Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15620-2020 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 609/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/10/2019 R.G.N. 860/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 15620/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 24/09/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice NOME volta a ottenere il pagamento di euro 89.551,20 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e delle differenze sul TFR maturato durante il rapporto di lavoro come governante presso la società RAGIONE_SOCIALE(gerente strutture alberghiere), ritenendo non provato lo svolgimento di lavoro straordinario e riconoscendo la validità del regime di orario flessibile multiperiodale, previsto dal Contratto collettivo e correttamente applicato dalla società datoriale.
per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso la lavoratrice con 2 motivi, cui resiste con controricorso, con ricorso incidentale condizionato il datore di lavoro; la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso per cassazione, la lavoratrice deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. , lamentando un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che il lavoro della ricorrente fosse discontinuo e che la lavoratrice non avesse fornito prova adeguata dell’assenza di pause di inattività (cd. tempi di attesa) omettendo di considerare adeguatamente sia la prova documentale (buste paga) che le testimonianze che dimostravano che la sua attività lavorativa si svolgeva in
maniera continuativa, senza interruzioni per sette giorni alla settimana. In particolare, nella prospettazione della ricorrente, le dichiarazioni dei testimoni confermavano che la lavoratrice fosse impegnata per almeno 70 ore settimanali e la lettura delle buste paga, dimostrava che non risultavano periodi di pausa.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe applicato correttamente le presunzioni semplici Ed infatti, in base alle prove testimoniali e documentali, la Corte avrebbe dovuto fare ricorso a un ragionamento presuntivo per ricostruire l’orario effettivo di lavoro e le ore di straordinario prestate.
La controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi:
5.1. on il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all”art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte non pronunciandosi sulla eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, pur ritualmente sollevata dalla società in merito ai crediti avanzati dalla lavoratrice, relativi agli anni antecedenti al 2010.
5.2 – Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte, non pronunciandosi sulla prescrizione, trattandosi di una questione pregiudiziale che avrebbe comportato l’estinzione del credito per lavoro straordinario rivendicato dalla lavoratrice.
5 .3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la corte omettendo di pronunciarsi sulle mansioni direttive svolte dalla lavoratrice, incompatibili con la applicazione delle norme
sull’orario di lavoro e con il diritto a compensi per lavoro straordinario, mansioni confermate dalle ammissioni della lavoratrice e non contestate in primo grado; nella prospettiva del controricorrente incidentale, se la corte non avesse omesso tale pronuncia, sarebbe pervenuta al rigetto delle richieste di pagamento per lavoro straordinario.
5 .4. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 348 c.p.c., infine, la controricorrente ha evidenziato il difetto di procura in cui sarebbe incorsa la ricorrente poiché, nel messaggio PEC di notifica del ricorso, completo di tutti i suoi allegati, la procura non era presente.
Il ricorso è inammissibile.
6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché deduce il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
La Corte d’Appello, peraltro, ha valutato correttamente le prove testimoniali e documentali, comprese le buste paga, dalle quali emergeva la regolarità dell’orario di lavoro e la discontinuità delle mansioni della ricorrente.
La Corte di merito, in particolare, ha evidenziato le carenze allegative negli atti di parte (v. pag. 5 della sentenza impugnata), affermando che la ricorrente non ha offerto elementi per chiarire ‘modalità e tempi del servizio prestato’.
A fronte di tale affermazione della Corte d’appello la ricorrente omette di indicare e documentare, nel ricorso per cassazione
le allegazioni che ritiene (a suo dire erroneamente) omesse nella valutazione svolta della sentenza di appello, violando ulteriormente, anche sotto tale profilo, il principio di specificazione dei motivi di ricorso.
6.2. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, ove la lavoratrice lamenta il mancato utilizzo da parte della Corte d’Appello delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) per ricostruire il proprio orario di lavoro . Tale motivo è, a sua volta, formulato con riferimento al parametro di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed in violazione dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti al ricorso di legittimità, con richiami non precisi all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In particolare, quanto all’orario, la sentenza impugnata ha osservato come ‘deve darsi atto che sull’adozione del regime di orario flessibile multiperiodale, previsto dal CCNL applicato nulla è stato contestato dalla lavoratrice la quale con il successivo motivo di appello ha contestato che il suo orario non fosse discontinuo, per cui – sul punto -si è formato il giudicato ‘.
Quanto poi alla discontinuità la corte, dopo aver rilevato come da diverse testimonianze emergeva che il lavoro diminuiva in misura apprezzabile per almeno 8 mesi l’anno, tranne nel periodo da giugno a settembre, ha evidenziato che la lavoratrice non ha dedotto adeguatamente il superamento della media multi periodale, nè ha provato modalità e tempi del servizio prestato, non fornendo gli elementi per pervenire alla prova dell’orario e quindi dello straordinario che, come noto, deve essere particolarmente specifica e rigorosa (ex multis Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018).
L’inammissibilità del ricorso principale rende superfluo
l’esame del ricorso incidentale, formulato quale condizionato e di ogni altra questione in esso e negli atti successivi proposta. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4000,00 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 24 settembre