SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 3575 2025 – N. R.G. 00003903 2021 DEPOSITO MINUTA 09 06 2025  PUBBLICAZIONE 09 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Roma 7° SEZIONE
R.G. NUMERO_DOCUMENTO/2021
La Corte D’Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Cons. Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
( , elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO ( )  che  lo  rappresenta  e  difende  in  forza  di  mandato  a margine del ricorso d’appello, pec: ; Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2 Email_1
appellante
e
( , in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. ,con sede in INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO  ( )  del  foro  di  Roma  che,  unitamente  e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO del foro di Civitavecchia, la rappresenta giusta  procura  in  allegato  telematico; e appellata Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._3 Email_2 Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d’appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione nonché per entrambe quelle formulate nella udienza, ex art. 127 ter c.p.c. , del 04.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7255/2021, nel procedimento Rg. 36549/20 avente ad oggetto opposizione alla convalida di sfratto e pagamento oneri condominiali, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: ‘ ……………. , definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda di risoluzione del contratto e di rilascio AVV_NOTAIO‘immobile, accoglie la domanda di condanna del resistente al pagamento di €. 3.145,92 a titolo di oneri condominiali arretrati, in favore di parte ricorrente. spese compensate. Roma, data del deposito’
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: ‘ Parte ricorrente ha intimato convalida di sfratto per l’immobile di INDIRIZZO INDIRIZZO nei confronti AVV_NOTAIOa società convenuta, la quale si è costituita opponendosi. Sono state presentate memorie integrative a seguito di conversione del rito. Il ricorrente ha concluso chiedendo l’immediato rilascio, per morosità, AVV_NOTAIO‘immobile sito in Roma alla INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO. 14, con contestuale risoluzione del contratto locativo per inadempimento; -il pagamento AVV_NOTAIOa somma di €. 3.145,92, o di quell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso di oneri condominiali ad oggi non pagati, nonché al pagamento dei canoni locativi e degli ulteriori oneri condominiali dovuti sino al giorno AVV_NOTAIO‘effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione come per legge; – il pagamento AVV_NOTAIOe spese, competenze e compensi dovuti per tutte le fasi del presente giudizio. Il resistente ha
formulato le proprie deduzioni. All’udienza del 19.1.2021 la controversia è stata trattenuta in decisione’.
Seguiva sentenza gravata.
formulava  atto  d’appello  contestando  il  provvedimento indicato sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese. Parte_1
Si  costituiva  la ,  come  in  atti,  impugnando l’atto d’appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Controparte_3
All’udienza del 03.11.2021 per la trattazione, rinunciata la richiesta sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 26.03.2025 che veniva rinviata al 04.06.2025 per la precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C..
La Corte si è riservata per i provvedimenti di rito.
L’appello è stato formulato sul seguente motivo:
La  sentenza  è  illegittima  ed  ingiusta  per  omessa  valutazione  del  contratto  e AVV_NOTAIOe  diffide  stragiudiziali  depositate  in  atti,  per  erroneo  esame  di  un  fatto decisivo  del  giudizio,  per  omessa  pronuncia  e  per  la  susseguente  violazione AVV_NOTAIO‘art. 91 c.p.c. laddove è stata rigettata la domanda principale di risoluzione cui ha fatto conseguire la illegittima compensazione AVV_NOTAIOe spese di lite.
La Corte così ragiona
ha intimato convalida di sfratto per morosità per l’immobile in Roma alla INDIRIZZO nei confronti  AVV_NOTAIOa la  quale  si  è  costituita  opponendosi  e deducendo il mancato rispetto AVV_NOTAIO‘art. 9 AVV_NOTAIOa Lex 392/1978, la prescrizione. L’intimante richiedeva il pagamento di € 5.848,83 per oneri condominiali senza offrirne il dettaglio ed il sistema di riparto utilizzato. Parte_1 Controparte_1
Tale  importo  nella  memoria  integrativa  veniva  ridotto  alla  luce  del  parziale adempimento.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l’immediato rilascio, per morosità, AVV_NOTAIO‘immobile per cui è causa, con contestuale risoluzione del contratto locativo per inadempimento ed il pagamento AVV_NOTAIOa somma di €. 3.145,92, o di quell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso di oneri condominiali ad oggi non pagati, nonché al pagamento dei canoni locativi e degli ulteriori oneri condominiali dovuti sino al giorno AVV_NOTAIO‘effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione come per legge; nonché il pagamento AVV_NOTAIOe spese di lite.
Le somme relative ad oneri condominiali 2018 – 2019 non sono state richieste nel corso del rapporto locatizio (o almeno non è documentata alcuna diffida o azione giudiziale in merito) ma vi sono solo due raccomandate del 17.12.2019 e del  16.01.2020  in  cui  la  parte  locatrice  indica  genericamente  l’importo  di  € .4.966,83  che  è  stato  contestato  dall’AVV_NOTAIO,  patrocinio  conduttrice,  con raccomandate del 30.01.2020 per mancanza AVV_NOTAIOe prove bilanci approvati e dei criteri di riparto.
Anche  l’atto d’intimazione  AVV_NOTAIOa convalida  di sfratto per morosità  indica genericamente  l’importo  AVV_NOTAIOa  morosità  per  oneri  condominiali  in  €  5.848,83 senza  alcuna  documentazione  a  conforto,  se  non  un  generico  estratto  conto AVV_NOTAIO‘Amministratore.
Risulta  agli  atti  che  in  data  28.02.2020  l’appena  nominato  Liquidatore  AVV_NOTAIOa inviava all’amministrazione del Condominio raccomandata del seguente tenore: ‘ ‘Spett.le Amministrazione RAGIONE_SOCIALE  INDIRIZZO  ,  Roma,  28  febbraio  2020    –  OGGETTO: titolare contratto di locazione appartamento B14 INDIRIZZO.  Alla cortese attenzione del Sig. Egr.  Amministratore, in Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
riferimento alla messa in liquidazione AVV_NOTAIOa Vi comunico che in data 20 dicembre 2019 sono stato nominato liquidatore AVV_NOTAIOa stessa e con la  presente  Vi  richiedo:  Situazione  Debitoria  al  28/02/2020  .    Situazione pagamenti effettuati e da Voi registrati. …………………………’ Controparte_4
Seguiva il lungo (per entrambe le parti) periodo di sospensione dal 09.03.2020 al 12.05.2020 (30.04.2020 per le imprese) , determinato dalla pandemia Covid19, durante il quale erano chiusi gli uffici AVV_NOTAIOa Dopo la riapertura degli  uffici  la  società  in  data  07.05.2020  effettuava  un  bonifico  di  €  5.000,00, dichiarando di effettuarlo al fine di saldare, pur in presenza di contestazione, la morosità pregressa. Controparte_1
L’appellante si duole perché il Tribunale erroneamente ha ritenuto che fosse stata inviata una sola richiesta di pagamento degli oneri condominiali ad indirizzo errato confondendo gli indirizzi AVV_NOTAIOa parte conduttrice con quello AVV_NOTAIOa parte locatrice; in realtà le due raccomandate AR ricevute il 17/12/2019 e 21/01/2020 sono state regolarmente inviate e ricevute all’indirizzo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE riportato all’art 7 del contratto di locazione, ma in ogni caso non rispondono ai requisiti AVV_NOTAIO‘art.9 AVV_NOTAIOa Lex 392/198 in quanto l’inadempimento matura solo quando il locatore abbia formulato la richiesta con indicazione AVV_NOTAIOa specifica AVV_NOTAIOe spese e la menzione dei criteri di ripartizione (Cass. 12.2.1991 n. 1451).
Con riferimento agli oneri condominiali, la Corte di Cassazione ha da tempo statuito che ” qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2697 cod. civ., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9 AVV_NOTAIOa L. n. 392 del 1978, necessaria per
la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini AVV_NOTAIOa risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto ” (Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2010, n. 20348) nonché Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2019, n. 29329, nella quale si è spiegato che ” il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento AVV_NOTAIOe spese condominiali ex art. 9 AVV_NOTAIOa L. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti AVV_NOTAIO‘amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l’onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l’esibizione a norma AVV_NOTAIO‘art. 210 c.p.c .”; all’esito AVV_NOTAIO‘esibizione AVV_NOTAIOa suddetta documentazione il conduttore sarà in grado di sollevare contestazioni sulle singole spese e sui criteri di riparto.
Osserva la Corte che l’appellante non ha mai assolto l’onere probatorio, nonostante le ripetute richieste AVV_NOTAIOa parte conduttrice depositate in atti di esibire i bilanci approvati dall’Amministrazione condominiale (preventivi e consuntivi, indicazione specifica AVV_NOTAIOe spese e dei criteri di riparto ) e ciò in violazione AVV_NOTAIO‘art. 9 Lex 392/978 terzo comma; infatti sono stati solamente esibiti estratti conto provenienti dall’amministrazione condominiale, non sottoscritti, regolarmente contestati dall’AVV_NOTAIO COGNOME che ha sempre richiesto i bilanci d’approvazione AVV_NOTAIOe spese, in ultimo proprio all’udienza di precisazione conclusione e discussione del 16.4.21 in cui la precisava : ‘ per quanto riguarda gli oneri condominiali confermo che essi, per quanto effettivamente dovuti, saranno immediatamente pagati non appena la proprietà o l’amministratore già più volte espressamente sollecitato , darà copia dei bilanci dei bilanci degli ultimi cinque anni e dei relativi verbali d’approvazione ribadisco che riceverli è un diritto del conduttore e il fornirli è un onere AVV_NOTAIOa Controparte_1
proprietà propedeutico alla richiesta di pagamento. Peraltro non comprendiamo perché  venga  negato  al  conduttore  qualcosa  che  dovrebbe  essere  pubblico all’interno di un condominio’.
Ritiene inoltre la Corte di riportarsi all’orientamento AVV_NOTAIOa Cassazione, Ordinanza n.18700/2021, che ha affermato che l’articolo 1104 Codice civile obbliga tutti i condòmini, siano essi proprietari o locatori, a contribuire alle spese necessarie per la conservazione o il godimento AVV_NOTAIOa cosa comune e quelle deliberate dall’assemblea: il proprietario può richiederle al locatore, sempre che provi di averle già pagate . La Cassazione nell’ordinanza 18700/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario che, in una controversia relativa ad un immobile ad uso non abitativo, preso atto del suo rilascio, aveva chiesto al conduttore il rimborso AVV_NOTAIOe spese condominiali, assertivamente anticipate, ma non ne aveva provato il pagamento.
Analoga motivazione per le morosità per il periodo successivo all’intimazione di sfratto  per  €  6.232,45,  richieste  solamente  in  sede  di  precisazione  AVV_NOTAIOe conclusioni  in  primo  grado,  fornendo  a  supporto  unicamente  l’estratto  conto condominiale, documentazione come detto contestata dalla Va disattesa anche la domanda sulle differenze Istat, soggette ad aggiornamento automatico, non corrisposte e non richieste a mezzo raccomandata alla parte conduttrice. Controparte_1
La domanda va disattesa perché, da prevalente orientamento AVV_NOTAIOa Cassazione, la clausola contrattuale che prevede l’aggiornamento automatico del canone su base annua è nulla (Cass. n. 9134/2013) in base al combinato disposto degli artt. 24  e  29  AVV_NOTAIOa  legge  n.392/78  perché  l’art.  11  del  d.l.  n.  333/92  convertito  in legge n.359/92 al comma secondo ultima parte stabilisce che per detti contratti resta ferma l’applicabilità AVV_NOTAIOa disciplina degli artt. 24 e 30 AVV_NOTAIOa legge n. 392/78
(Cass. n. 2884/05).
La  Corte  non  essendo  stato  formulato  appello  incidentale  in  conferma  AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado dichiara l’appello infondato per cui lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, il valore AVV_NOTAIOa causa in € 4.897,00, gli scritti difensivi, la non  particolare complessità AVV_NOTAIOa causa, in € 2.915,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Deve darsi atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIO‘appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La  Corte  d’Appello,  definitivamente  pronunciando  sull’appello  proposto  da nei confronti AVV_NOTAIOa , come  in  atti,  avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  Roma  n.  7255/2021  così Parte_1 Controparte_3
provvede:
Rigetta l’appello.
Per l’effetto condanna al  pagamento, in favore AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIOe  spese  del  presente  grado  del  giudizio,  che liquida  in  €  2.915,00,  oltre  €  120,00  per  spese  ed  il  15  %  per  spese Parte_1 Controparte_1
generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dichiara tenuto al versamento in favore AVV_NOTAIO‘erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa 7° SEZIONE, in data 05/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario
relatore/estensore
Il Presidente Dottor NOME COGNOME
AVV_NOTAIO