppresso la figura dell ‘ Ingegnere capo, era stato trasferito al RUP, che ne assumeva le funzioni; poiché tuttavia presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE l ‘ Ingegnere capo è rimasto in carica anche dopo il citato d.P.R. del 1999, la sentenza d ‘ appello ha affermato che il ricorrente, in qualità di RUP, non aveva effettivamente assunto le funzioni dell ‘ Ingegnere capo e non poteva pretendere di percepire l ‘ incentivo.
Sostiene il ricorrente l ‘ erroneità di tale interpretazione, poiché l ‘ art. 232, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 avrebbe stabilito che le norme del regolamento concernenti il modo o il contenuto dele obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
La tesi è infondata.
Come correttamente rilevato dal Comune nel controricorso, le norme che disciplinano le figure professionali all ‘ interno del comune ai fini dell ‘ attribuzione dell ‘ incentivo -qual è indubbiamente quella concernente l ‘ abolizione della figura dell ‘ Ingegnere capo -attengono all ‘ organizzazione e al funzionamento della stazione appaltante; e tali norme, ai sensi dell ‘ art. 232, comma 1, del citato d.P.R., «sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore
del regolamento». Pertanto, correttamente la Corte d ‘ appello ha ritenuto che l ‘ abrogazione del r.d. n. 350 del 1895 e della figura dell ‘ Ingegnere capo avesse effetto immediato sull ‘ organico del Comune. Quanto alla legge regionale n. 24 del 1987, è vero che l ‘ art. 7 impone l ‘ indicazione delle generalità dell ‘ ingegnere responsabile dell ‘ ufficio tecnico, ma ciò fa in evidente attuazione delle norme statali che allora continuavano a contemplare la figura dell ‘ Ingegnere capo; abolita tale figura dal d.P.R. n. 554 del 1999, abrogativo del r.d. n. 350 del 1895, è venuta meno la necessità dell ‘ indicazione delle sue generalità, non ravvisandosi nella legge regionale una volontà di istituire e mantenere tale figura in via autonoma e in eventuale deroga rispetto alla legge statale.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15% ed euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
La Presidente
NOME COGNOME