Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
Oggetto
Avviso addebito
Sgravi.
Onere della Prova.
Soccombenza.
Regolazione spese
R.G.N. 19598/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
ORDINANZA
CC
sul ricorso 19598-2017 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 25/05/2017 R.G.N. 8/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Trento, pronunciando sull’impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in riforma della decisione di primo grado che aveva integralmente accolto la domanda dell’odierna ricorrente, ha «annullato» gli avvisi di addebito opposti e condannato la società appellata a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la (minor) somma di euro 37.366,00. Ha posto le spese del doppio grado di giudizio a carico della parte appellata;
in discussione il diritto della parte privata a godere dei benefici contributivi, ex art. 8 della legge nr. 223 del 1991, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha, in primo luogo, osservato che l’eventuale deduzione, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella memoria di costituzione, di fatti diversi rispetto a quelli indicati nel verbale ispettivo che aveva preceduto gli avvisi di addebito non alterava i termini della lite: oggetto di giudizio era la sussistenza o meno del diritto
dell’opponente (parte datoriale) a fruire di agevolazioni contributive in relazione a determinati lavoratori, della cui prova era onerato; in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, neppure vi era stata una modifica dei termini della lite , avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esattamente individuato, sin dalla fase amministrativa, la situazione fattuale rilevante ai fini di causa;
ciò posto, la parte datoriale assumeva il diritto agli sgravi, affermando di essere cessionaria della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, aveva usufruito dei benefici, quale società affittuaria di un’azienda fallita, i cui dipendenti (in numero di sei) aveva assunto;
per la Corte di appello, la descritta situazione evidenziava un mero passaggio di lavoratori conseguente a mutamenti nella titolarità della «medesima azienda» senza che vi fosse un’implementazione occupazionale. In altre parole, per la Corte di appello, già la cedente non aveva diritto allo sgravio, perché, sia pure nell’ambito di una procedura concorsuale, aveva riassunto i lavoratori nella stessa azienda dalla quale erano stati in precedenza estromessi;
tuttavia, in merito al quantum debeatur , la Corte territoriale riconosceva che le somme pretese con gli avvisi di addebito non erano esatte. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva considerato il parziale adempimento del debito. Riduceva, pertanto, l’importo dovuto ;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte privata con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria; ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivoai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione de ll’ art. 2697 cod.civ., degli artt. 101, 102, 112, 116, 414, 421 cod.proc.civ., dell’art. 24 D.Lgs. nr. 46 del 1999 e dell’art. 30 del D.L. nr. 78 del 2010 per avere la Corte di appello errato nella distribuzione degli oneri di allegazione e prova; in particolare, per aver posto a carico della parte privata l’onere di dimostrare che la società cedente avesse il diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive;
in via subordinata, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione delle medesime disposizioni di legge « in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto una domanda riconvenzionale in violazione delle norme processuali che salvaguardano il principio del contraddittorio ovvero un’eccezione riconvenzionale sfornita di prova»;
le censure, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono, in parte, inammissibili, in parte, infondate;
si arrestano già ad un rilievo di inammissibilità tutte le censure con le quali la parte ricorrente imputa alla Corte di appello errori processuali per non aver considerato che la posizione assunta dall ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel processo, era stata differente da quella tenuta in sede amministrativa, con alterazione dei termini della lite: in particolare, per la modifica dei fatti posti a base della richiesta contributiva;
12. a tale riguardo, è sufficiente osservare che le critiche non si confrontano efficacemente con il decisum poiché la Corte di appello, in aggiunta ad una prima argomentazione, ha osservato come non vi fosse stata alcuna alterazione del quadro fattuale, rimasto invariato tra la fase amministrativa e quella giudiziale. Tale argomentazione imponeva alla ricorrente di modulare diversamente le critiche in modo da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito; viceversa, come sviluppate, non sono specificamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, sono inammissibili;
13. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 nr. 4 cod.proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 4904 del 2021; Cass. nr. 20910 del 2017; Cass. nr. 20652 del 2009);
14. in ogni caso, è utile rimarcare quanto più volte chiarito dalla Corte: il giudizio che si instaura a seguito di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito non verte sull’atto amministrativo e sulle
attività espletate dai funzionari dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma sul merito della pretesa contributiva, così come delineata in sede processuale. È il giudizio «che plasma il tema del decidere» (Cass. nr. 26706 del 2023, p. 1.4), senza che rivesta portata vincolante la prospettazione prescelta in sede amministrativa, cui pure l’atto formalmente impugnato (cartella e/o avviso) si correla;
15. con ulteriori censure, la società ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe errato nel porre a carico della parte datoriale l’onore di provare la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici contributivi, senza considerare la specificità della vicenda che occupa: i benefici, infatti, erano stati già riconosciuti alla cedente e la ricorrente era subentrata a quest’ultima nel rapporto previdenziale. Sotto tale profilo, la società imputa alla Corte di appello anche la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per avere la Corte territoriale proceduto ad un accertamento non compreso nella domanda; in altre parole, d’ufficio avrebbe valutato l’insussistenza, in capo alla cedente, del diritto agli sgravi, non contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
16. i rilievi sono inesatti;
osserva il Collegio che la vicenda sostanziale dedotta in lite, al di là della sua specifica peculiarità, riguarda il diritto o meno della parte ricorrente a beneficiare di determinati sgravi contributivi;
come ripetutamente precisato dalla Corte, lo sgravio rappresenta una situazione eccettuativa, in senso riduttivo, dell’obbligo contributivo che si verifica in situazioni normativamente disciplinate;
corollario della indicata natura, sul piano della distribuzione dell’onere di prova, è l’attribuzione all a parte che invoca il fatto es tintivo dell’obbligazione di
pagamento (nella specie, il datore di lavoro) della dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione. Si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di benefici incidenti sull’obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura riduttiva e/o esonerativa che essi hanno rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva (per l’applicazione d egli indicati principio, v., ex plurimis , Cass. nr. 28296 del 2019);
20. di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che è dunque immune dalle critiche mosse;
21. va respinto anche il terzo motivo con cui la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 della legge nr. 223 del 1991;
22. non vi sono, infatti, ragioni per rimeditare il fermo insegnamento della Corte che , nell’esaminare la fattispecie esonerativa delineata dalla richiamata disposizione, osserva come la «decontribuzione» di cui si discute presuppone, sempre, la creazione di «nuovi» posti di lavoro e non il semplice reimpiego nella «stessa azienda» di lavoratori in precedenza espulsi (v., tra le tante, Cass. nr. 12774 del 2019 resa proprio nell’ambito di una vicenda concorsuale). Tale regola ha orientato correttamente il giudizio espresso dalla Corte territoriale;
23. va, invece, accolto il quarto motivo, con cui -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e/o « l’omesso esame di un punto al riguardo» per avere la Corte di appello erroneamente individuato la parte soccombente e posto l’onere delle spese processuali in danno della parte privata;
24. il quarto motivo è da accogliere;
25. a ll’esito del giudizio complessivo, la società qui ricorrente è comunque risultata parzialmente vittoriosa, per avere ottenuto la riduzione del debito indicato nell’avviso di addebito ; pertanto, le spese potevano essere compensate, nella ricorrenza dei relativi presupposti, ma non poste a suo carico (v. Cass. nn. 13778, 9014, 3308 del 2023 in applicazione di Cass., sez.un., nr. 32061 del 2022);
26. conclusivamente, va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, con rinvio alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, perché provveda a regolare nuovamente le spese del giudizio di merito e, altresì, quelle di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 28