Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: consorzio di urbanizzazione – oneri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27655/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Napoli, presso il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2551/2020, depositata il 10 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 10 luglio 2020, di reiezione del suo appello principale , nonché dell’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, pronunciandosi sull’opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato all’odierno ricorrente di pagare in favore del predetto RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 7.792,34, oltre accessori, a titolo di oneri consortili, aveva revocato tale decreto e condannato il ricorrente medesimo al pagamento del minor importo di euro 5.911,50, oltre accessori;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE aveva natura associativa e che la partecipazione allo stesso poteva desumersi anche da fatti concludenti, quale la consapevolezza di acquistare un immobile facente parte di un consorzio o l’utilizzazione di RAGIONE_SOCIALE posti a disposizione dei consorziati, aveva ritenuto dovuti gli oneri richiesti con riferimento agli immobili collocati nell’isola G1, atteso che l’opponente aveva accettato di acquistare la qualità di componente del RAGIONE_SOCIALE, ma non anche quelli richiesti con riferimento agli immobili collocati nelle isole G5 e C9 , in quanto l’opponente non aveva sottoscritto l’atto costitutivo del RAGIONE_SOCIALE, né aveva a ssunto l’obbligo di pagare le spese consortili in sede di sottoscrizione dell’atto di acquisto di tali immobili;
-ha, quindi, disatteso l’appello principale evidenziando, in particolare, la perdurante attività del RAGIONE_SOCIALE di custodia dell’intero complesso, di pulizia delle strade, dei manufatti e delle aree private intercondominiali di uso pubblico, cui gli oneri in contestazione si riferivano;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. per motivazione apparente relativamente al (secondo) motivo di appello con cui si censurava « l’affermazione di meritevolezza dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE»;
il motivo è infondato;
-la Corte di appello ha, sul punto, ritenuto legittima l’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE -e, conseguentemente, sussistente il diritto a ripartire tra i consorziati i relativi oneri -pur a seguito del trasferimento al Comune di Napoli delle aree e infrastrutture pubbliche o di uso pubblico la cui gestione era stata originariamente affidata al RAGIONE_SOCIALE medesimo, in ragione sia del fatto che l’en te locale non aveva ancora acquisito formalmente la gestione di tali aree che, dunque, era stata esercitata temporaneamente dal RAGIONE_SOCIALE medesimo, sia del fatto che quest’ultimo provvedeva anche alla gestione di attività svolte su aree private -e, dunque, non interessate dalla cessione all’ente locale quali la custodia diurna e notturna dell’intero complesso, la pulizia delle strade, manufatti, spazi e aree private intercondominiali;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo della decisione e, per tale ragione, si sottrae alla censura articolata, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 27 dicembre 2023, n. 35947; Cass. 11 ottobre 2023, n. 28390; Cass. 18 settembre 2023, n. 26704; Cass. 13 gennaio 2023, n. 956 del 2023; Cass.17 novembre 2022, n. 33961);
questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionate Cass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);
-a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dunque, l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass., Sez. Un, 28 ottobre 2022, n. 32000);
-con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza di appello non ha considerato che lo svolgimento da parte del RAGIONE_SOCIALE interessanti le aree ricadenti nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era priva di base giuridica, ricadendo nell’ambito delle competenze dell’ente locale;
il motivo è inammissibile;
ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente, che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base,
rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa;
con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di valutare le prove (quali la sentenza n. 1165/2015 del Consiglio di Stato e lo statuto del RAGIONE_SOCIALE) secondo prudente apprezzamento;
il motivo è inammissibile;
-si rammenta che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede l’allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867);
nel caso in esame una siffatta allegazione risulta essere stata formulata per cui l’evocazione dell’invocato paradigma normativo non risulta pertinente;
-la doglianza, in realtà, sembra risolversi in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che, tuttavia, non può essere sindacata in questa sede, attenendo a un accertamento riservato a quest’ultimo (cfr. Cass., Sez. Un., 29
dicembre 2017, n. 34476);
con il quarto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1387 c.c. e seguenti in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.»;
con tale doglianza deduce la nullità delle delibere del RAGIONE_SOCIALE per assenza di convocazione e di notifica degli atti deliberativi e per assenza di ogni necessaria delega di esso consorziato;
evidenzia che ai consorzi di urbanizzazione, quale quello in esame, trovano applicazione le norma in tema di condominio, con conseguente obbligo di convocazione del consorziato-condomino, mentre laddove, come ritenuto dalla Corte di appello, trovassero applicazione le norme sull’associazione non riconosciuta e lo Statuto prevedesse la partecipazione agli atti deliberativi solo degli amministratori dei singoli condomini interessati dall’attività del RAGIONE_SOCIALE l’operato di questi ultimi richiederebbe comunque una delega di rappresentanza da parte dei singoli condomini;
aggiunge che non corrispondeva al vero, dunque, quanto affermato dalla Corte in ordine alla possibilità per il consorziato di contestare in assemblea l’inesistenza dei RAGIONE_SOCIALE resi e di impugnare le relative delibere;
il motivo è infondato;
deve rilevarsi che la Corte territoriale, sia pure in via implicita, ha considerato che nel caso in esame si fosse in presenza di un consorzio di urbanizzazione, ossia di una aggregazione di soggetti, proprietari di immobili, preordinata alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e RAGIONE_SOCIALE, e una siffatta qualificazione non è stata contestata dalle parti;
un consorzio di siffatta natura costituisce una figura atipica, nella quale i connotati della associazione non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell’individuare la disciplina
applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (cfr. Cass. 2 luglio 2021, n. 18792; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25394; Cass. 13 aprile 2017, n. 9568);
la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio e, esaminando lo statuto, ha accertato che lo stessa prevedeva quale modalità di formazione della volontà assembleare la partecipazione di un solo rappresentante per ciascuno dei condomìni interessati, individuato nel relativo amministratore e, conseguentemente, che solo questi fossero destinatari delle convocazioni delle assemblee;
-sostiene il ricorrente che l’amministratore del condominio di cui faceva parte la sua unità immobiliare in relazione alla quale è stato riconosciuto responsabile del pagamento degli oneri consortili (G1) non sarebbe munito della delega alla partecipazione alle assemblee del RAGIONE_SOCIALE;
tuttavia, tale questione non risulta essere stata esaminata dal giudice di appello, né il ricorrente indica se e in quale sede è stata sottoposta al giudice di merito, non assolvendo, così, all’onere di specificità previsto a pena di inammissibilità delle doglianze;
infatti, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);
con l’ultimo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui ha confermato la statuizione del Tribunale di condanna alle spese processuali benché il giudizio si fosse concluso con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di esso opponente solo per un importo inferiore rispetto a quello richiesto dal RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva agito anche per oneri relativi a immobili con riferimento a periodi nei quali non era proprietario degli stessi o, comunque, a immobili per i quali non aveva aderito al RAGIONE_SOCIALE;
lamenta, dunque, il mancato rispetto del principio di causalità che presiede alla valutazione discrezionale del giudice in ordine al riparto delle spese processuali;
il motivo è inammissibile;
-va premesso che l’ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, pur potendo giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (così, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061);
in ogni caso, il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere
accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2024.