Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: consorzi di urbanizzazione – oneri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32470/2020 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 5004/2020, depositata il 10 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10 marzo 2020, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Giudice di Pace Tribunale che la aveva condannata al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 1.656,03, a titolo di oneri consortili per le annualità dal 2004 al 2015; – il Tribunale ha rilevato la qualità di consorziata dall’appellante , ha disatteso l’eccezione di prescrizione e ha ritenuto adeguatamente dimostrato il credito del RAGIONE_SOCIALE, evidenziando la impossibilità di sindacare il merito delle delibere assembleari dell’ente che avevano approvato i relativi bilanci posti a fondamento della pretesa in contestazione;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente;
con il secondo motivo deduce la «Nullità non sanata della citazione in primo grado»;
allega, sul punto, che aveva eccepito la nullità della citazione originaria per violazione degli artt. 163, nn. 3 e 4, e 164 cod. proc. civ. in quanto il consorzio si era ivi limitato ad una richiesta cumulativa («a titolo di oneri consortili 2004-2015»), senza indicare i fatti costitutivi del credito vantato e cioè le singole delibere consortili annuali e gli importi ivi attribuiti all’appellante e, inoltre, anche la domanda accessoria («interessi e spese legali che è stato costretto a esborsare il RAGIONE_SOCIALE delle quote menzionate») era stata proposta con formula cumulativa, inidonea ad individuare, all’interno dell’importo complessivo indicato, quale porzione di esso sarebbe da attribuire alla prima voce e quale alla seconda;
evidenzia che il Giudice di Pace aveva concesso al RAGIONE_SOCIALE un
termine per sanare la nullità con il rinnovo della citazione, poi effettuato, ma che l’effetto sanante non si era verificato, in quanto l’ente si era ivi limitato a riproporre la formulazione generica ed inidonea sopra criticata, non indicando i fatti costitutivi del diritto da lui vantato (delibere annuali), né specificando , all’interno di un’indicazione cumulativa, quale importo si riferiva a interessi e quale a spese;
con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale la ha ritenuta responsabile del pagamento degli oneri consortili pur in assenza di una sua adesione al RAGIONE_SOCIALE e benché non avesse chiesto, ottenuto o utilizzato per l’edificazione le concessioni edilizie a quest’ultimo rilasciate , essendosi limitata ad acquistare un’unità abitativa già edificata;
il quarto motivo è rubricato «adesione tacita» e censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha accertato l’adesione tacita al RAGIONE_SOCIALE;
il quinto è rubricato «adesione esplicita» e contesta l’accertamento del Tribunale in ordine alla adesione esplicita al RAGIONE_SOCIALE;
il sesto motivo è rubricato «mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda» ed espone l’argomentazione secondo cui «Dato che gli oneri consortili in questione si riferiscono agli anni 2004-2015 (quelli precedenti a detta assemblea), non si è fornita la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, cioè, le singole deliberazioni dei singoli anni di bilancio, deliberazioni non comunicate alla sign.a COGNOME, rimasta sempre assente», ritenendo che non fosse a ciò sufficiente l’unico verbale assembleare prodotto ;
il settimo motivo è rubricato «prescrizione» e con esso si censura il calcolo del termine quinquennale di prescrizione effettuato dal giudice di appello;
i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto le censure risultano essere indirizzate verso la sentenza del
Giudice di Pace e non verso quella del Tribunale, oggetto della presente impugnazione;
ciò è reso manifesto dal passaggio con cui si chiude il secondo mezzo, ove si legge: «Emerge così, con macroscopica evidenza, l’errore in cui è incorso il Giudice di Pace quando, prima, riscontra la nullità della citazione, assegnando per questo all’attore un termine per il suo rinnovo, e, poi, se ne dimentica disinvoltamente nella decisione finale, in cui ignora totalmente la questione senza fare alcuno scrutinio in proposito»;
-ora, è cosa ovvia che l’errore in ipotesi compiuto dal primo giudice, per non aver riconosciuto la nullità dell’atto introduttivo per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’articolo 163 c.p.c., ben può essere fatta valere nel giudizio di legittimità, ma solo attraverso la denuncia dell’errore in cui sia eventualmente incorso il giudice d’appello nel disattendere il relativo motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077);
occorre, dunque, che il ricorrente per cassazione, dopo aver evidenziato il vizio che affligge la sentenza di primo grado, esponga di aver denunciato il vizio medesimo in appello, chiarisca come il giudice d’appello abbia trattato la questione e specifichi perché la decisione d’appello è affetta da errore;
viceversa, il ricorso per cassazione non può essere certo indirizzato direttamente, come nel caso in esame, contro la sentenza di primo grado;
il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono anche essi esaminabili congiuntamente e sono del pari inammissibili;
in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo
e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, risultando assente , sia nella rubrica, sia nell’illustrazione delle censure, l’indicazione delle norme di legge asseritamente violate e delle ragioni per cui la sentenza di appello si porrebbe in contrasto con queste;
può, altresì, aggiungersi che la Corte di appello ha accertato l’adesione espressa della odierna ricorrente al RAGIONE_SOCIALE e l’idoneità delle prov e offerte da quest’ultimo -consistenti nei bilanci approvate nelle assemblee del 20 aprile 2015 e del 9 maggio 2016 -a dimostrare la sussistenza e l’entità del credito vantato;
le doglianze in esame si risolvono, dunque, nella contestazione di siffatti accertamenti che, tuttavia, attenendo alla valutazione delle risultanze probatorie, sono riservati al giudice di merito e non possono, pertanto, essere sindacati in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2017, n. 34476);
-anche l’ultimo motivo è inammissibile;
-la sentenza impugnata, rilevata l’operatività del termine prescrizionale di durata quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. ha osservato che il relativo dies a quo doveva individuarsi «al più presto» nel 30 aprile 2012, data in cui era stata approvato il rendiconto e lo stato di riparto degli oneri relativo ai primi esercizi in contestazione e ritenuto che, conseguentemente, tempestivo era la richiesta dei relativi importi avanzata giudizialmente il 10 marzo 2017;
la ricorrente contesta, in primo luogo, l’indicazione di tale ultima
data -erroneamente riferita dal giudice di appello a un ricorso per decreto ingiuntivo -evidenziando che l’atto di citazione era stato notificato il 27 dicembre 2016;
in secondo luogo, osserva che l ‘unica delibera in atti riguarda l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2016 che non rientra tra quelli oggetto di causa;
quanto al primo aspetto, si osserva che il dedotto errore del giudice di appello (aver fatto riferimento ad un asseritamente inesistente decreto ingiuntivo notificato il 10 marzo 2017: errore che, in ogni caso, avrebbe natura revocatoria e non sarebbe deducibile con ricorso per cassazione) si presenta non concludente ai fini che qui interessano, in quanto anche attribuendo rilevanza alla data del compimento dell’atto interruttivo indicata dalla ricorrente, il termine prescrizionale non risulterebbe essere maturato, risultando anzi tale atto interruttivo posto in essere in epoca antecedente a quanto accertato dalla sentenza impugnata;
quanto al secondo aspetto, la doglianza si risolve anche in questo caso in una critica alla valutazione delle risultanze probatoria effettuate dal giudice di merito che, per le ragioni indicate in precedenza, non può essere avanzata in questa sede;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2024.