SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 38 2026 – N. R.G. 00000978 2021 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 20 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Prima Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
COGNOME
MAGNOLI
Dott.
NOME
Presidente
COGNOME
Dott.
NOME
Consigliere est.
Dott.ssa
NOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 978/2021 del RAGIONE_SOCIALE promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all’udienza del 22 ottobre 2025
d a
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura Civica, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata all’atto introduttivo del giudizio e alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del
legale rappresentante sig.ra
rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO del Foro di , procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa
di costituzione e di risposta
c o n t r o
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di , procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2043/2021 pubblicata in data 28.7.2021 e notificata in data 2.8.2021.
CONCLUSIONI
Dell’a ppellante
Il come sopra rappresentato e difeso, rassegna le conclusioni come da atto di citazione chiedendo che, in totale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Terza Civile, n. 2043/2021 pubblicata in data 28.7.2021 e notificata in data 2.8.2021, Codesta Ecc.ma Corte voglia:
– accertare e dichiarare che il non è tenuto a sopportare i costi per l’accoglienza presso la RAGIONE_SOCIALE educativa nel periodo 22.2.2013 -31.12.2013, del minore
– respingere ogni domanda svolta in primo grado contro il
e dal
;
APPELLATA
-condannare per l’effetto le controparti alla restituzione, oltre interessi, di tutte le somme che il nelle more dello svolgimento del presente grado di giudizio, ha loro corrisposto in esecuzione della sentenza appellata;
– con integrale rifusione di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio.
Del l’appellat a
In via principale:
Respingere l’impugnazione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza appellata.
In subordine:
Solo nella denegata e non creduta ipotesi che si dovesse ritenere fondato l’appello proposto dal condannare il al pagamento degli oneri di collocamento di presso la RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, condannarlo al pagamento dell’importo di euro 25.973,50 oltre interessi dal dovuto al saldo, a favore dell’ o, alternativamente, condannare in solido il e il
al pagamento degli oneri di collocamento, come già da domanda subordinata formulata in primo grado
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi e gradi di giudizio, come da foglio di PC che si deposita unitamente alla presente.
Dell’appellato
Voglia l’On.le Corte d’appello adita :
In via preliminare, dichiarare inammissibili le domande ‘nuove’ avanzate in sede di appello dal contro il ed in particolare quelle di condanna al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle somme da questa pretese, in luogo del invece tenuto, e quella di restituzione di somme, come contenuta nel terzo alinea delle conclusioni dell’atto di appello del in quanto domanda inammissibile poiché non proposta in prime cure e poiché afferente a somme mai percepite dal stesso;
I n via principale, respingere l’appello proposto con conferma della sentenza n. 2043/2021 e comunque accertare ritenere e dichiarare che nulla sia dovuto dal alla o altro soggetto in relazione alle pretese per cui è causa, perché infondata per i motivi ut supra esposti, accertando l’obbligo del al pagamento degli oneri di collocamento del minore.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ chiedeva al il pagamento della retta relativa al minore in attesa di adozione, ospite della comunità, ivi collocato in forza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di RAGIONE_SOCIALE e al quale
era stato nominato come tutore un legale avente studio a .
Il Comune RAGIONE_SOCIALE si opponeva, rilevando che l’ente tenuto a
sostenere le spese era il Comune di , luogo di residenza del minore all’epoca del suo inserimento in comunità; che erano tenuti a sostenere le spese anche i genitori, benchè dichiarati decaduti dalla potestà, in quanto per legge tenuti al mantenimento della prole, e il tutore (in tal prospettiva difensiva, l’intervento del Comune era soltanto sussidiario, cioè destinato ad operare nel caso in cui i genitori o il tutore non fossero stati in grado di farvi fronte); e che, in ogni caso, il tutore aveva assunto il proprio incarico, prestando il giuramento, in data successiva all’ingresso del min ore in comunità.
Il Comune di sul chiamato in causa dalla a sua volta si opponeva, rilevando che l’ente tenuto a sostenere le spese era il Comune di , luogo di residenza del tutore all’epoca dell’inserimento del minore in comunità.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, così decideva:
1) dichiara il tenuto al pagamento degli oneri di collocamento di presso la RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, lo condanna al pagamento dell’importo di € 25.973,50, oltre interessi dalla domanda al saldo, a favore dell’
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE nonché in favore di che liquida, in favore di ciascuna delle suddette parti, in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Riteneva il primo giudice:
che l’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34 del 2004 ( ‘ gli oneri, derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all’anagrafe dei residenti ‘ : norma, questa, di legge regionale, invocata dalla era speciale, e quindi prevalente , rispetto all’art. 6 co. 4 L. n. 328 del 2000 (‘ per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica ‘ : norma, questa, di legge statale, invocata dal Comune di );
che il contrasto tra le leggi regionali (della Lombardia, per la madre, e della Toscana, per il padre) non era rilevante, e che la legge toscana non veniva in considerazione, controvertendosi in ordine al pagamento di un servizio assistenziale prestato nell’ambito della prima Regione;
che il tutore non era affatto tenuto al mantenimento del minore;
che i genitori vi erano, invece, tenuti;
che, tuttavia, non vi era un onere per la comunità di escutere preventivamente i genitori, essendo il principio di sussidiarietà/ausiliarietà del Comune salvaguardato mediante la
possibilità di una rivalsa nei confronti dei genitori medesimi;
che il tutore aveva sì prestato il giuramento qualche giorno dopo che il minore era entrato in comunità; che, tuttavia, la nomina era stata dichiarata immediatamente esecutiva; e che gli effetti dell’investitura decorrevano dalla data in cui il provvedimento di nomina era divenuto efficace;
che il fatto per cui il minore era in attesa di collocamento presso una coppia in lista d’attesa non era rilevante, dato che ne era stata fatta menzione soltanto nella motivazione, non anche nel dispositivo del provvedimento;
-che il riferimento all’art. 402 c.c. non era pertinente, in quanto il minore non era stato affidato ad un ente di assistenza, ma era stato fin da subito sottoposto a tutela;
che la disposizione di cui all ‘art. 3 co . 4 L.R. Lombardia n. 34/2004 era scevra da profili di illegittimità costituzionale.
Il interponeva appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
1) Sulla norma regolatrice della fattispecie;
2) Sulla rilevanza della data del giuramento del tutore;
3) L’intero quadro normativo esclude la sussistenza del debito
del nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
4) Sulla quantificazione del credito preteso dalla comunità attrice.
Resistevano
l
e
il
.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 22 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il sulla norma regolatrice della fattispecie, osserva che il Tribunale ha erroneamente deciso la causa facendo applicazione dell’art. 4, comma 3, della L.R. Lombardia n. 34/2004 anziché dell’art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000; che il sistema normativo, regionale e statale, in materia di assistenza sociale non impiega il criterio oggettivo del luogo in cui è stata resa la prestazione, ma quello soggettivo ancorato alla residenza all’inizio della prestazione dei soggetti coinvolti (e, cioè, il beneficiario e, in caso di minori, i genitori o il tutore); che, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, i costi delle prestazioni sociali sono posti in via prioritaria a carico della famiglia del minore assistito, e appunto in via solo sussidiaria sono coperti dal Comune di volta in volta individuato; che il criterio del luogo di svolgimento della prestazione conduce a conseguenza abnormi, giacchè nulla impedisce che minori residenti fuori regione fruiscano delle prestazioni in argomento presso strutture lombarde o che, all’inverso, minori lombardi fruiscano di prestazioni sociali presso strutture fuori regione; che la vicenda per cui è causa presenta elementi di estraneità, dato che il padre è residente in Toscana mentre la madre è residente in Lombardia, di talchè ad essa non può che applicarsi la legge statale; che la legge regionale toscana individua nel solo Comune di residenza del minore quello tenuto alla erogazione della prestazione, e non dà
rilievo né alla residenza dei genitori, né alla figura del tutore; che, d’altro canto, i genitori sono tenuti a mantenere i figli a prescindere dal fatto di avere la loro medesima residenza; che, pertanto, la norma pertinente alla fattispecie concreta è quella di cui al l’art. 6 co. 4 L. n. 328/2000.
Il motivo è infondato.
La norma regionale ( l’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004: ‘ gli oneri, derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all’anagrafe dei residenti ‘ ) è sicuramente ‘ speciale ‘ rispetto a quella statale (l’ art. 6 co. 4 L. n. 328/2000: ‘ per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica ‘ ).
Infatti, la norma regionale disciplina il caso dei ricoveri di minorenni presso strutture assistenziali a seguito di provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria (è proprio il caso di cui si discute); diversamente la norma statale disciplina il caso di qualsiasi soggetto, anche non minorenne, il quale necessiti di una misura assistenziale, indipendentemente da un intervento da parte del giudice. La norma regionale, tra l’altro, non è affatto in contrasto con quella statale, in
quanto entrambe si collocano sulla stessa ‘ linea ‘ che ha indotto il legislatore a sostituire il criterio del c.d. domicilio di soccorso (art. 72 L. n. 6972/1890) con quello della residenza, dei genitori o del tutore, a seconda dei casi.
La fattispecie per cui è causa, dunque, è regolata dall’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004, nel testo vigente ratione temporis , secondo cui, in presenza di un tutore, è alla residenza di questi, nel momento in cui ha inizio la prestazione, che occorre fare riferimento per individuare il Comune tenuto a sopportare il relativo onere economico.
In tal senso dispongono sia la Circolare della Regione Lombardia n. 35/2007 , sia la Risoluzione del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2009 (‘ L ‘ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria è quello nel quale, nel caso di minori, il tutore ha la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio ‘).
E in tal senso ha già statuito questa Corte d’Appello, con la sentenza n. 973/2020, in un caso simile, che ha visto coinvolto lo stesso
sentenza che è stata integralmente confermata
dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6765/2024 (non massimata).
Con il secondo motivo di appello il sulla
rilevanza della data del giuramento del tutore, osserva che il Tribunale ha erroneamente deciso la causa affermando che il tutore avrebbe assunto il proprio ufficio dalla data in cui il provvedimento di nomina è divenuto esecutivo anziché dalla data in cui il tutore ha prestato il giuramento; che i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di regola non sono immediatamente esecutivi; che, nel caso concreto, il provvedimento è stato emesso con la formula di immediata esecuzione; che, in ogni caso, soltanto con il giuramento il tutore ha assunto detta veste; che in precedenza egli non aveva alcun potere sul soggetto tutelato; che i provvedimenti urgenti, prima dell’assunzione dell’ufficio da parte del tutore, competevano semmai al giudice, ex art. 361 c.c., ovvero alla comunità, ex art. 402 c.c.; che la formula di immediata esecutività del provvedimento di nomina del tutore non produce lo stesso effetto del giuramento; che, nella specie, la prestazione (ossia l’inserimento del minore in comunità) era iniziata prima che il tutore prestasse il giuramento; che, in subordine, la formula di immediata esecutività apposta sul provvedimento riguardava soltanto la dichiarazione di adottabilità del minore, ovvero i l collocamento del minore presso una coppia in lista d’attesa per l’adozione nazionale , non anche la dichiarazione di nomina del tutore; che i provvedimenti assunti nel procedimento di adozione non vanno considerati isolatamente tra loro, perchè si integrano gli uni gli altri quali atti di un unico, complesso procedimento.
Il motivo è infondato.
Nella specie occorre attenzionare le seguenti date:
-14 febbraio 2013: provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
22 febbraio 2013: ingresso del minore in comunità;
25 febbraio 2013: giuramento del tutore.
Il minore è stato, poi, adottato nel dicembre 2013.
La tesi secondo cui l’onere economico non competerebbe al giacchè il tutore (legale avente studio in ), al momento dell’ingresso del minore in comunità, non aveva ancora prestato il giuramento, non è condivisibile.
Infatti, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni era immediatamente esecutivo, su tutti gli aspetti, nessuno escluso. In tale contesto il giuramento del tutore costituiva una pura formalità, destinata ad avere un risvolto pratico soltanto nel caso in cui il tutore si fosse rifiutato di assumere l’incarico.
Diversamente opinando sussisterebbe uno spazio temporale (tra la declaratoria di sospensione o di decadenza della potestà dei genitori e la prestazione del giuramento da parte del tutore) in cui il minore è privo di un rappresentante, in contrasto con le esigenze di protezione del soggetto debole.
All’inizio della prestazione (il momento in cui il minore è stato collocato in comunità) non vi erano nemmeno i genitori esercenti la potestà (perché questa era stata loro sospesa), ma solo un tutore (benchè non avesse ancora prestato il giuramento).
La norma regionale si riferisce alla ‘tutela’ (il ‘ comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio ‘ ), e non richiede affatto che il tutore abbia prestato il giuramento.
In ogni caso, qui non si discute delle funzioni del tutore, che egli assume dopo aver prestato il giuramento, ma piuttosto dell’onere economico derivante dal collocamento del minore in comunità, rispetto al quale assume un rilievo decisivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria: elemento, questo, che caratterizza la norma regionale e che vale a conferirle un elemento di specialità rispetto alla norma statale.
Pare, quindi, del tutto logico che, ai fini dell’individuazione del Comune tenuto a sostenere la spesa, si debba aver riguardo alla sola nomina del tutore.
I riferimenti vuoi all’art. 361 c.c. vuoi all’art. 402 c.c. non sono pertinenti, volta che, prima del giuramento del tutore, esisteva già un provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponeva il collocamento del minore in comunità. I provvedimenti urgenti, quindi, erano già stati emanati; il minore , d’altro canto, non è stato affidato ad un ente di assistenza, ma gli è stato fin da subito nominato un tutore ( tra l’altro, definitivo e non provvisorio).
La circostanza che il minore fosse stato collocato in comunità in attesa di adozione è altrettanto irrilevante, giacchè qui si discute soltanto del periodo antecedente.
che l
Con il terzo motivo di appello il premesso ‘intero quadro normativo esclude la sussistenza del debito del
nei confronti della RAGIONE_SOCIALE osserva che il Tribunale ha erroneamente qualificato l’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004 come norma di deroga rispetto alle norme – quadro statali e regionali in ordine all’individuazione del tenuto a sopportare il costo delle prestazioni sociali; che la legge regionale, nel testo vigente ratione temporis , non derogava affatto alla legge statale, dato che l ‘art. 4 L.R. n. 34/2004 esordiva affermando ‘ nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall’articolo 6 della legge n. 328/2000 ‘; che, se non è tenuto a sopportare i costi della retta il tutore, non lo è neppure il Comune di residenza del tutore; che il Comune, per legge, è tenuto a curare solamente gli interessi dei soggetti in esso residenti (art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali); che art. 6 co. 4 L. n. 328/2000 è un corollario dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000; che la L. n. 328/2000 enuncia principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost.; che l’art. 5 co. 1-a L.R. Lombardia n. 19/2013 ha novellato l’art. 4 co. 3 L.R. n. 34/2004, stabilendo che ‘ Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali ‘; che tale disposizione ha valore di interpretazione autentica della normativa regionale precedente; che analogo valore ha l’art . 8 co.
7 bis L.R. Lombardia n. 3/2008 , secondo cui ‘ Per i minori la residenza
o la dimora di riferimento ai fini dell’imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali ‘ ; che il dato relativo alla residenza del tutore, valorizzato dal Tribunale, non ha alcun rilievo; che lo stesso art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004 postula la necessità di un collegamento territoriale tra il minore ed il Comune tenuto a sopportare i costi della prestazione assistenziale ; che l’unico collegamento territoriale sussistente è quello tra il minore ed il Comune di residenza dei propri genitori o del tutore; che, tuttavia, il criterio della residenza del tutore è meramente sussidiario, cioè destinato ad operare nel caso in cui non possa applicarsi quello della residenza dei genitori, essendo costoro premorti, sconosciuti o irreperibili; che, ad abundantiam , il legame tra i minori e il Comune di residenza del tutore non si ravvisa allorché quest’ultimo sia stato nominato in via soltanto provvisoria, cioè in vista della successiva adozione da parte di un’altra famiglia ; che, nel caso concreto, il tutore era stato, appunto, nominato nella prospettiva di un’adozione del minore, ragione per cui tra i due non è sorto un rapporto significativo; che l ‘art. 4 co. 3 L.R. n. 34/2004 sottintende che il Comune tenuto in via sussidiaria a sopportare i costi in argomento deve essere quello in cui risiede il soggetto (il genitore o, in mancanza,
il tutore) obbligato in via principale, ma incapiente; che tale norma non si spinge affatto a instaurare un rapporto di sussidiarietà tra il e i cittadini che non vi risiedono, né a derogare alle norme statali e regionali sui criteri per individuare l’ ente locale tenuto ad anticipare il costo delle prestazioni sociali; che, infatti, il principio di sussidiarietà mette il in relazione con i propri residenti, non anche con i residenti di altri Comuni ; che l’ art. 4 co. 2 L.R. n. 34/2004 sancisce il principio secondo cui i Comuni esercitano le funzioni di assistenza sociale in forma associata; che, alla luce di tale principio, allorché vengano in rilievo casi sociali che coinvolgono più Comuni, i costi delle misure prestate nei confronti delle persone interessate non possono essere scaricati su uno solo degli enti interessati, ma devono essere quantomeno suddivisi secondo un criterio logico e proporzionale; infine, che l’art. 4 co. 3 L.R. n. 34/2004 è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 23, 117 co. 2 lett. p), 117 co. 3, 3, 5, 114, 119, 81 co. 1 e 97 Cost..
Il motivo è infondato.
La norma pertinente alla fattispecie concreta, come anzidetto, è quella di cui all’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004, nel testo vigente ratione temporis . Tale norma ha forza cogente e non si presta ad altre, diverse interpretazioni che ne sminuiscano la portata precettiva. A fronte di un disposto normativo chiaro ed inequivoco è inutile ricorrere ad un’interpretazione sistematica, che non è affatto necessaria.
La ratio della norma è quella di garantire la continuità
assistenziale ai minori in condizioni di fragilità
Se non ci sono i genitori esercenti la potestà, ad esempio perché sono stati dichiarati sospesi o decaduti (proprio come nella fattispecie concreta), subentra il tutore, e quindi si deve aver riguardo alla residenza del tutore.
Non è necessario che il tutore sia residente con il minore, né che tra i due sussista un rapporto ‘significativo’: si tratta di ipotetiche condizioni che non sono previste dalla norma.
Sul principio di ‘sussidiarietà’, invocato dal ha motivato bene il Tribunale: la norma non prevede l’onere di preventiva escussione dei genitori; la comunità di assistenza non può attendere che si reperiscano le risorse economiche necessarie per far fronte alla situazione di disagio del minore; il Comune individuato come ‘onerato’, se del caso, può sempre rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dei genitori.
Sul principio di ‘territorialità’, ulteriormente invocato dal altrettanto si condividono le motivazioni contenute nella sentenza impugnata: la norma utilizza il criterio della residenza dei genitori ovvero del tutore, senza alcuna limitazione di ordine geografico.
L ‘art. 5 co. 1-a) L.R. Lombardia n. 19/2013, che ha novellato l’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004 , e così pure l’art . 8 co. 7 bis L.R. Lombardia n. 3/2008, non hanno il valore di interpretazione autentica dell’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004, né hanno inteso rimediare ad un preteso vizio di incostituzionalità, perché nulla si
evince in tal senso dall ‘analisi di tali disposizioni. Si tratta di norme che indubbiamente hanno innovato la disciplina dell’istituto, per una scelta del legislatore regionale, ma che non hanno, e non possono avere, alcun effetto retroattivo.
L’art. 4 co. 3 L.R. Lombardia n. 34/2004 è scevro da profili di illegittimità costituzionale, per le condivisibili ragioni già illustrate nella sentenza n. 973/2000 di questa Corte d’Appello (‘ Deve infine convenirsi con il Tribunale che la questione di illegittimità costituzione dell’art 4 co III citato, per i profili sollevati, è manifestamente infondata. In particolare non si ravvisa contrasto con l’art 117 Cost in quanto, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sono state rideterminate le materie di competenza esclusiva dello Stato e l’art 117 Cost co IV devolve alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale, tra cui rientra anche quella dei servizi sociali; di contro nei motivi viene menzionato il previgente testo dell’articolo. Ciò premesso, non è neppure ravvisabile la violazione dell’art 23 Cost ., che afferma che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, in quanto i criteri per determinare il soggetto onerato dell’assunzione delle spese di assistenza dei minori sono stabiliti da una fonte primaria, costituita dal citato art 4 co III LR Lombardia 34/2004. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art 30 Cost deve rilevarsi che il rilievo è stato svolto facendo un richiamo parziale alla disposizione omettendo anche la previsione secondo cui ‘nei casi di incap acità dei genitori, la legge prevede a che
siano assolti ai loro compiti’. In ogni caso, come già evidenziato, l’art 4 co III L individua il Comune onerato delle spese conseguenti all’affido familiare o al collocamento in struttura a seguito di provvedimento giudiziario, ma non preclude al Comune poi di richiedere al genitore la partecipazione alla spesa. Parimenti generiche sono le prospettazioni della violazione dei principi che statuiscono l’autonomia statutaria e finanziaria, la tutela di bilancio e il buon andamento delle amministrazioni ‘), che hanno retto anche al vaglio del giudizio di cassazione.
Con il quarto motivo di appello il sulla quantificazione del credito preteso dalla comunità attrice, osserva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistere la prova del credito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del che sono stati i Servizi Sociali del Comune di , su incarico del Tribunale per i Minorenni, a collocare il minore presso la RAGIONE_SOCIALE che, infatti, le fatture sono state emesse nei confronti di detto a dimostrazione dell’esistenza di un rapporto paritetico e non autoritativo; che la pretesa è stata contestata non soltanto nell’ an , ma anche nel quantum .
Il motivo è infondato.
Il credito è provato, sia nell’ an che nel quantum , mediante le fatture, il cui importo (€ 90,50= al giorno) appare senz’altro congruo, in quanto conforme alle tariffe in uso e, a ben vedere, non è stato nemmeno contestato, se non in maniera del tutto generica.
A nulla rileva la circostanza che la comunità sia stata reperita
dai servizi sociali del Comune di dato che il collocamento è avvenuta in forza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Per la stessa ragione, a nulla rileva l’eventuale diversa intestazione delle fatture, nel momento in cui, per legge, il soggetto tenuto a sopportarne l’onere economico è pacificamente il .
L’appellante non può invocare l’inopponibilità a sé del contratto di ospitalità, giacchè un ‘contratto’ in tal senso non esiste, dato che l’inserimento in comunità è avvenuto sulla base di un provvedimento giudiziario, e dato che il rapporto che ne è scaturito non è certamente di tipo paritetico.
Di qui il rigetto dell’appello e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.888,00 = (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00 = per la fase introduttiva, € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 25.973,50=.
I compensi vengono liquidati secondo i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza (quella istruttoria/trattazione), per cui si opta invece per il valore minimo, tenuto conto del mancato espletamento di un’attività istruttoria.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 sussistono a carico dell’appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
-respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l’appellante a rifondere all’appellata e all’appellato le spese di lite del grado, liquidate, per ciascuna di dette parti, in complessivi € 4.888,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva, € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
dichiara che sussistono a carico dell’appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE COGNOME.
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME