Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17797/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1446/2019 depositata il 01/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. la srl RAGIONE_SOCIALE acquistava, con contratto del 15 febbraio 2007, dalla srl RAGIONE_SOCIALE un terreno con sovrastante immobile in corso di demolizione, compreso in un’area della venditrice di estensione doppia rispetto al terreno compravenduto. L’area era ubicata nel Comune di San Giuliano Milanese. Per essa era stato approvato dal Comune, con delibera n.46 del 2006, un programma integrato di intervento di riqualificazione di un ex stabilimento Pirelli, basato su un progetto della srl RAGIONE_SOCIALE. La Master 2, per effetto di una clausola del contratto di acquisto, diveniva coobbligata con la venditrice all’attuazione del programma e in particolare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra cui una strada ‘in corrispondenza del sedime dell’edificio a servizio dell’acquedotto comunale’ e uno spazio di parcheggio. Successivamente le due società presentavano al Comune una variante al programma.
La srl RAGIONE_SOCIALE citava davanti al Tribunale di Lodi la RAGIONE_SOCIALE e, sostenendo che la variante si era resa necessaria per errori presenti nel progetto iniziale, che le opere realizzate in attuazione della variante avevano comportato oneri maggiori rispetto a quelli previsti in base al progetto iniziale, che tali maggiori oneri erano stati sostenuti da essa acquirente per intero, anche per la parte, pari alla metà del totale, per cui avrebbero dovuto essere sostenuti dalla venditrice, che quest’ultima aveva tratto un indebito vantaggio dalle opere realizzate in attuazione della variante, in particolare perché era venuta a godere di un
maggior numero di parcheggi e di una via di accesso migliore al proprio lotto, chiedeva (per quanto ancora interessa) che la conventa fosse ritenuta responsabile, a titolo contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, dei danni subiti da essa Master 2 per avere dovuto realizzare la strada e i parcheggi in difformità rispetto a quanto previsto nel contratto di vendita e fosse condannata al risarcimento o, in subordine, al pagamento di una somma ‘in forza della disciplina sul pagamento di indebito’ o, in ulteriore subordine, al pagamento della somma necessaria ‘a ristabilire l’equilibrio contrattuale previsto dal contratto 15 febbraio 2007’ o, ancora, al pagamento di una somma ‘a titolo di regresso’ per le maggiori spese sostenute o, infine, alla restituzione di parte del prezzo di vendita previa relativa riduzione ai sensi dell’art. 1489 c.c. per ‘impossibilità di demolire l’edificio a servizio dell’acquedotto e alla necessità di realizzare parcheggi pubblici o ad uso pubblico in numero e misura superiore a quelli previsti’ originariamente.
Il Tribunale di Lodi, in parziale accoglimento delle domande, condannava la convenuta a pagare alla attrice ‘la somma di 41.058,59 euro per opere di demolizione e urbanizzazione ulteriori sostenute da Master 2 rispetto alle pattuizioni contrattuali e pari al 50% del costi sostenuti’.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.1636 del 1° aprile 2019, rigettava l’appello della Master 2 osservando:
quanto al primo motivo di impugnazione, a mezzo del quale la sentenza del Tribunale era stata censurata per ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 1440, 1337, 2043, 1489, erronea valutazione e motivazione in ordine al manufatto costituito dall’edificio a servizio dell’acquidotto di proprietà demaniale, omessa pronuncia e motivazione sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa con conseguente violazione dell’art. 2041 c.c.’, che le originarie domande, con tale motivo riproposte,
di attribuzione di una somma pari a 260.000,00 euro per danni da inadempimento o dolo incidente o responsabilità precontrattuale o extracontrattuale o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa per avere essa appellante sostenuto un notevole onere economico per la realizzazione, a sua cura e spese, di una strada di accesso ai propri lotti alternativa rispetto a quanto rappresentato nelle tavole progettuali che RAGIONE_SOCIALE aveva allegato all’atto di compravendita, non potevano essere accolte dato che la necessità della realizzazione della strada di accesso derivava dal programma integrato di intervento che era noto o avrebbe dovuto essere noto alla appellante, che ‘la Master 2, recependo la convenzione urbanistica tra RAGIONE_SOCIALE e Comune, aveva assunto le obbligazioni derivanti a suo carico dalla convenzione ivi comprese le opere di urbanizzazione di cui faceva parte la strada’, che l’edificio adibito ad acquedotto comunale non era incluso nell’area oggetto di trasformazione del programma integrato, che, come accertato in primo grado tramite CTU, il programma consentiva ‘soluzioni alternative’ di costruzione della strada ‘aggirando l’edificio’, che, dalla medesima CTU, era altresì emerso che il percorso secondo il quale la strada era stata realizzata non era necessitato dalla impossibilità di demolire l’edificio, che, in conclusione, la realizzazione della strada secondo quel percorso era stata una libera scelta della Master 2, con la conseguenza che, sotto ogni dedotto profilo, gli oneri di costruzione dovevano rimanere a suo carico;
quanto al secondo motivo di appello, con cui era stata criticata la decisione del Tribunale di non riconoscere alcunché alla Master 2 per la realizzazione degli spazi di parcheggio in numero superiore a quello originariamente previsto in base al contratto di compravendita, che tale motivo era infondato atteso che, come accertato dal Tribunale sulla scorta di CTU, il numero dei parcheggi individuato nell’originario progetto della RAGIONE_SOCIALE era
‘adeguato ai limiti previsti dalla normativa’, ‘non vi erano stati errori di progettazione’ e il maggior numero dei parcheggi era stato richiesto dal Comune per sua autonoma iniziativa e, come testimoniato da NOME COGNOME, architetto incaricato dalla Master 2 e dalla RAGIONE_SOCIALE di redigere la variante, la Master 2 aveva accettato la richiesta del Comune;
quanto al terzo motivo di appello, con cui era stata criticata la decisione del Tribunale di non riconoscere alla srl RAGIONE_SOCIALE il rimborso dell’Iva sulla somma pagata per ‘spese tecniche connesse all’esecuzione di lavori di copertura’ di un canale, che tale motivo era infondato atteso che, come rilevato dal Tribunale, non vi era alcuna prova (‘fatture e/o documentazione’) del pagamento ‘dell’Iva pretesamene effettuato’;
quanto al quarto motivo di appello, con cui era stata criticata la decisione del Tribunale di porre le spese del grado, inclusa una quota delle spese di CTU, a carico della Master 2, che tale motivo rimaneva assorbito;
2.la Master 2 ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con quattro motivi avversati dalla RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
3.la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. e in riferimento alla ‘realizzazione della strada’, omessa pronuncia sulla domanda, o omessa motivazione sull’implicito rigetto della domanda volta ad ottenere ‘il riequilibrio contrattuale previsto dal rogito del 15 febbraio 2007 che prevedeva la ripartizione in quote uguali degli oneri di urbanizzazione ovvero, in subordine,’ la condanna della Europa Immobiliare ‘a titolo di regresso per equivalente’. Si lamenta altresì l’omessa pronuncia sulle domande di riduzione del prezzo di compravendita ai sensi dell’art. 1489 c.c., in relazione ‘all’impossibilità di demolire l’edificio
a servizio dell’acquedotto’, e di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto dovuto. Si lamenta infine l’omessa pronuncia sulla domanda di ‘ex art. 2041 c.c.’ e omessa pronuncia sulla richiesta di supplemento di CTU ‘per determinare l’arricchimento della RAGIONE_SOCIALE che gode di una strada migliore che porta direttamente al proprio lotto pur avendo sostenuto minori costi’;
2. il motivo è infondato.
La Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi motivatamente sulle domande indicate dalla ricorrente: ha escluso che vi fossero i presupposti per l’accoglimento delle domane di ‘riequilibrio contrattuale’ e di ‘regresso’ e di riduzione del prezzo di compravendita ai sensi dell’art. 1489 c.c., con la motivazione che, al contrario di quanto assunto dalla allora appellante, la strada era stata realizzata secondo il tracciato scelto in via autonoma dalla appellante medesima e non perché quel tracciato era stato imposto da impossibilità di realizzazione della strada secondo il tracciato originariamente previsto in base al progetto presentato dalla RAGIONE_SOCIALE ed in particolare non perché quel diverso tracciato era stato imposto dalla imprevista ‘impossibilità di demolire l’edificio a servizio dell’acquedotto’.
La Corte di Appello neppure ha omesso di pronunciare sulla domanda di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. Ha respinto il primo motivo di appello contenente la riproposizione di tale domanda in subordine rispetto a quelle di risarcimento per responsabilità contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale, dando conto della infondatezza nel merito di tali pregiudiziali domande. In questo modo ha dato risposta al motivo anche per la parte (ri)propositiva della domanda ex art. 2041 c.c. posto che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art.2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata in via subordinata rispetto ad altra domanda principale è proponibile ove
la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generalesi riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa quando la domanda pregiudiziale sia stata rigettata perché nel merito infondata (Cass. Sez. U -, sentenza n.33954 del 05/12/2023);
3.con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. e in riferimento alla ‘realizzazione ai parcheggi pubblici o destinati ad uso pubblico’, omessa pronuncia sulle domande volte ad ottenere ‘il riequilibrio contrattuale previsto dal rogito del 15 febbraio 2007 che prevedeva la ripartizione in quote uguali degli oneri di urbanizzazione ovvero in subordine’ la condanna della Europa Immobiliare ‘a titolo di regresso per equivalente’. Si lamenta altresì l’omessa pronuncia sulle domande di riduzione del prezzo di compravendita ai sensi dell’art. 1489 c.c. in relazione ‘ai parcheggi’ e di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto dovuto. Si lamenta infine l’omessa pronuncia sulla domanda di ‘ex art.2041 c.c.’ e omessa pronuncia sulla richiesta di supplemento di CTU ‘per quantificare il pregiudizio subito da RAGIONE_SOCIALE ovvero di determinare l’arricchimento maturato dalla RAGIONE_SOCIALE che gode di un maggior numero di parcheggi avendo sostenuto minori costi’;
il motivo è infondato.
La Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi su alcuna delle domande indicate dalla ricorrente: ha escluso che vi fossero i presupposti per l’accoglimento delle domande con la motivazione che, al contrario di quanto assunto dalla allora appellante, i parcheggi realizzati non erano stati in numero superiore a quello erroneamente previsto dal progetto della RAGIONE_SOCIALE -il progetto, ha precisato la Corte di Appello, aveva previsto un numero di parcheggi ‘adeguato ai limiti previsti dalla normativa’ ed era immune da errori (v. sentenza impugnata pag.8)- e il maggior
numero dei parcheggi era stato richiesto dal Comune per sua autonoma iniziativa e, come testimoniato da NOME COGNOME, architetto incaricato dalla Master 2 e dalla Europa Immobiliare di redigere la variante, la Master 2 aveva accettato la richiesta del Comune. Per quanto concerne la dedotta omissione di pronuncia sulla domanda di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. valgono in sostanza le considerazioni già fatte al punto 2: la Corte di Appello ha respinto il secondo motivo di appello -contenente la riproposizione di tale domanda come domanda subordinata rispetto a quelle di risarcimento per responsabilità contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale- dando conto della infondatezza nel merito di tali pregiudiziali domande;
5. con il terzo motivo di appello si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., violazione dell’art.115 c.p.c. ‘in ordine alla domanda di rimborso dell’Iva’. Si censura l’affermazione della Corte di Appello per cui non poteva essere riconosciuto alla allora appellante il rimborso dell’Iva sulla somma dalla stessa pagata per ‘spese tecniche connesse all’esecuzione di lavori di copertura’ di un canale, atteso che non vi era prova del pagamento ‘dell’Iva pretesamene effettuato’. Si sostiene che, essendo l’Iva dovuta per legge, dal pagamento -incontestato (art.115 c.p.c.)- della somma al professionista la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere automaticamente pagata anche l’Iva;
6.il motivo è inammissibile riducendosi ad una affermazione priva di fondamento logico-giuridico, che sovrappone il dover essere all’essere. Dalla doverosità della rivalsa da parte del prestatore d’opera professionale soggetto passivo dell’Iva, sul committente non deriva l’effettivo esercizio della rivalsa e l’effettivo pagamento da parte del committente né quindi che l’effettivo pagamento debba essere ritenuto in re ipsa una volta dimostrato il pagamento del corrispettivo al professionista. La Corte di Appello ha evidenziato che non era stata prodotta dall’allora appellante alcuna
fattura. La fattura è il documento attraverso il quale si esercita la rivalsa (art. 21 d.P.R 633/72);
7. con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4. c.p.c., che la Corte di Appello si sarebbe sottratta, dichiarando trattarsi di motivo ‘assorbito’, all’obbligo di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva posto le spese del primo grado, per ¼, a carico dell’originario attore malgrado questi fosse risultato vincitore e nella parte in cui aveva posto le spese di CTU per 3/4 a carico della parte attrice senza motivare sul perché delle due diverse percentuali;
8. il motivo è infondato.
La Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi sulle questioni involgenti le spese del primo grado. Ha rigettato i tre motivi di appello riguardanti il merito della controversia e condannato l’appellante alle spese del grado. Questa Corte ha affermato che ‘Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l’appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. “minuspetizione”), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado’ (Cass. Sez. 3, ordinanza 2830 del 05/02/2021). L’espressione ‘assorbito’, usata dalla Corte di Appello riguardo al motivo di impugnazione del capo della sentenza di primo grado involgente le spese, va chiaramente intesa in coerenza con il principio giurisprudenziale
appena ricordato e alla luce del rigetto dei motivi di impugnazione relativi al merito;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4500,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 21 novembre 2024.